Corte d’Appello di Roma, sezione della persona e della famiglia, sentenza del 7 marzo 2007 – 9 maggio 2007
Composta dai magistrati:
d.ssa Maria Paola MASSANI – Presidente –
d.ssa Livia CENTURELLI – Consigliere –
d.ssa Antonella Patrizia MAZZEI – Consigliere est.
riunita in camera di consiglio in data 7 marzo 2007 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1224/2006 R.G., trattenuta in decisione nell’udienza del giorno 22 febbraio 2007, avente per oggetto: separazione giudiziale.
TRA
V.P., nato a Roma elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio degli avvocati, D.S. ed E.C., dai quali è rappresentato e difeso, come da procura a margine dell’atto d’appello
APPELLANTE
E
D.R.M., nata a Roma elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio degli avvocati A.N. e G.N., dai quali è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, come da procura in calce alla comparsa di risposta.
APPELLATA
Con l’intervento del P. G. in sede.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 16 marzo-14 aprile 2005 il Tribunale di Velletri ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, D.R.M. (ricorrente) e V.P. (resistente), unitisi in matrimonio il &, con addebito della separazione in via esclusiva al comportamento del V. e ha confermato i provvedimenti già adottati dal Presidente in sede di prima udienza di comparizione dei coniugi, il 3 marzo 2003, e, cioè, l’affidamento alla madre dei figli, V.R. (nato il &), nel frattempo divenuto maggiorenne, e V.R. (nato il &), ancora minorenne, stabilendo libere frequentazioni degli stessi col padre, autorizzato ad abitare nel medesimo immobile familiare (palazzina su più livelli), ad un piano diverso da quello assegnato alla madre, convivente con i figli; con la previsione, altresì, di un contributo mensile di Euro 700,00, oltre alla metà delle spese straordinarie, dovuto dal V. per il mantenimento dei due figli.
A sostegno della decisione, con specifico riguardo alla dichiarazione di addebito della separazione al marito, il Tribunale ha addotto la traumatica – per la D.R. – esperienza omosessuale vissuta dal V. negli anni 1991-1992; il difficile perdono e recupero dell’equilibrio psicologico da parte della moglie; il consequenziale e per molti versi comprensibile atteggiamento di chiusura della D.R. nei riguardi del coniuge, con la conseguenza, ad avviso del Tribunale, che l’assunzione di atteggiamenti autoritari e forse arroganti della moglie nei confronti del marito, riferiti da alcuni testimoni, sarebbe stata l’effetto e non la causa della drammatica esperienza vissuta.
Ad ulteriore conforto della decisione di addebito della separazione al V., il Tribunale ha aggiunto la più recente relazione extraconiugale instaurata dal marito, riferita da attendibili testimoni, costituente, secondo il decidente, un’ulteriore concausa della crisi matrimoniale da cui non poter prescindere nella valutazione dei rispettivi comportamenti dei coniugi.
Avverso la predetta sentenza, non notificata su istanza di parte, il V. ha proposto tempestivo e rituale appello, davanti a questa Corte, con ricorso depositato il 28 febbraio 2006, impugnando solo il capo della decisione attinente alla dichiarazione di addebito della separazione al suo comportamento e chiedendo, perciò, che la separazione fosse pronunciata senza addebito.
Con memoria, depositata il 7 dicembre 2006, si è costituita la D.R., confutando l’avverso gravame e chiedendone il rigetto.
Il Pubblico Ministero è intervenuto con nota scritta del 5 febbraio 2007.
Alla prima udienza del 22 febbraio 2007, non sussistendo esigenze di aggiornamento istruttorio, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la Corte si è subito riservata di decidere.
Motivi della decisione
Il V. confuta l’addebito della separazione al suo comportamento, ritenuto contrario al dovere di fedeltà derivante dal matrimonio, sulla base dei seguenti motivi:
a) la prima relazione omosessuale, da lui trattenuta con un travestito del posto, di nome “C.”, specificamente ammessa dallo stesso V. nel corso del suo interrogatorio formale (c.f.r. il verbale d’udienza del 30 giugno 2004), iniziata nel 1991 – quando la moglie era in procinto di partorire il figlio secondogenito – e durata fino all’anno successivo, gli sarebbe stata perdonata dalla D.R., al punto che entrambi i coniugi si sottoposero a sedute psicoterapeutiche e a percorso di mediazione familiare, continuando la loro convivenza per un altro decennio dopo la fine del deplorevole rapporto, accompagnato da un triste strascico di minacce e molestie rivolte da “C.”, non rassegnata alla fine della sua tresca col V., sia nei confronti di quest’ultimo che contro i familiari di lui;
b) la pretesa seconda relazione extraconiugale, che il V. avrebbe instaurato in tempi più recenti con una donna abitante nel medesimo Comune di Ciampino in cui trovasi la casa coniugale, non sarebbe reale e costituirebbe, comunque, l’effetto e non la causa della crisi coniugale, da ascriversi a profonda incompatibilità caratteriale tra i coniugi, consolidatasi negli anni, anche per il comportamento autoritario e arrogante costantemente tenuto dalla D.R. nei confronti del marito.
Osserva la Corte.
Va premesso che, secondo costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (c.f.r., tra le molte conformi, Cass., sez. I, sentenza n. 8512 del 12/04/2006 in archivio CED).
Facendo applicazione dei canoni sopra enunciati al caso in esame, se, da un lato, risulta provata la disponibilità della D.R. a superare l’onta subita per il primo sconcertante tradimento posto in essere dal V.; dall’altro lato, risulta anche provato che il marito ha allacciato una nuova relazione extraconiugale, questa volta con una donna, C.M., in tempo certamente precedente la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, il 3 marzo 2003, essendo la detta relazione già di dominio pubblico nel dicembre 2002, allorché la D.R., esasperata dalla condotta del coniuge, in data 5 dicembre 2002, ha depositato ricorso per separazione personale giudiziale con richiesta di addebito al V.
Al riguardo, attendibili e rilevanti sono le testimonianze di I.C., operaia in Ciampino, non legata da particolari vincoli di parentela o colleganza professionale con alcuna delle parti, la quale, sentita nell’udienza del 18 novembre 2004, ha dichiarato di essere personalmente al corrente della più recente relazione extraconiugale instaurata dal V. con C.M., specificando che il medesimo rapporto, sussistente fin dal dicembre 2002, era di pubblico dominio al punto che lei stessa ebbe modo di sorprendere, in una occasione, il V. e la C. mentre si baciavano davanti alla scuola frequentata dalla figlia (c.f.r. il verbale d’udienza, cit., nel fascicolo d’ufficio del primo giudizio).
Parimenti il testimone, S.A., cognato della D.R. per avere sposato la sorella di quest’ultima, ha dichiarato testualmente: “In epoca antecedente alla causa di separazione, è sicuro che mio cognato avesse una relazione e che questa relazione fosse nota a più persone. Lui stesso me ne parlò. Inizialmente ritenevo trattarsi di una scappatella, ma dovetti ricredermi in quanto è una relazione che dura tuttora”, aggiungendo, in sede di esame sui capitoli proposti dal V., che “c’erano delle discussioni tra i coniugi, ma rientravano nella normalità”, e, inoltre, riconoscendo con apprezzabile lealtà di non essere in grado di stabilire “se la relazione sentimentale (più recente: n.d.r.) sia stata la causa o la conseguenza della rottura del rapporto”, pur riferendo che “negli ultimi tempi l’atteggiamento di mio cognato non era più tranquillo e sereno come in precedenza” (c.f.r. il verbale 18/11/2004, cit.).
A fronte delle inequivocabili testimonianze di cui sopra, da cui emerge con certezza la seconda relazione extraconiugale pubblicamente coltivata dal V. a ridosso del ricorso per separazione e della prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Velletri, si pongono la testimonianza dell’anziana madre dell’appellante, F.M., abitante al pianterreno della casa coniugale nell’unica palazzina a tre piani di proprietà dell’appellante, con usufrutto riservato alla stessa F., e la deposizione della sorella dell’appellante, V.L., suora francescana dei poveri, residente in Messina, le quali, andando oltre anche la tesi sostenuta dal loro congiunto, hanno riferito che l’intesa matrimoniale cominciò a vacillare già dopo pochi anni dal matrimonio, celebrato nel 1984, e, dunque, ancor prima della relazione omosessuale del V. col travestito “C.”, attribuendo le difficoltà del rapporto coniugale al comportamento autoritario ed arrogante della D.R., la quale schiacciava la personalità del marito.
Le suddette versioni non hanno, però, trovato riscontro in più specifici comportamenti prevaricatori della D.R. nei confronti del coniuge, circostanziati per tempi e luoghi, limitandosi anche l’ulteriore testimone, indicata dal resistente nel primo giudizio, in persona di M.M., amica d’infanzia della famiglia V., a riferire generici atteggiamenti di insofferenza e autoritarismo della D.R. nel rapporto col marito, visivamente percepibili; e aggiungendo, inoltre, tale E.D., a sua volta testimone indicato dal V., definitosi amico di famiglia da molti anni, che, nelle non frequenti occasioni di sua frequentazione della casa familiare, “la condotta dei coniugi era normale” e che il V. aveva cominciato a frequentarlo assiduamente prima della separazione, raccontandogli le sue difficoltà familiari, senza, però, specificare alcun concreto comportamento aggressivo tenuto della moglie nei suoi confronti (c.f.r. tutte le citate testimonianze di V.L., F.M., M.M. ed E.V., a verbale d’udienza del 18 novembre 2004).
Sulla base delle risultanze istruttorie, come sopra illustrate, ritiene la Corte che alla raggiunta prova della seconda più recente infedeltà coniugale, di per sé idonea per la sua gravità a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e, nella fattispecie, resa ancora più odiosa alla moglie dal precedente tradimento subito, con l’intuibile scalpore suscitato nella piccola comunità di Ciampino dalla scelta omosessuale del V. e l’inevitabile pubblica mortificazione subita dalla D.R., non faccia da contrappeso, contrariamente alla tesi qui sostenuta dal V., il rigoroso accertamento – in effetti non raggiunto – di una intollerabilità della prosecuzione della convivenza verificatasi prima e indipendentemente dal secondo rapporto extraconiugale del marito, a causa del complessivo comportamento di entrambi i coniugi e, in particolare, della condotta insofferente, aggressiva e autoritaria della D.R. nei confronti del V.
D’altronde, non può trascurarsi di rilevare la contraddizione in cui incorre l’appellante, nel sostenere, da un lato, che l’offesa arrecata alla moglie per la sua relazione omosessuale con un travestito fu superata dal comune impegno dei coniugi in un percorso psicoterapeutico e di mediazione familiare, donde la pacifica convivenza matrimoniale per oltre un decennio dopo il primo episodio di tradimento coniugale, e, dall’altro, nel perorare la tesi di una crisi nelle relazioni di coppia risalente addirittura a pochi anni dopo il matrimonio, per il comportamento autoritario della moglie nei suoi confronti, che sarebbe la vera causa della definitiva frattura verificatasi all’esito di ben diciotto anni di convivenza (tale è, infatti, il lasso di tempo che intercorre tra la celebrazione del matrimonio, nel settembre 1984, e il deposito del ricorso per separazione dei coniugi, nel dicembre 2002).
Tenuto conto di tutto quanto precede, sia pure con motivazione parzialmente diversa rispetto a quella del primo giudice, intendendosi qui valorizzare quale causa efficiente della sopravvenuta intollerabilità della convivenza la seconda relazione extraconiugale del V. e non anche la prima, il cui impatto certamente sconvolgente e penoso per la D.R. fu, tuttavia, assorbito dai dieci anni di successiva coabitazione matrimoniale, deve qui riaffermarsi la riferibilità della crisi coniugale al comportamento infedele del V. verso la moglie, in quanto gravemente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, e non anche (o solo) alla condotta della D.R. nei riguardi del marito, non risultando alcun specifico comportamento della moglie idoneo a concorrere nella determinazione della frattura coniugale.
Segue il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese, già giustamente compensate in primo grado in considerazione della natura della causa e del comportamento processuale collaborante del V., che ha sempre costantemente contribuito al mantenimento dei figli, già prima dell’instaurazione del giudizio di separazione, in misura conforme a quella poi fissata dal Presidente e dal Tribunale in sentenza, devono seguire, invece, in questa sede d’appello dedicato esclusivamente al riesame del tema dell’addebito, la totale soccombenza del V., come da liquidazione operata nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza 16 marzo-14 aprile 2005 del Tribunale di Velletri, proposto da V.P. nei confronti di D.R.M.,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) rigetta l’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna V.P. al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio a favore di D.R.M., che liquida nella complessiva somma di Euro 3.000,00 (tremila/00), di cui Euro 2.000,00 per onorario di avvocato ed Euro 1.000,00 per diritti, oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfetario delle spese generali come da tariffa forense vigente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2007.
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2007.