Archivi mensili: settembre 2022

Dalla parte dei bambini: il Tribunale di Bari conferma le due mamme nell’atto di nascita dopo GPA

Con un’approfondita motivazione il Tribunale di Bari, prima sezione civile, ha confermato, con decreto depositato il 7 settembre 2022, il diritto di una bambina nata a mezzo di GPA (gestazione per altre) al mantenimento di entrambi i genitori nel proprio certificato di nascita, nonostante la recente separazione della coppia, e, di conseguenza, al suo diritto di essere cresciuta e mantenuta dalle stesse.

Si tratta in questo caso di una bambina nata mediante GPA da due mamme (si ignorano le ragioni del ricorso alla stessa) che, secondo la legge del luogo di nascita, vedeva iscritti entrambi i genitori nel proprio certificato di nascita. Solo una delle due mamme aveva un legame genetico con la figlia, mentre l’altra era genitore intenzionale. Le due donne, sposate nel 2018 a New York, si erano quindi separate e i genitori della madre genetica (dunque i nonni della bambina) avevano quindi chiesto la cancellazione dell’altra mamma dall’atto di nascita, già trascritto sin dal 2018 dall’ufficiale dello stato civile (Comune di Bari), con intervento adesivo della madre genetica e della curatrice della bambina. Si tratta, dunque, di un caso, sinora inedito nella giurisprudenza italiana, di rifiuto di cancellazione del secondo genitore da un atto di nascita già da tempo trascritto, nell’ipotesi di una bambina nata con GPA realizzata oltreoceano da due mamme, successivamente separate.

Il Tribunale, con motivazione fondata essenzialmente sulla necessità per il giudice di proteggere l’interesse del minore, ha escluso che la bambina, nonostante la separazione dei genitori, abbia un interesse alla cancellazione di uno dei genitori che ha voluto metterla al mondo e che l’ha cresciuto e mantenuto sin dalla nascita, apparendo indubbia la sussistenza di una franca relazione genitoriale ed apparendo per conseguenza evidente che, ponendosi il giudice dal punto di vita della bambina, questa abbia il diritto al mantenimento di tale relazione genitoriale con dovere di entrambe le mamme di crescerla, educarla, mantenerla.

Possono evidenziarsi alcuni passaggi di interesse.

Il tribunale, innanzitutto (more…)