status filiationis alla nascita/COSTITUZIONALE
Corte costituzionale, sentenza del 9 marzo 2021, n. 32 (pres. G. Coraggio, est. S. Sciarra) FILIAZIONE – PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – COPPIA DI DONNA – STATUS DI FIGLIO RICONOSCIUTO ANCHE DALLA MADRE INTENZIONALE CHE ABBIA PRESTATO IL CONSENSO ALLA PRATICA FECONDATIVA – CARENZA DELLE CONDIZIONI PER PROCEDERE ALL’ADOZIONE NEI CASI PARTICOLARI – VUOTO DI TUTELA DELL’INTERESSE DEL MINORE – SUSSISTENZA – AMPIA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE – CONSEGUENTE INAMMISSIBILITÀ, ALLO STATO, DELL’ECCEZIONE
Nell’ipotesi di figlio nato con procreazione medicalmente assistita per cui entrambe le parti di una coppia di donna abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, per il quale non sussistono le condizioni per procedere all’adozione nei casi particolari, in carenza di consenso del genitore riconosciuto (in seguito all’avvenuta crisi della coppia genitoriale) sussiste un evidente vuoto di tutela dell’interesse del minore, il quale tuttavia non può essere colmato senza un intervento del legislatore, il quale, preso atto della tangibile insufficienza nel caso di specie del ricorso all’adozione in casi particolari, per come attualmente regolato, resa impraticabile proprio nelle situazioni più delicate per il benessere del minore, dovrà provvedere a una riscrittura delle previsioni in materia di riconoscimento, ovvero dell’introduzione di una nuova tipologia di adozione, che attribuisca, con una procedura tempestiva ed efficace, la pienezza dei diritti connessi alla filiazione, con l’avvertenza che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore, riscontrato in questa pronuncia.
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Corte costituzionale, sentenza del 4 novembre 2020 n. 230 (pres. est. M. R. Morelli) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – INAPPLICABILITÀ – LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE – SUSSISTENZA
Non viola i parametri costituzionale invocati l’attuale impossibilità di indicare due madri unite civilmente nell’atto di nascita formato in Italia, in quanto: con riguardo al riconoscimento del diritto ad essere genitori di entrambe le donne unite civilmente, il riconoscimento della omogenitorialità, all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente non è imposto dagli evocati precetti costituzionali; vero è anche che tali parametri neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare alla fenomenologia considerata, non potendosi escludere la capacità della coppia omosessuale di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali; con riguardo, invece, al diverso profilo relativo al vulnus che si assume arrecato all’interesse del minore nel caso concreto in cui una delle due donne civilmente unite abbia (sia pur in violazione del divieto sub art. 5 della legge n. 40 del 2004), con il consenso dell’altra, portato a termine all’estero un percorso di fecondazione eterologa, da cui sia poi nato, in Italia, quel minore, la giurisprudenza ha già preso in considerazione l’interesse in questione, ammettendo l’adozione cosiddetta non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184; anche in questo caso, una diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la “madre intenzionale”, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale, è ben possibile, ma le forme per attuarla attengono, ancora una volta, al piano delle opzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore.
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