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Sì all’integrale trascrizione dell’atto di nascita di un minore nato da GPA quando la strada dell’adozione in casi particolari non è in concreto percorribile

di Giulia Barbato

 

Con un interessante provvedimento del 2 marzo 2023 il Tribunale di Milano (ringraziamo l’avv. Michele Giarratano per la segnalazione) ha ordinato all’Ufficiale dello stato civile meneghino di trascrivere integralmente nei registri dello stato civile l’atto di nascita di un minore, formato negli USA, con l’indicazione di entrambi i padri quali genitori del nato.

La pronuncia interviene pochi mesi dopo la sentenza n. 3816 del 2022 delle Sezioni Unite, in cui queste ultime hanno affermato che  l’ordinamento italiano da un lato vieta qualsiasi forma di maternità surrogata, in quanto lesiva della dignità della donna, non ammettendo conseguentemente la trascrizione o delibazione dell’atto straniero che riconosce il rapporto di filiazione tra genitore d’intenzione e nato da maternità surrogata; dall’altro assicura il miglior interesse del minore, garantendogli il riconoscimento del suo legame con il genitore d’affetto mediante l’istituto dell’adozione in casi particolari.

Siffatti approdi ermeneutici raggiunti dal giudice di legittimità non vengono seguiti dal Tribunale di Milano per la risoluzione della fattispecie sottoposta al suo esame, giustificandosi tale cesura in ragione delle peculiarità connotanti il caso concreto.

Invero la vicenda riguarda un minore nato nel 2015 negli Stati Uniti da un progetto di genitorialità condiviso da due uomini uniti civilmente, realizzato facendo ricorso alla gestazione per altri, tecnica legalmente ivi consentita. Pur avendo contributo geneticamente soltanto uno dei due, entrambi venivano indicati nell’atto di nascita americano come padri del bambino.  Quest’ultimo, al contrario, in Italia veniva registrato all’anagrafe come figlio esclusivamente del padre biologico, il quale, quindi, risultava l’unico genitore legale del minore nel nostro Paese. Nel 2022 il padre naturale moriva improvvisamente e su ricorso dei suoi genitori con il consenso della di lui sorella il Giudice Tutelare di Milano nominava tutore legale del minore il padre intenzionale. Egli, in seguito, agiva dinnanzi al Tribunale ambrosiano chiedendo che fosse rettificata la trascrizione dell’atto di nascita del bambino riportando la doppia paternità come attestata nel certificato di nascita americano conforme alla legge loci, asserendo l’illegittimità e la contrarietà all’interesse del minore della trascrizione non indicante anche lo stesso ricorrente come genitore legalmente riconosciuto.

Ponendo l’accento su tali tratti caratterizzanti la controversia de qua, il giudice di primo grado – dopo avere puntualmente delineato la posizione assunta dalla Suprema Corte e preso atto dei principi affermati nelle sue sentenze – non ritiene in concreto attuabile il ricorso all’adozione in casi particolari tracciato dal Supremo Collegio come via principale da seguire per conferire rilievo giuridico alle relazioni intercorrenti tra minori e genitori d’affetto.

Al riguardo il Tribunale meneghino evidenzia come il consenso del genitore biologico costituisca presupposto imprescindibile ex lege per ricorrere allo strumento dell’adozione in casi particolari e afferma l’impossibilità definitiva che nella fattispecie in esame questo consenso possa essere espresso dal padre naturale, in quanto deceduto.

Nella pronuncia si sottolinea che il consenso, costituendo un diritto personalissimo “non può certo trovare equipollenti nel consenso degli eredi del genitore defunto e [..] non può, peraltro, neppure essere desunto dal solo ‘consenso’ originariamente prestato al percorso procreativo di maternità surrogata che potrebbe anche prescindere da un successivo progetto di condivisione di vita e di crescita di quel minore” (così, p. 7).

Dunque, a parere del Collegio milanese, “ad un possibile giudizio ex art. 44 lett. d) legge 184/1983 mancherebbe un tassello imprescindibile non diversamente acquisibile” (così, p. 7).

In aggiunta il giudice di merito mette in luce la non esperibilità da parte del minore dell’azione volta all’adozione aperta, neppure per il tramite di un curatore speciale a tal fine nominatogli, visto che l’adottando non è ammesso dal legislatore quale legittimato attivo. Conseguentemente, a detta del Tribunale de quo, eleggendo l’opzione esegetica prediletta dalla Cassazione nella sentenza n. 3816 del 2022, il bambino rimarrebbe senza genitori, ossia orfano.

In definitiva nel caso di specie, in ragione dell’inevitabile vuoto normativo venutosi a creare non essendo praticabile il ricorso al procedimento di cui all’art. 44 lett. d), il Tribunale ambrosiano accoglie la richiesta del ricorrente, ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile di Milano la trascrizione integrale dell’atto di nascita del minore con l’indicazione della paternità anche del genitore intenzionale, reputandola allo stato dell’arte l’unica soluzione percorribile per salvaguardare il minore nato da gestazione per altri e per assicurargli una tutela dei propri diritti costituzionali di figlio non deficitaria rispetto ai diritti della gestante e dell’adottato.