iscrizione di atto di nascita di minore straniero/COSTITUZIONALE
Corte costituzionale, sentenza n. 237 del 15 novembre 2019 (pres. Lattanzi, est. Morelli) STATO CIVILE – MINORE CON CITTADINANZA STRANIERA – ATTO DI NASCITA – FORMATO IN ITALIA DALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE – GENITORI DELLO STESSO SESSO – INDICAZIONE – NORME INTERNE DI APPLICAZIONE NECESSARIA – CONTRARIETÀ – QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ – INFONDATEZZA
È infondata la questione di legittimità costituzionale posta, in quanto il giudice remittente non ha chiarito se la norma che non consentirebbe di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, sia una norma interna sulla eterogenitorialità, di applicazione necessaria in sede di formazione (ma non anche, peraltro, di trascrizione) dell’atto di nascita di un minore cittadino straniero, ovvero una norma sulla “azione amministrativa” regolatrice dell’attività dell’ufficiale di stato civile (che gli impedirebbe di formare l’atto di nascita di un minore straniero in cui si riconosca al medesimo uno status previsto dalla sua legge nazionale, ma non da quella italiana). Il giudice rimettente, inoltre, si è limitato a denunciare un frammento di una norma virtuale che, però, non ha indicato nella sua interezza e che potrebbe, nella sua parte residua, essere egualmente ricondotta sia all’una che all’altra delle due ipotesi normative sopra considerate
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