Rifugiati: sì a chi proviene da paesi in cui sono vietati gli atti omosessuali
30 settembre, 2012 | Filled under italia, NEWS, orientamento sessuale, penale, stranieri/e |
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Ha diritto ad ottenere lo status di rifugiato in Italia lo straniero che provenga da un paese in cui siano vietati i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso. Secondo la Corte di cassazione, ordinanza del 20.9.2012 n. 15981, «la sanzione penale degli atti omosessuali di quell’articolo 319 del codice penale senegalese costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva». Difatti, in conseguenza della norma penale «le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del Senegal e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità. Ciò costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini senegalesi omosessuali che compromette grandemente la loro libertà personale. Tale violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra costituzione, dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, vincolante in questa materia, si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta»
Con l’importante decisione della Cassazione depositata ieri si produce un atteso chiarimento, se non un vero e proprio revirenment. Pur non esplicitando il mutamento e citando, anzi, la precedente sentenza n. 16417 del 2007 (anch’essa relativa al Senegal), la Cassazione sembra difatti ribaltarne adesso l’orientamento. Nel 2007 la Corte aveva affermato che per il riconoscimento dello status di rifugiato sarebbe stato necessario che nel paese di origine fosse previsto come reato il «fatto in sé dell’omosessualità» (?…). Secondo la Corte di Cassazione del 2007, infatti, la «rilevanza penale attribuita all’omosessualità nello stato senegalese non vale di per sé ad integrare gli estremi del fatto persecutorio, essendo questo configurabile soltanto laddove la sanzione penale sia prevista con riferimento alla qualità dell’agente, e non necessariamente anche in relazione alla pratiche che dalla stessa eventualmente conseguano. Ai fini dell’accertamento della ravvisabilità o meno di un fatto persecutorio occorre cioè stabilire, venendo al concreto, se la legislazione senegalese preveda come reato il fatto in sé dell’omosessualità (ipotesi che certamente varrebbe in sé ad integrarne gli estremi), ovvero soltanto l’ostentazione delle pratiche omosessuali non conformi al sentimento pubblico di quel paese atteso che, in tale ultimo caso, il divieto non si sottrarrebbe al principio di ragionevolezza». In un’altra nota decisione (che riguardava la Tunisia; Cass, 41368/2009) la Corte aveva ritenuto che non fosse sufficiente la previsione come reato «di atti esplicativi della sessualità»…
Il riferimento alla “ostentazione delle pratiche omosessuali” aveva sollecitato aspre critiche.
Adesso la Cassazione dice che la stessa norma senegalese già esaminata nel 2007 (che vieta «atti impuri o contro natura tra persone dello stesso sesso», non dunque l’essere omosessuali “in sé”…) espone gli omosessuali del Senegal a rischio di gravi sanzioni “per poter vivere liberamente la propria sessualità” e che “ciò costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini senegalesi omosessuali” che compromette gravemente il loro “diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva»”. Dunque la repressione penale dei rapporti omosessuali è di per sé ragione sufficiente per assicurare lo status di rifugiato nel nostro Paese.
L’orientamento è espresso dalla Suprema Corte in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, ma segnala un principio applicabile anche in materia di divieto di espulsione.
Inoltre la decisione riporta affermazioni di rilievo con riguardo all’onere della prova ed ai poteri ufficiosi del giudice in questa materia e con riguardo alla rilevanza della “situazione sociale” del paese di origine.
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