diffamazione/LEGITTIMITA’
Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza n. 25759 del 2022 (pres. Miccoli, est. Tudino) ASSOCIAZIONE LGBTI – ATTRIBUZIONE DI FATTI NON VERI – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA POLITICA – LIMITI
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Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza n. 30369 del 2012 (pres. Fumo, est. De Berardinis) DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO – CONTROLLO SU ARTICOLO ATTRIBUTIVO DI FATTO, VERO, DELL’ADDEBITO IN SEDE DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE A CAUSA DI UNA RELAZIONE CON UN LAVORATORE DIPENDENTE (DELLO STESSO SESSO) – LESIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA – SUSSITENZA – CARENZA DI RILIEVO SOCIALE DELLA NOTIZIA – ESIMENTE DEL DIRITTO DI CRONACA – INSUSSITENZA – ESPRESSA INDICAZIONE DEL NOME DELLA PERSONA OFFESA – NECESSITÀ – ESCLUSIONE – INDIVIDUABILITÀ DA UN RISTRETTO GRUPPO DI PERSONE – SUFFICIENZA
Il riferimento nell’articolo di un periodico ad “un marito marchigiano che aveva tradito la moglie con un commesso del suo negozio di restauratore” quale causa di addebito della separazione integra il delitto di diffamazione ex art 595 c.p. non sussistendo un interesse pubblico tale da integrare l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca – la mancata espressa indicazione del nome della persona offesa non esclude la sussistenza del reato quanto la stessa risulti comunque individuabile da un gruppo sia pure ristretto di persone.
RIF. NORMATIVI: artt. 51, 57 e 595 c.p., 13 e 21 L. n. 47 del 1948.
PUBBLICATA IN:
Guida al diritto 2012, 36, 89 con nota MELZI D’ERIL Anche le sole informazioni contenute nell’articolo potrebbero aver leso la reputazione del querelante.
RIFORMA: Giudice Udienza Preliminare di Ancona, sentenza del 02/05/2011n. 1921/2011
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