Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza del 13 luglio 2012 n. 12068
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO
12, presso lo studio dell’avvocato RESTIVO DIEGO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PULITO VINCENZO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TARANTO;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 86/2011 del GIUDICE DI PACE di TARANTO,
depositata l’8/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI
Maurizio.
PREMESSO IN FATTO
Il Giudice di pace di Taranto ha respinto il ricorso del sig. D. A., cittadino del (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città il 23 dicembre 2010.
Il ricorrente aveva allegato l’impedimento all’espulsione previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, per il rischio di persecuzione che avrebbe corso nel paese di origine a causa della sua condizione di omosessuale , che in (OMISSIS) è sanzionata penalmente. Il Giudice di pace ha osservato: a) che la condizione soggettiva del ricorrente non era stata provata in giudizio; b) che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato.
Il sig. D. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’autorità intimata.
Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore si è espresso per l’inammissibilità del ricorso.
La relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, il quale ha presentato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come si legge nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., cui inefficacemente replica la memoria di parte ricorrente, le due considerazioni svolte dal Giudice di pace, sopra indicate sub a) e b), costituiscono altrettante, autonome rationes decidendi. Di esse, però, il ricorrente censura soltanto la prima – peraltro inammissibilmente, limitandosi a chiedere come potrebbe mai essere dimostrata la condizione di omosessualità – e non si occupa affatto della seconda, pur comunicando di avere infine presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. In mancanza di attività difensiva dell’autorità intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012