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No alla annotazione della rettificazione di sesso sui documenti universitari

Costituisce violazione della privacy qualsiasi annotazione su documenti universitari di elementi dai quali possa desumersi l’avvenuta rettificazione anagrafica di sesso.

Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 15 novembre 2012 n. 341. Il Garante ha quindi prescritto a tutte le Università degli Studi che, sia nelle certificazioni rilasciate in conformità alla legge, sia nella predisposizione dell’ulteriore documentazione richiesta dall’interessato, ivi compresa la ristampa del diploma di laurea prevedano, nell’ambito dell’autonomia ad esse attribuita dall’ordinamento, l’adozione di idonei accorgimenti e cautele al fine di non riportare in tale documentazione elementi idonei a rivelare l’avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso. Il Garante ha pure disposto la trasmissione del provvedimento al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed alla CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane affinché valutino l’adozione di eventuali iniziative volte ad orientare, in maniera omogenea, le università in relazione alle corrette modalità con le quali procedere alla ristampa dei certificati di laurea a seguito dell’avvenuta rettificazione di attribuzione del sesso dell’interessato conseguente al passaggio in giudicato della relativa sentenza del tribunale.

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