identità di genere/privacy/GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Garante per la protezione dei dati personali del 15 novembre 2012 n. 341 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI – DIPLOMA DI LAUREA – SUCCESSIVA RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO – ANNOTAZIONE SUL DIPLOMA – VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA PRIVACY – SUSSISTENZA
Costituisce violazione del diritto alla riservatezza l’annotazione della motivazione della ristampa dei diplomi di laurea richiesta dagli studenti per i quali sia intervenuta una sentenza del tribunale di rettificazione di attribuzione di sesso passata in giudicato; si deve prescrivere per conseguenza alle università che, sia nelle certificazioni rilasciate in conformità alla legge, sia nella predisposizione dell’ulteriore documentazione richiesta dall’interessato, ivi compresa la ristampa del diploma di laurea prevedano, nell’ambito dell’autonomia ad esse attribuita dall’ordinamento, l’adozione di idonei accorgimenti e cautele al fine di non riportare in tale documentazione elementi idonei a rivelare l’avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso; si deve disporre altresì la trasmissione del provvedimento al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed alla CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane affinché valutino, con riferimento ai profili di competenza, l’adozione di eventuali iniziative volte ad orientare, in maniera omogenea, le università in relazione alle corrette modalità con le quali procedere alla ristampa dei certificati di laurea a seguito dell’avvenuta rettificazione di attribuzione del sesso dell’interessato conseguente al passaggio in giudicato della relativa sentenza del tribunale
RIFERIMENTI NORMATIVI: l.14 aprile 1982, n. 164; art. 154, comma 1, lett. c), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
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