diritto all’identità di genere/CEDU

Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, L. contro Lituania, decisione del 11 settembre 2007 IDENTITÀ DI GENERE – TRANSESSUALISMO – DIRITTO AL TRATTAMENTO CHIRURGICO DI RIASSEGNAZIONE DEL SESSO – DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA – DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA FAMILIARE – TRATTAMENTO INUMANO E DEGRADANTE – VIOLAZIONE – SUSSISTENZA

Costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata l’assenza di una normativa nazionale che disciplini il trattamento di riassegnazione chirurgica del sesso. In tal modo, lo Stato viene mene ad uno dei obblighi positivi che discendono dall’articolo 8, ovvero omette di garantire il pieno godimento di tutti gli aspetti della vita privata del singolo, nel non assicurare il riconoscimento giuridico della condizione psicologica dell’identità di genere, quando quest’ultima differisca dall’identità sessuale fisica

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 3 ; 8 ; 12 ; 14 : 35-1 ; 41 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

SCHEDA IN ITALIANO

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Corte europea dei diritti umani, Grande camera, Christine Goodwin contro Regno Unito, decisione dell’11 luglio 2002  IDENTITÀ DI GENERE – TRANSESSUALISMO – STATO CIVILE – NORMATIVA DI UN PAESE ADERENTE CHE AVENDO CONSENTITO L’INTERVENTO CHIRURGICO DI RIASSEGNAZIONE NON CONSENTE LA CONSEGUENTE RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DEL SESSO – DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA – VIOLAZIONE – SUSSISTENZA

Tenuto conto della necessaria interpretazione evolutiva della Convenzione e dell’emergente consenso tra i Paesi aderenti, l’adozione del solo criterio biologico per la determinazione del sesso non rientra nel margine di apprezzamento dei Paesi aderenti alla Convenzione; viola per conseguenza il diritto al rispetto della vita privata ex art. 8 Cedu, la normativa di un Paese aderente che avendo consentito l’intervento chirurgico di riassegnazione non consenta la conseguente rettificazione anagrafica del sesso; rientra nel margine di apprezzamento di ogni Paese contraente la determinazione delle condizioni in cui la riassegnazione di genere impone la rettificazione anagrafica; risulta violato per conseguenza anche l’art. 14 Cedu sul divieto di discriminazione, in combinato disposto con l’art. 8 Cedu.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 8, 14 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

PUBBLICATA E COMMENTATA IN:
Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, 2007, Giuffrè, III, 538, a cura di DE SALVIA, ZAGREBELSKY .

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