Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza del 19 giugno 2007

l Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 976/07 proposto dal sig. Giorgio Asti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco M. Curato, Luigi Ravagnan e Guido Francesco Romanelli ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Cosseria n. 5;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;

per l’annullamento

della sentenza n. 4261 in data 27 dicembre 2006 del Tribunale Amministrativo per il Veneto, Sezione I, resa inter partes.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della parte appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 19 giugno 2007 il Consigliere Manfredo Atzeni ed uditi altresì l’avv. Curato, l’avv. Ravagnan e l’avv. dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Veneto il sig. Giorgio Asti, vice sovrintendente della Polizia di Stato, impugnava il decreto in data 21 aprile 2006 con il quale il capo della Polizia, Direttore Generale per la Pubblica Sicurezza, aveva disposto la sua destituzione dal servizio con decorrenza 28/4/2006 e la presupposta deliberazione in data 28/3/2006 con la quale il Consiglio Provinciale di Disciplina presso la Questura di Venezia aveva proposto al Capo di Polizia di infliggere al sig. Asti la destituzione.

Deduceva cinque motivi concernenti l’illegittimità degli atti del giudizio disciplinare e cinque motivi (in parte proposti con atto d’integrazione) riguardanti il provvedimento sanzionatorio e la relativa proposta del Consiglio di disciplina; chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza n. 4261 in data 27 dicembre 2006 i primi giudici hanno respinto il ricorso.

Avverso la predetta sentenza il sig. Giorgio Asti propone l’appello in epigrafe contestando gli argomenti addotti dal giudice di prime cure e chiedendo il suo annullamento, previa sospensione.

Con ordinanza n. 1171 in data 6 marzo 2007 è stata respinta l’istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 giugno 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, ha impugnato, in primo grado, il provvedimento con il quale il Capo della Polizia ha disposto la sua destituzione dal servizio.

Essendo stato respinto il suo ricorso, propone l’appello in epigrafe.

2. La prima argomentazione, con la quale si contesta il provvedimento impugnato affermando che il Dirigente del Compartimento al quale apparteneva il ricorrente nel dare avvio alla procedura avrebbe, in violazione degli artt. 12 e 19 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, proposto la sanzione da infliggere, in tal modo travalicando i compiti a lui affidati dalla normativa richiamata.

La censura non è condivisibile.

Il Dirigente non ha, infatti, proposto l’applicazione di un sanzione nei confronti dell’appellante.

Nel dare avvio al procedimento egli si è, infatti, limitato a dare giustificazione della scelta di impostarlo secondo lo schema di cui al richiamato art. 19, in luogo di quello di cui all’art. 18.

La differenza fra i due schemi procedimentali è data, giustappunto, dal fatto che solo quello disciplinato dall’art. 19 può portare all’adozione delle sanzioni più gravi.

Il Dirigente in questione ha quindi correttamente giustificato la scelta, riguardo alla quale è competente, sull’impostazione del procedimento, evidenziando che in base alla prima valutazione, di sua competenza, deve ribadirsi, non poteva essere esclusa la necessità di concludere il procedimento, ove il dipendente fosse risultato responsabile, con una sanzione anche della massima gravità.

3. L’appellante sostiene che il Questore di Venezia, nel trasmettere gli atti al Consiglio di Disciplina, ha violato il già richiamato art. 19 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, non avendo formulato la propria valutazione sulla responsabilità disciplinare dell’incolpato.

In tal modo, il Consiglio avrebbe deciso in mancanza di un contributo obbligatorio.

Neanche tale osservazione può essere condivisa.

Ai sensi della disposizione appena citata il questore, una volta ricevuti gli atti dal funzionario istruttore, può:

a) disporre l’archiviazione, ritenendo infondati gli addebiti;

b) trasmettere gli atti al funzionario competente ad infliggere una sanzione minore, qualora ritenga che il procedimento debba concludersi in tal modo;

c) trasmettere gli atti al consiglio di disciplina, qualora ritenga che la vicenda debba concludersi con l’applicazione di una sanzione delle più gravi.

Il quadro normativo appena riassunto sostiene quanto affermato nella sentenza appellata, in quanto la decisione del Questore di inviare gli atti al Consiglio di Disciplina dimostra univocamente il suo parere circa la gravità dei fatti iscritti al dipendente, essendo palesemente incompatibile con qualsiasi altra impostazione.

Ed invero, ritiene il collegio che la volontà delle autorità intervenute della vicenda risulti in maniera univoca, mentre non possa essere condivisa l’opinione dell’appellante, rivolta a comprimere la loro espressione entro rigidi schemi formali, non imposti dalla legge.

La censura deve, pertanto, essere respinta.

4. L’appellante contesta la sanzione inflittagli, affermando che l’amministrazione non ha adeguatamente motivato circa la riconducibilità del suo comportamento alla fattispecie di cui all’art. 7, secondo comma n. 1, del D.P.R. ottobre 1981, n. 737 (atti che rivelino mancanza dell’onore o del senso morale) in luogo di altre fattispecie, contemplate negli articoli precedenti e quindi sanzionate meno gravemente.

4a. L’obbligo motivazionale non può giungere fino al punto al quale lo estende l’appellante.

L’amministrazione ha certamente l’obbligo di chiarire adeguatamente le ragioni della propria decisione.

Una volta che le ragioni dell’amministrazione emergono con la dovuta univocità, è inutile che nel corpo del provvedimento venga esplicitata la disamina di tutte le altre possibili soluzioni, scartate nel caso concreto.

Nel caso di specie, le ragioni della scelta di cui si discute emergono con la dovuta chiarezza.

L’odierno appellante più volte ha passeggiato per strade centrali ed affollate di Venezia e Mestre vestito con abiti femminili particolarmente vistosi per la foggia ed i colori, ed è stato riconosciuto da diversi colleghi, che hanno segnalato il fatto ai superiori.

Si tratta di un comportamento palesemente idoneo ad incidere sulla reputazione del poliziotto, tale da rischiare di minare la fiducia di cui egli gode presso la popolazione.

Inoltre, il suddetto comportamento è in grado di incidere, ed in concreto ha inciso, sulla credibilità dell’agente di pubblica sicurezza di fronte ai colleghi.

L’appellante sembra negare la rilevanza di tale profilo, ma tale impostazione non è condivisibile.

L’attività istituzionale degli agenti di pubblica sicurezza comporta momenti nei quali la stessa vita di ciascuno è affidata alla responsabilità del collega; è evidente che azioni che comportano un tale grado di rischio possono essere condotte adeguatamente solo qualora vi sia un’adeguata reciproca fiducia fra gli agenti.

L’odierno appellante ha totalmente trascurato l’obbligo di curare la propria credibilità personale proprio nella misura in cui questa costituisce uno strumento per svolgere adeguatamente il proprio lavoro.

Si aggiunga, inoltre, che l’appellato ha assunto tale comportamento per motivi del tutto egoistici e, sostanzialmente, futili (“per assecondare la propria natura estrosa ed anticonformista”), in tal modo confermando la propria trascuratezza nel salvaguardare un bene prezioso per la propria attività di poliziotto quale la credibilità presso popolazione e colleghi.

Non appare affatto illogica, quindi, e nemmeno immotivata la valutazione dell’amministrazione, che ha ritenuto il comportamento dell’odierno appellante tale da denotare mancanza di senso dell’onore.

4b. L’appellante sostiene, infine, che la sanzione inflitta è sproporzionata rispetto alla mancanza ascrittagli.

Neanche tale doglianza può essere condivisa, per quanto argomentato al punto che precede.

Occorre solo ribadire la futilità dei motivi che hanno indotto l’appellante ad adottare il comportamento di cui si tratta, che ampiamente connota, aggravandola ulteriormente, la sua responsabilità.

5. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

In considerazione della natura della causa le spese possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO Presidente

Carmine VOLPE Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Luciano Barra CARACCIOLO Consigliere

Manfredo ATZENI Consigliere, est.

Presidente

Giovanni Ruoppolo

Consigliere Segretario

Manfredo Atzeni Giovanni Ceci

 DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 il…19/10/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva