“Incontrare i congiunti” ai tempi del COVID-19
28 aprile, 2020 | Filled under discriminazione, intersezioni, italia, NEWS, OPINIONI |
di Denise Amram*
“Se ami l’Italia mantieni la distanza” è la formula della c.d. Fase 2 utilizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di confermare la necessità di mantenere la distanza sociale e fisica a fini di contenimento della emergenza COVID-19.
L’art. 1 del DPCM del 26 aprile 2020 alla lettera a) prevede che, a partire dal 4 maggio pv, siano “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie” [1].
Le ragioni sottese alla disposizione rispondono alla necessità di diminuire la compressione sia della libertà personale (art. 13 Cost.) che del diritto fondamentale della persona alla realizzazione della propria personalità nell’ambito della prima formazione sociale del nostro ordinamento: la famiglia (art. 2, 29, 30 Cost.). Definire la “famiglia”, tuttavia, è compito tutt’altro che semplice e non spetta alla regolamentazione dell’emergenza occuparsene.
La circoscrizione della disposizione ai “congiunti” pare attribuire base di liceità ai contatti tra persone che siano formalmente riconosciute quali “familiari” in ragione di vincoli di sangue estendibile sulla base dei principi costituzionali affermati nel nostro ordinamento, come si anticipa nei comunicati stampa odierni, a vincoli di affettività considerati “stabili”. Il che parrebbe trovare conferma nell’uso del verbo “incontrare” che non richiama immediatamente la sfera familiare, quanto piuttosto quella delle relazioni in senso più ampio. Il primo significato sul dizionario è proprio quello di “trovare casualmente sulla propria strada o in un luogo, imbattersi”, ovvero come terzo significato “avere uno o due punti in comune”, infine in senso letterario “capitare, accadere” [2].
Il decreto di aggiornamento sulle misure di contenimento della pandemia, pertanto, mira a circoscrivere in termini di durata e di intensità la deroga al distanziamento sociale e tenta di individuare un criterio di selezione anche sul piano dei soggetti legittimati ad usufruire di tale delega: il congiunto. Eppure, il primo significato attribuito all’aggettivo rimanda al concetto di “più o meno stabilmente a contatto” e, solo nell’accezione giuridica, la definizione richiama la sfera familiare, come sinonimo di parente [3].
Molto si è letto in ordine alla stabilità o instabilità delle relazioni affettive e delle ricadute della quarantena [4]: sarebbe oltremodo difficile utilizzare la stabilità quale parametro per valutare la relazione per definire chi sia congiunto e, dunque, legittimato ad una visita.
Posto che l’individuazione di un criterio – in assenza di autoresponsabilizzazione del singolo – non appare sufficiente a soddisfare l’esigenza di contenere i contatti fra le persone, ulteriori considerazioni ci consentono di approfondire la formula utilizzata nel dpcm e inquadrare la norma nell’ambito dei valori costituzionali che intende esprimere.
Il criterio della stabilità della relazione vacilla, infatti, se paragonata al paradosso che si è venuto a creare nelle scorse settimane in occasione del lockdown. Relazioni di fatto, anche instabili, occasionali ovvero brevi, connotate da un domicilio (anche momentaneo) comune hanno portato a condividere le misure restrittive della libertà dall’oggi all’indomani. Altre relazioni, basate su concreti vincoli di solidarietà e affettività, non connotate tuttavia dalla condivisione di un domicilio hanno portato alla forzata (momentanea) separazione fisica. Demandare alla percezione personale circa la stabilità o meno di una relazione l’integrazione o meno della sussistenza delle condizioni previste dal dpcm fuoriesce dall’obiettivo di responsabilizzare rispetto all’apparentemente “contrapposto” bene comune, ovvero la tutela della salute. Peraltro, il criterio della stabilità della relazione, pur sempre difficile da provare addirittura in sede contenziosa, diventa suscettibile di essere interpretato in maniera arbitraria o di essere svuotato del significato originario sotteso al decreto.
Parrebbe allora più opportuno misurare l’estensione della formula “incontrare congiunti” alla luce della permanente esigenza di mitigazione del rischio di contagi, fondamento dell’insieme di misure che comprimono la libertà personale e che ci inducono a riflettere sulle relative deroghe. Ciò per due ordini di motivi: i) lo scenario dell’andar a trovare il congiunto “formale”, nell’accezione di familiare, per “evadere” dalle limitazioni è più che mai verosimile; ii) promuovere i contatti con il solo ramo familiare significa, di fatto, promuovere quelli intergenerazionali, esponendo così quei congiunti che, per ragioni di età e/o vulnerabilità, giustificherebbero, invero, il mantenimento della misura restrittiva.
Come uscire dall’impasse? Se l’esperienza della quarantena ha rinnovato i valori di solidarietà [5] e affettività anche nelle dinamiche relazionali e familiari, occorre fare un passo ulteriore: la responsabilizzazione del singolo verso l’apertura offerta dal dpcm al fine di evitarne un esercizio abusivo della disposizione [6]. Quest’ultima, infatti, non ha come obiettivo quello di selezionare le persone che possono autocertificare una condotta derogatoria alle misure previste per il contenimento della pandemia, né potrebbe essere strumentalizzata, passata l’emergenza, a definire o ad orientare le interprestazioni politiche e giuridiche in ordine alla definizione e regolamentazione delle dinamiche familiari.
Alla luce della prioritaria esigenza di tutelare il diritto alla salute individuale e collettiva, pertanto, occorre interpretare la formula “incontrare i congiunti” non solo in maniera estensiva rispetto ai vincoli formali, ma anche (e soprattutto) in maniera restrittiva, affinché la visita giustifichi l’eccezione al regime derogatorio dell’emergenza.
Operativamente, immaginando una nuova casella da compilare sull’autocertificazione, dobbiamo chiederci se siamo pronti a giustificare, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di parentela, affinità o altro, verso l’altro, ma soprattutto verso la collettività, la nostra condotta, il nostro incontro.
Il richiamo ai valori condivisi nel momento storico potrebbe fungere da bussola nella redazione delle istruzioni operative affinché “incontrare congiunti” risponda ad un bisogno di realizzare la propria persona “con” (tre lettere che ricorrono due volte nella formula) un’altra, rendendoci responsabili delle nostre condotte derogatorie rispetto al prossimo e alla collettività. E dunque non servirà dimostrare che la relazione sia stabile, ma piuttosto dichiarare che il “congiunto” sia nelle condizioni di ricevere visite da parte dell’altro (vuoi per l’assenza di contatti a rischio, vuoi per le condizioni igienico-sanitarie dei rispettivi nuclei familiari). E non servirà dichiare di aver bisogno di “incontrare” l’altro o di esservi “congiunto” perché sarebbe tautologico (i.e. se non lo fosse, non uscirei).
Non importa, pertanto, se chi si va ad incontrare sia effettivamente legato a noi formalmente o stabilmente, in linea retta od orizzontale, importa che l’esigenza di relazionarsi costituisca una manifestazione della propria personalità e della propria dignità in un contemperamento tra dimensione individuale e dimensione collettiva dei sentimenti di affettività e solidarietà alla luce della prioritaria esigenza di tutela della salute. Se appare difficile autocertificare l’affettività, più in armonia con lo stato di emergenza appare impegnarsi responsabilmente alla solidarietà [7], anche nello scegliere se e chi “incontrare” perché a noi “congiunti”.
*Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
[1] DPCM del 26 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, in GU 108 del 27 aprile 2020.
[2] V. incontrare in Devoto-Oli, Il Dizionario della lingua italiana.
[3] V. congiunto in Devoto-Oli, Il Dizionario della lingua italiana.
[4] Si richiami per tutti il concetto di “global solidarity” descritto da Y.N. Harari, The world after the coronavirus, Financial Times, 20.3.2020, ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75.
[5] Sulla riscoperta della solidarietà nella “esperienza del male”, si veda la ricostruzione F.D. Busnelli, Il principio di solidarietà e l’attesa della povera gente, oggi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, p. 416.
[6] S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma, 2015.
[7] L’effetto “formativo” dell’epidemia da D. Grossman, The Plague is a formative event. When it fades, new possibilities will emerge, Haaretz, 24.3.2020.
[…] “Incontrare i congiunti” ai tempi del COVID-19, in Articolo29.it, 28 aprile 2020, al link https://www.articolo29.it/2020/incontrare-congiunti-ai-tempi-del-covid-19/. […]