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Il Ministero dell’Interno si corregge: per i trasferimenti coppie etero e gay sono equiparate

I punteggi previsti per le domande di trasferimento per esigenze del nucleo familiare devono essere estesi anche a chi è convivente con persona dello stesso sesso.

Rapida la risposta del Viminale all’esposto dell’Associazione Radicale Certi Diritti che aveva scritto all’O.S.C.A.D., Osservatorio per la Sicurezza degli Atti Discriminatori ed all`U.N.A.R., Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni, denunciando la discriminazione contenuta nella Circolare del Dipartimento Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno (N. 333-A/9807.E.1/3368-2012 del 14 maggio 2012) avente ad oggetto la «Disciplina della mobilità a domanda del personale della Polizia di Stato dei ruoli di sovrintendenti, assistenti, e agenti, che aspira a cambiare sede di servizio». Nell’indicazione dei parametri per la formazione delle graduatorie per la mobilità interna, alla pagina 6, nota n. 1, la Circolare indicava che «i punteggi previsti per le esigenze del nucleo familiare si intendono estesi alle analoghe esigenze per le eventuali famiglie di fatto, intendendosi per tale quella costituita da due persone di sesso diverso che convivono, more uxorio, coabitando stabilmente insieme agli eventuali figli naturali riconosciuti o dichiarati dall’uno o da ambedue nella sede per cui si richiede il trasferimento, ovvero in sede limitrofa a quest’ultima. La coabitazione deve risultare da certificazione anagrafica». Pur riconoscendo la portata innovativa della circolare, in quanto prevede l’applicazione dei benefici previsti per le famiglie matrimoniali anche a quelle non matrimoniali,  l’esposto dell’associazione Certi Diritti segnalava in particolare l’incompatibilità con l’art. 21, comma 1, punto b) del della Legge 4 novembre 2010, n. 183 («Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni sul posto di lavoro») che al comma 1, lett. b) prescrive che l’articolo 7, I comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1651 è sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno».

Con nuova circolare n. 333-A/9807.E.1/6750-2012 del 17 settembre 2012 la menzionata nota n. 1 alla pagina 6 della precedente circolare viene modificata eliminando ogni riferimento alla differenza di sesso del convivente (la notizia è stata data dalla stessa Associazione Radicale Certi Diritti). Dunque i punteggi addizionali devono essere assicurati anche a chi è convivente con persona dello stesso sesso. Si tratta di una conferma dell’orientamento ormai unanime della giurisprudenza italiana ed europea sulla piena equiparazione di trattamento giuridico delle coppie di fatto etrosessuali ed omosessuali.

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