Tribunale di Roma, sentenza del 3 dicembre 1982

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente procedura presenta questioni, sia di rito che sostanziali, di notevole difficoltà, derivanti particolarmente da varie carenze della legge n. 164 del 1982 e da alcuni difetti di coordinamento con la normativa complementare.

E opportuno, pertanto, esaminare partitamente i vari problemi.

La legge in esame prevede due ipotesi: una ordinaria, di chi non ha ancora subito quelle trasformazioni, anche esteriori, che lo abilitano ad ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso; la seconda, transitoria, di chi si è già in precedenza sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso. Nel primo caso è prevista. processualmente, la figura del giudice istruttore, che dispone l’acquisizione, se del caso, di consulenza, mentre il tribunale, poi, con sentenza, autorizza, quando risulta necessario, un adeguamento da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico. Successivamente. sempre il tribunale. con altra sentenza, dopo avere accertato la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio. Sono previste. quindi, due fasi, una preparatoria e l’altra di vera rettificazione, strettamente collegate ed interdipendenti e da definire entrambe con sentenza. Non sono disciplinate eventuali difficoltà che pure potrebbero sorgere nella correlazione tra le due fasi, specie nel caso si rivelasse opportuno, se non necessario, nella fase operativa modificare le autorizzazioni tecniche del tribunale.

L’ipotesi transitoria si esaurisce, quanto a procedibilità, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge. In questo caso si deve applicare soltanto la procedura di cui alla seconda fase del caso precedente (art. 6. comma 2 che richiama espressamente l’art. 3, comma 2). In realtà potrebbero presentarsi esigenze non di semplice verificazione di quanto in precedenza autorizzato, ma di accertamento che il trattamento subito dalla parte ricorrente di sua spontanea iniziativa sia effettivamente idoneo a rientrare nella rettificazione richiesta. In sostanza, mentre nella ipotesi ordinaria una semplice verifica è giustificata dalla precedente fase, ciò non può dirsi in via generale per la ipotesi transitoria, alla quale manca il supporto di una anteriore attività del tribunale. Si può dare quindi il caso che l’accertamento, in questa seconda situazione, possa essere più indaginoso di quanto indicato dal legislatore.

Un altro problema si presenta, quando, come nel caso di specie, la persona che chiede la rettificazione è legata al vincolo matrimoniale. In simile ipotesi l’art. 4, seconda parte, si limita a prevedere che la sentenza di rettificazione «provoca» lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione) del matrimonio e stabilisce che si applicano le disposizioni del codice civile e della I. l’ dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni. In realtà, trascurando, per semplificare, il richiamo al codice civile, la men­ zione alla legge n. 898 del 1970 nel suo complesso non sembra precisa. Innanzi tutto il termine «provoca» sta ad indicare un fatto necessitato e quindi l’accertamento dell’impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è del tutto superfluo, essendo in re ipsa. Sembra, inoltre, potersi affermare che il divorzio consegue comunque direttamente al mutamento di sesso accertato con sentenza. Pertanto si tratta di un caso anomalo, non volontario ma necessitato, di divorzio.

Si può al riguardo ritenere che il legislatore abbia inteso escludere che possa rimanere in vita un matrimonio, quando i coniugi, per fatti successivi alle nozze, vengano ad avere lo stesso sesso. Ne deriva che la pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso e la pronuncia di divorzio si pongono in posizione di dipendenza necessaria, la seconda rispetto alla prima, e vanno fatte nello stesso contesto processuale. Trattandosi di azioni di stato strumentali. la pronuncia sul divorzio avrà efficacia soltanto quando sarà passata in giudicato l’altra. Non sembra, per contro. che la ratio legis abbia inteso rimettere ad una successiva procedura, meramente eventuale e legata alla volontà delle parti, l’acquisizione processuale del divorzio, «provocato» dal mutamento di sesso di uno dei coniugi, perché, si ripete, in tal caso potrebbe protrarsi nel tempo una situazione di matrimonio tra persone dello stesso sesso, che non ha ingresso nel nostro ordinamento giuridico.

Con la presente sentenza deve essere. Quindi, statuito anche sullo scioglimento del matrimonio, come del resto domandato dalla stessa parte ricorrente.

A questo punto sorge un’altra questione, perché viene pretermessa una fase processuale che è specificamente prevista nell’ambito del divorzio. ossia la fase della comparizione dei coniugi davanti al presidente.

Con il semplice, generico richiamo alla legge n. 898 del 1970, l’art. 4 della legge n. 164

del 1982 non offre alcun valido criterio di soluzione. Sembra comunque, al collegio di poter affermare che la fase presidenziale non debba avere ingresso in fattispecie come la presente, per la seguente serie di considerazioni.

L’udienza davanti al presidente del tribunale è soprattutto preordinata a fini conciliativi; ma in questo caso la conciliazione è fuor di luogo, trattandosi di divorzio necessitato. Non v’è, inoltre, l’esigenza di adottare eventuali provvedimenti temporanei, in quanto mancano tutte quelle situazioni per così dire, propedeutiche al divorzio previste dall’art. 3 della legge n. 898 del 1970, mentre in questa specie il divorzio è immediata conseguenza di un altro fatto. Eventuali esigenze temporanee ed urgenti potrebbero, se mai, essere valutate nell’ambito di una separazione o con altri mezzi.

Correttamente, pertanto. si è omessa la fase presidenziale, per altro difficilmente assimilabile con la procedura prevista dalla legge n. 164 del 1982.

E ora il caso di esaminare un problema di ordine più strettamente sostanziale.

La legge parla di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, di condizioni psico­sessuali, di trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, ma, come giustamente osserva il consulente tecnico di ufficio, prof. Merli, non specifica un paradigma per l’uno o per l’altro sesso, né indica la misura di modificazione ritenuta necessaria per la prescritta autorizzazione.

In una simile situazione è certo compito arduo per l’interprete farsi specificatore di un concetto minimo accettabile di sesso. Soccorre, tuttavia , un ragionamento di ordine logico. Allo stato attuale dei presìdi medico-chirurgici non pare possibile, se non in casi estremi, eliminare un sesso e riprodurre in sostituzione i caratteri primari e secondari completi propri dell’altro sesso. nel senso comunemente inteso. Una simile interpretazione restrittiva renderebbe la legge di fatto inapplicabile. Qualche chiarimento può venire dalla relazione dei presentatori della proposta di legge (vedi atti parlamentari, Camera dei deputati, n. 1442, febbraio 1980), secondo I quali la diagnosi di sesso dipende da «un complesso di fattori biologici e psicologici o meglio psicosessuali … Se i diversi elementi concorderanno sarà sicuramente facile definire la appartenenza di un individuo all’uno o all’altro sesso. Se la concordanza mancherà, la soluzione del problema potrà essere molto difficile» e dovranno valutarsi i diversi elementi, la prevalenza quantitativa e qualitativa delle indicazioni, dando un peso rilevante alla personalità del soggetto.

Poiché si tratta di valutare un mutamento di sesso, non un errore sull’attribuzione originaria del sesso, appare quindi necessario tenere in minor conto i profili genetico ed anormale e spostare l’indagine piuttosto sul sesso anatomico, psicologico e comportamentale, come ha correttamente fatto il consulente d’ufficio.

PQ.M.