Le famiglie arcobaleno… esistono, anche per il Tribunale di Roma
4 giugno, 2018 | Filled under genitorialità, internazionale, italia, NEWS |
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Pubblichiamo il decreto con il quale il Tribunale di Roma ha ordinato all’ufficiale di stato civile di rettificare l’atto di nascita di due gemelli, nati in California grazie alla gestazione per altri ed inizialmente registrati – a seguito di trascrizione dell’atto di nascita – con l’indicazione di uno solo dei due padri.
Il caso, seguito dall’avvocata Maria Antonia Pili, trae origine dalla richiesta dei due padri che – una volta prodotto il certificato di nascita recante l’indicazione di entrambi quali genitori – chiedevano la conseguente rettifica dell’atto di nascita già formato, con l’indicazione del secondo padre.
Il giudice romano, seguendo un percorso già inaugurato da altre Corti di merito (ricordiamo in particolare, tra le altre, analoga pronunce del Tribunale di Livorno) e seguito da alcune amministrazioni comunali, ha correttamente ritenuto che la rettificazione fosse dovuta in forza dell’applicazione della legge nazionale dei minori, cittadini statunitensi iure soli (e italiani iure sanguinis), che ne determina lo status filiationis ai sensi dell’art. 33 della legge n. 218/1995.
Allo stesso tempo, altrettanto correttamente ritiene il Tribunale che l’applicazione della legge dello stato di nascita non sia contraria all’ordine pubblico internazionale: come chiarito dalla Corte di cassazione nelle note sentenze n. 19599/16 e 14878/17, infatti, per un verso l’ordine pubblico internazionale è da intendersi quale il complesso dei valori essenziali dell’ordinamento (di rango costituzionale) da interpretarsi in armonia con quelli della comunità internazionale, ivi compresa l’istanza di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo e la salvaguardia dell’interesse del minore. D’altro canto, e conseguentemente, il controllo di non contrarietà all’ordine pubblico internazionale non può tradursi in un controllo di conformità della disciplina straniera applicabile all’ordinamento interno, bensì appunto in un mero controllo di non contrarietà a tale complesso di principi e valori.
Degno di nota, inoltre, che il Tribunale ribadisca l’indifferenza della tecnica procreativa cui si sia fatto ricorso all’estero – e della sua conformità o meno al diritto italiano – rispetto alla valutazione della non contrarietà all’ordine pubblico e, soprattutto, rispetto alla salvaguardia dell’interesse del minore alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero, al riconoscimento giuridico del rapporto con entrambi i padri e, infine, alla protezione della propria identità personale.