di Denise Amram*
A quasi cinque anni dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva l’obbligo di sciogliere il vincolo coniugale in caso di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due coniugi (Corte Cost. n. 170/2014, da cui artt. 2 e 4 l. 164/1982)[1], due decisioni di merito, pubblicate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, sollecitano una rinnovata riflessione circa i rapporti intercorrenti tra identità di genere, matrimonio e unione civile.
I casi e le questioni.
Il caso deciso da Tribunale di Brescia, terza sezione civile, decreto del 17 ottobre 2019 n. 11990 concerne un matrimonio tra due persone dello stesso sesso contratto all’estero e trascritto quale unione civile in Italia, cui segue dichiarazione di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due partner e il contestuale sopravvenire del motivo di scioglimento dell’unione ai sensi dell’art. 1, comma 26, l.n. 76/2016[2].
L’ufficiale di stato civile rifiuta la richiesta della coppia che, costretta allo scioglimento del vincolo, chiede la conversione dell’unione civile in matrimonio sulla base del dato letterale dell’art. 70 octies del d.lgs. n. 396/2000 che dispone l’iscrizione nel registro delle unioni civili del vincolo tra persone unite in matrimonio in caso di passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due coniugi, ma non il viceversa. Il Tribunale di Brescia ordina l’iscrizione del vincolo nel registro del matrimonio sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce del principio di uguaglianza.
Sulla stessa scia, si inserisce la sentenza del Tribunale di Grosseto del 3 ottobre 2019, n. 740 che, nell’ambito di un giudizio volto ad autorizzare con sentenza non definitiva uno dei coniugi a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, affronta la questione relativa al mantenimento del vincolo matrimoniale laddove entrambi i coniugi, con tempi diversificati, stiano procedendo alla rettificazione anagrafica del sesso. Il Tribunale di Grosseto dispone che, nell’attesa di acquisire entrambe le sentenze di rettificazione anagrafica del sesso che ripristinerebbero il requisito della differenza di sesso tra le parti, il matrimonio non venga sciolto.
L’impatto delle decisioni sui modelli familiari.
Le due decisioni scardinano il sistema dei modelli familiari da una duplice prospettiva.
In primo luogo, individuano (e colmano) due lacune normative: quella relativa alla (im)possibilità di convertire l’unione civile in matrimonio in caso di cambio di sesso di uno dei partner uniti civilmente e quella relativa alla regolamentazione di un periodo transitorio in attesa di passaggio in giudicato delle sentenze di rettificazione anagrafica nella circostanza in cui entrambi i membri della coppia procedano alla richiesta di rettificazione anagrafica con tempistiche in parte sovrapposte.
In secondo luogo, le soluzioni prospettate convergono nel colmare le suddette lacune, esprimendo un favor verso la conservazione del matrimonio.
A valle di tali considerazioni, si osserva che le maglie della famiglia fondata sul matrimonio si allargano includendo realtà diversificate: se la norma che portava a trascrivere un matrimonio same sex contratto all’estero (ovvero a convertirlo in unione civile a seguito del divorzio imposto dal cambio di sesso di uno dei due coniugi) è finalizzata a delimitare i confini tra i due istituti, le due vicende illustrate mostrano come le dinamiche familiari consentano non solo di procedere nella direzione opposta (ovvero ad una conversione da unione civile a matrimonio), ma anche di mantenere il vincolo (“ordina di non procedere ad alcuna annotazione in merito al matrimonio fino alla definizione del presente procedimento”) in attesa del completamento degli iter amministrativi di riconoscimento anagrafico. Il che porta a ridimensionare il ruolo della diversità di sesso come presupposto della distinzione tra matrimonio e unione civile, rendendo per di più paradossale la trascrizione nel nostro ordinamento del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero nel registro delle unioni civili anziché in quello del matrimonio.
La lettura coordinata delle due sentenze, inoltre, mette in luce come i modelli familiari introdotti con la l.n. 76/2016 consentano il riconoscimento di diritti individuali nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, senza tuttavia soddisfare le esigenze di regolamentazione e di riconoscimento di tutte le possibili realtà familiari che, invero, essendo caratterizzate da affectio e solidarietà, ricadono nella disciplina del sistema giusfamiliare.
Il principio di conservazione del vincolo matrimoniale.
Nel ribadire il favor dell’ordinamento verso la tutela attuata attraverso l’istituto matrimoniale[3], il Tribunale di Brescia e il Tribunale di Grosseto hanno avuto il pregio di ricondurre nell’ambito della famiglia “tradizionale” dinamiche familiari che altrimenti non sarebbero state considerate tali, individuando eccezioni rispetto alla dimensione temporale e a quella ontologica del vincolo di coniugio attraverso la definizione di un periodo di sopravvivenza in vista (o in ragione) della riacquisizione del requisito della diversità di sesso tra i componenti della coppia.
Le due decisioni differiscono rispetto alla possibilità di ricondurre la coppia unita civilmente nell’ambito del vincolo matrimoniale. Sebbene l’interpretazione grossetana sia orientata ad attenersi al dato letterale (i.e. impossibilità di convertire un matrimonio in unione civile) in ragione dell’accertamento (sommario) rispetto alla limitazione temporanea dell’eventuale istituzione dell’unione civile, ciò che rileva dal punto di vista ermeneutico è che rispetto alla tutela del rapporto di coppia, il matrimonio sopravviva al momento di “incertezza” sulla riattribuzione anagrafica del sesso. In altri termini, più che alla forma i provvedimenti colmano le lacune normative attraverso il principio di uguaglianza sostanziale estendendo i confini del vincolo coniugale.
In misura ancora più ampia le vicende sottese alle due decisioni portano a ridimensionare l’identità di genere come elemento per attribuire un determinato status: dal punto di vista geometrico non più rappresentato da un vettore, ma da un segmento all’interno del quale infiniti punti sono inclusi e la cui distanza dal punto A al punto B equivale a quella intercorrente tra il punto B e il punto A.
*Collaboratore scientifico presso LIDER Lab Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
[1] Si veda il numero monografico M. Balboni – G. Gattuso (a cura di), Famiglia e identità di genere: “divorzio imposto” e diritti fondamentali, in http://www.geniusreview.eu/2014/genius-1-2014/.
[2] M.M. Winkler – M. Gattuso – G. Buffone (a cura di), Unione civile e convivenza, Giuffré, 2017.
[3] Cass. 26 gennaio 2015, n. 8097, in Articolo29.it (https://www.articolo29.it/diritto-comparato/england-and-wales-high-court-decisione-del-31-gennaio-2013/effetti-sul-matrimonioscioglimentolegittimita/).
In dubio, pro matrimonio. A proposito di due decisioni fra matrimonio, unione civile e rettificazione di sesso.
di Denise Amram*
A quasi cinque anni dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva l’obbligo di sciogliere il vincolo coniugale in caso di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due coniugi (Corte Cost. n. 170/2014, da cui artt. 2 e 4 l. 164/1982)[1], due decisioni di merito, pubblicate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, sollecitano una rinnovata riflessione circa i rapporti intercorrenti tra identità di genere, matrimonio e unione civile.
I casi e le questioni.
Il caso deciso da Tribunale di Brescia, terza sezione civile, decreto del 17 ottobre 2019 n. 11990 concerne un matrimonio tra due persone dello stesso sesso contratto all’estero e trascritto quale unione civile in Italia, cui segue dichiarazione di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due partner e il contestuale sopravvenire del motivo di scioglimento dell’unione ai sensi dell’art. 1, comma 26, l.n. 76/2016[2].
L’ufficiale di stato civile rifiuta la richiesta della coppia che, costretta allo scioglimento del vincolo, chiede la conversione dell’unione civile in matrimonio sulla base del dato letterale dell’art. 70 octies del d.lgs. n. 396/2000 che dispone l’iscrizione nel registro delle unioni civili del vincolo tra persone unite in matrimonio in caso di passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due coniugi, ma non il viceversa. Il Tribunale di Brescia ordina l’iscrizione del vincolo nel registro del matrimonio sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce del principio di uguaglianza.
Sulla stessa scia, si inserisce la sentenza del Tribunale di Grosseto del 3 ottobre 2019, n. 740 che, nell’ambito di un giudizio volto ad autorizzare con sentenza non definitiva uno dei coniugi a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, affronta la questione relativa al mantenimento del vincolo matrimoniale laddove entrambi i coniugi, con tempi diversificati, stiano procedendo alla rettificazione anagrafica del sesso. Il Tribunale di Grosseto dispone che, nell’attesa di acquisire entrambe le sentenze di rettificazione anagrafica del sesso che ripristinerebbero il requisito della differenza di sesso tra le parti, il matrimonio non venga sciolto.
L’impatto delle decisioni sui modelli familiari.
Le due decisioni scardinano il sistema dei modelli familiari da una duplice prospettiva.
In primo luogo, individuano (e colmano) due lacune normative: quella relativa alla (im)possibilità di convertire l’unione civile in matrimonio in caso di cambio di sesso di uno dei partner uniti civilmente e quella relativa alla regolamentazione di un periodo transitorio in attesa di passaggio in giudicato delle sentenze di rettificazione anagrafica nella circostanza in cui entrambi i membri della coppia procedano alla richiesta di rettificazione anagrafica con tempistiche in parte sovrapposte.
In secondo luogo, le soluzioni prospettate convergono nel colmare le suddette lacune, esprimendo un favor verso la conservazione del matrimonio.
A valle di tali considerazioni, si osserva che le maglie della famiglia fondata sul matrimonio si allargano includendo realtà diversificate: se la norma che portava a trascrivere un matrimonio same sex contratto all’estero (ovvero a convertirlo in unione civile a seguito del divorzio imposto dal cambio di sesso di uno dei due coniugi) è finalizzata a delimitare i confini tra i due istituti, le due vicende illustrate mostrano come le dinamiche familiari consentano non solo di procedere nella direzione opposta (ovvero ad una conversione da unione civile a matrimonio), ma anche di mantenere il vincolo (“ordina di non procedere ad alcuna annotazione in merito al matrimonio fino alla definizione del presente procedimento”) in attesa del completamento degli iter amministrativi di riconoscimento anagrafico. Il che porta a ridimensionare il ruolo della diversità di sesso come presupposto della distinzione tra matrimonio e unione civile, rendendo per di più paradossale la trascrizione nel nostro ordinamento del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero nel registro delle unioni civili anziché in quello del matrimonio.
La lettura coordinata delle due sentenze, inoltre, mette in luce come i modelli familiari introdotti con la l.n. 76/2016 consentano il riconoscimento di diritti individuali nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, senza tuttavia soddisfare le esigenze di regolamentazione e di riconoscimento di tutte le possibili realtà familiari che, invero, essendo caratterizzate da affectio e solidarietà, ricadono nella disciplina del sistema giusfamiliare.
Il principio di conservazione del vincolo matrimoniale.
Nel ribadire il favor dell’ordinamento verso la tutela attuata attraverso l’istituto matrimoniale[3], il Tribunale di Brescia e il Tribunale di Grosseto hanno avuto il pregio di ricondurre nell’ambito della famiglia “tradizionale” dinamiche familiari che altrimenti non sarebbero state considerate tali, individuando eccezioni rispetto alla dimensione temporale e a quella ontologica del vincolo di coniugio attraverso la definizione di un periodo di sopravvivenza in vista (o in ragione) della riacquisizione del requisito della diversità di sesso tra i componenti della coppia.
Le due decisioni differiscono rispetto alla possibilità di ricondurre la coppia unita civilmente nell’ambito del vincolo matrimoniale. Sebbene l’interpretazione grossetana sia orientata ad attenersi al dato letterale (i.e. impossibilità di convertire un matrimonio in unione civile) in ragione dell’accertamento (sommario) rispetto alla limitazione temporanea dell’eventuale istituzione dell’unione civile, ciò che rileva dal punto di vista ermeneutico è che rispetto alla tutela del rapporto di coppia, il matrimonio sopravviva al momento di “incertezza” sulla riattribuzione anagrafica del sesso. In altri termini, più che alla forma i provvedimenti colmano le lacune normative attraverso il principio di uguaglianza sostanziale estendendo i confini del vincolo coniugale.
In misura ancora più ampia le vicende sottese alle due decisioni portano a ridimensionare l’identità di genere come elemento per attribuire un determinato status: dal punto di vista geometrico non più rappresentato da un vettore, ma da un segmento all’interno del quale infiniti punti sono inclusi e la cui distanza dal punto A al punto B equivale a quella intercorrente tra il punto B e il punto A.
*Collaboratore scientifico presso LIDER Lab Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
[1] Si veda il numero monografico M. Balboni – G. Gattuso (a cura di), Famiglia e identità di genere: “divorzio imposto” e diritti fondamentali, in http://www.geniusreview.eu/2014/genius-1-2014/.
[2] M.M. Winkler – M. Gattuso – G. Buffone (a cura di), Unione civile e convivenza, Giuffré, 2017.
[3] Cass. 26 gennaio 2015, n. 8097, in Articolo29.it (https://www.articolo29.it/diritto-comparato/england-and-wales-high-court-decisione-del-31-gennaio-2013/effetti-sul-matrimonioscioglimentolegittimita/).