addebito/relazione extraconiugale con persona dello stesso sesso/LEGITTIMITA’
Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 6 novembre 2012, n. 19114 (pres. Fioretti, est. Cultrera) SEPARAZIONE – ADEBITO – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FEDELTÀ – RELAZIONE EXTRACONIUGALE CON PERSONA DELLO STESSO SESSO
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Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 25 marzo 2009 n. 7207 (pres. Luccioli, est. Salvago) SEPARAZIONE – ADEBITO – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FEDELTÀ – RELAZIONE EXTRACONIUGALE CON PERSONA DELLO STESSO SESSO – INIZIO DI NUOVA CONVENIENZA ED ABBANDONO DELLA CASA CONIUGALE – COMPROMISSIONE DEL MATRIMONIO E DELLA POSSIBILITÀ DI PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA – RAGIONE DI ADDEBITO – SUSSISTENZA – GIUDIZIO DI APPELLO – EFFETTO DEVOLUTIVO CIRCOSCRITTO ALLE QUESTIONI DEDOTTE DALL’APPELLANTE ATTRAVERSO SPECIFICI MOTIVI – SUSSISTENZA
Anche la relazione omosessuale del marito costituisce violazione dell’obbligo della fedeltà ai sensi dell’art. 143 cod. civ. e motivo di addebito a carico del coniuge che vi è incorso, quando la compromissione del matrimonio e della possibilità di prosecuzione della convivenza appaia evidente anche perché il marito è andato a convivere con il nuovo compagno lasciando la casa coniugale; il giudizio di appello non costituisce un iudicium novum con effetto devolutivo generale sull’intera pronuncia di primo grado, ma la cognizione del giudice di appello resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi.
PUBBLICATA IN:
Famiglia e diritto 2009, 6, 564, con nota PLAIA Il comportamento omosessuale del coniuge tra invalidità del matrimonio, addebito della separazione e responsabilità endofamiliare
ULTERIORI COMMENTI:
CENDON Il risarcimento del danno non patrimoniale. Parte generale, Wolters Kluwer Italia, 2009 869.
CONFERMA: Corte d’Appello di Ancona, sentenza del 13/06/2005 n. 337/2005
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Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 1° marzo 2005, n. 4290 (pres. Proto, est. Magno) SEPARAZIONE – ADEBITO – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FEDELTÀ – RELAZIONE EXTRACONIUGALE CON PERSONA DELLO STESSO SESSO – NESSO CAUSALE TRA TRADIMENTO E CRISI – SUSSISTENZA
Una stabile relazione extra-coniugale viola gravemente l’obbligo di fedeltà e può rendere intollerabile la convivenza, giustificando l’addebito al coniuge che ne è responsabile, solo quando sia accertata l’esistenza del nesso causale fra tradimento e crisi della coppia (nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logico-giuridici la decisione del giudice di merito che ha addebitato la separazione alla moglie, avendo accertato che il fattore determinante della crisi coniugale era stato la relazione omosessuale intrattenuta dalla moglie stessa con altra donna).
PUBBLICATA IN:
Famiglia e diritto 2005 115, con nota DE MARZO Pronuncia di addebito e oneri probatori
Foro italiano 2005, I, 3002.
ULTERIORI COMMENTI:
CENDON Il risarcimento del danno non patrimoniale. Parte generale, Wolters Kluwer Italia, 2009 869.
CONFERMA: Corte d’Appello di Palermo,sentenza del 18 Agosto 2001 n. 769/2001
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Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 10/10/1974 n. 2759 (pres. La Porta, est. Milano) FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – CAUSE – INGIURIE – RELAZIONI OMOSESSUALI D’UNO DEI CONIUGI – INGIURIA GRAVE PER L’ALTRO – CONFIGURABILITA
Le relazioni omosessuali coltivate da uno dei coniugi, in modo continuativo e pubblico, quand’anche rappresentino la conseguenza di alterazioni patologiche, costituiscono causa di separazione personale per ingiuria grave, poiché feriscono i sentimenti di amore e di affetto dell’altro coniuge, essendo indice sicuro di un distacco affettivo che menoma violentemente la fiducia e l’attaccamento di quest’ultimo.
PUBBLICATA IN:
Giurisprudenza Italiana 1975, 1, I, 1081.
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