Diritto straniero/intersessualità

Corte costituzionale austriaca, sentenza del 15 giugno 2018 INTERSESSUALITÀ – REGISTRAZIONE ANAGRAFICA – DIRITTO SOGGETTIVO ALL’INDICAZIONE POSITIVA DELLA APPARTENENZA A UN “TERZO SESSO”, DISTINTO DA QUELLO MASCHILE E FEMMINILE – INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA LEGGE ANAGRAFICA

La legge anagrafica austriaca deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato nel senso di consentire alle persone che lo richiedano, la iscrizione nello stato civile come appartenenti a un “terzo sesso”, distinto da quello maschile e femminile; qualora richiesto, l’ufficiale di stato civile deve utilizzare una delle definizioni proposte dalla Commissione di bioetica della Cancelleria austriaca che, nella sua relazione a favore dell’introduzione di un terzo genere anagrafico, ha indicato i termini “diverso”, “inter”, o semplicemente di omettere il dato.

COMMENTI:

F. Brunetta d’Usseaux, La Corte costituzionale austriaca impone l’immediato riconoscimento del terzo genere, in ARTICOLO29, 2017

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Corte costituzionale della Repubblica Federale Tedesca, prima sezione, sentenza del 10 ottobre 2017, BverG 2019/16 INTERSESSUALITÀ – REGISTRAZIONE ANAGRAFICA – DIRITTO SOGGETTIVO ALL’INDICAZIONE POSITIVA DELLA APPARTENENZA A UN “TERZO SESSO”, DISTINTO DA QUELLO MASCHILE E FEMMINILE – ILLEGITTIMITÀ DELLA LEGGE ANAGRAFICA

È illegittima la legge anagrafica tedesca, per contrasto con l’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 1 e con l’articolo 3, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente, alle persone che lo richiedano, la iscrizione nello stato civile come appartenenti a un “terzo sesso”, distinto da quello maschile e femminile; non è sufficiente al riguardo la previsione, secondo la recente riforma della legge sull’anagrafe del 2013, della possibilità di iscrizione nello stato civile senza indicazione del sesso sussistendo un diritto soggettivo all’indicazione positiva della appartenenza a un “terzo sesso”, distinto da quello maschile e femminile; il legislatore entro il 31 dicembre 2018 dovrà adottare una normativa conforme alla Costituzione

TRADUZIONE DELLA SENTENZA:

Traduzione in italiano a cura di Roberto de Felice, in ARTICOLO29, 2017

COMMENTI:

F. Brunetta d’Usseaux, La Corte Costituzionale tedesca dichiara l’illegittimità costituzionale della legge sullo stato civile, in ARTICOLO29, 2017

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