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L’omogenitorialità a Palazzo della Consulta: osservazioni a prima lettura dell’ordinanza del Tribunale di Pisa del 15 marzo 2018

di Angelo Schillaci

 

  1. 1.

È stata pubblicata sulla G.U. n. 19 del 9 maggio 2018 l’ordinanza con la quale il Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma risultante dal combinato operare degli artt. 449 c.c., 29, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), dell’art. 250 c.c. e degli artt. 5 e 8 della legge n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consente all’ufficiale di stato civile di formare l’atto di nascita di un bambino, cittadino straniero, con l’indicazione di due genitori dello stesso sesso, qualora ciò sia corrispondente allo status a questo riconosciuto dalla sua legge nazionale, applicabile in base all’art. 33 della legge n. 218/1995.

In particolare, il Tribunale di Pisa era investito del ricorso avverso il diniego dell’ufficiale di stato civile del Comune di Pisa di ricevere la dichiarazione di riconoscimento congiunto del minore da parte di due donne – l’una madre gestazionale e cittadina statunitense, l’altra madre intenzionale e cittadina italiana – e conseguentemente formarne l’atto di nascita in conformità allo status filiationis sussistente nei confronti di entrambe ai sensi della legge nazionale del minore.

L’illegittimità costituzionale della norma è lamentata in relazione ad una serie di parametri, ed in particolare: agli artt. 2 e 3 Cost., sotto il profilo dell’illegittima restrizione del diritto a vedersi riconosciuto, in Italia, lo status di figlio acquisito sulla base della propria legge nazionale; all’art. 3, per l’irragionevole discriminazione rispetto alla analoga situazione del cittadino straniero, figlio però di genitori di sesso diverso, che tale status potrebbe vedersi invece riconosciuto; agli artt. 3 e 24, poiché la norma non consente al figlio di ottenere la prova precostituita della filiazione, che sussiste in base alla legge applicabile in assenza di motivi ostativi di ordine pubblico internazionale; agli artt. 3 e 30, sotto il profilo della illegittima restrizione del diritto del figlio di ricevere mantenimento e istruzione da entrambi i genitori, che siano tali secondo la sua legge nazionale; all’art. 117, comma 1, in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione di New York del 1989, sotto il profilo del pregiudizio subito dall’interesse del fanciullo a veder riconosciuta anche in Italia la doppia genitorialità sussistente secondo la sua legge  nazionale; ancora all’art. 117, comma 1, in relazione all’art. 7 della medesima Convenzione di New York, sotto il profilo della lesione del diritto a vedere immediatamente riconosciuto in Italia lo status di figlio di entrambe le madri, legittimamente acquisito sulla base della legge nazionale.

Nel prospettare e motivare la questione di legittimità costituzionale, l’ordinanza muove dal presupposto – sul quale soltanto in questa sede si svolgeranno alcune considerazioni – che la formazione di un atto di nascita con l’indicazione di due genitori del medesimo sesso sia preclusa dall’ordinamento italiano.

2.

Su tale presupposto, anzitutto, si basa la stessa costruzione della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Essa ruota infatti attorno all’operatività, nel caso di specie, del criterio di collegamento recato dall’art. 33 della legge n. 218/1995, a mente del quale “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita”: ora, secondo il diritto statunitense – legge nazionale del figlio – questo ha infatti due madri, vale a dire la donna che lo ha partorito (madre gestazionale) e la donna che ha prestato il proprio consenso al ricorso alla tecnica di p.m.a. eterologa cui la compagna si è sottoposta, acquisendo per ciò stesso lo status di madre intenzionale del nascituro. Secondo il Tribunale di Pisa, tuttavia, il rinvio alla legge statunitense non potrebbe operare nel senso di consentire all’ufficiale di stato civile di formare un atto di nascita con l’indicazione di due madri, a ciò ostando la norma oggetto della questione di legittimità costituzionale, ritenuta “norma di applicazione necessaria” ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge n. 218/1995.

Su questo primo aspetto dell’ordinanza deve essere svolto qualche rilievo critico: la qualificazione di una norma quale “norma di applicazione necessaria” al fine di impedire l’operatività del criterio di collegamento – pur rientrando, ove non sussista espressa qualificazione (o auto-qualificazione) normativa in tal senso, nella discrezionalità dell’organo giudicante nell’interpretare oggetto e scopo della norma, come richiesto dalla lettera dell’art. 17 – deve avvenire secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza. Ed infatti, il giudice pisano fa riferimento espresso ai criteri fissati da Cass., SS. UU, n. 14650/11, a mente della quale possono essere qualificate norme di applicazione necessaria solo quelle “spazialmente condizionate e funzionalmente autolimitate”, vale a dire quelle norme che “delimitano la loro efficacia nello spazio in ragione dell’oggetto e dello scopo perseguiti” (così la successiva Cass. Civ., sez. III, n. 3646/2013). Sulla base di tali criteri, ritiene il giudice pisano che rivestano tale natura le disposizioni interne che disciplinano le modalità di formazione degli atti dello stato civile, in quanto attinenti a funzioni di carattere pubblicistico riservate ad organi dello Stato-apparato “che non può applicare, nella propria azione amministrativa, disposizioni straniere” (così l’ordinanza, in motivazione).

Simile assunto suscita, a ben vedere, alcune perplessità.

Anzitutto, la concezione “pan-pubblicistica” delle attività di formazione degli atti dello stato civile sembra presupporre una declinazione autoritativa delle relative attività amministrative, la quale – oltre a porsi in tensione con l’attinenza della materia alla tutela di diritti fondamentali dell’individuo – a sua volta riposa sul concetto dell’indisponibilità dello status filiationis. Simile concetto risulta almeno parzialmente superato, a seguito delle recenti innovazioni legislative che hanno interessato la disciplina giuridica della filiazione, e che hanno notevolmente allentato il nesso biunivoco tra consolidamento dello status e mera realizzazione delle condizioni poste dalla legge per la sua costituzione (come ad esempio la verità biologica della procreazione): si pensi, solo per fare un esempio, alla revisione della disciplina delle azioni di stato, oramai imprescrittibili solo in favore del figlio (che intenda promuovere l’accertamento o il disconoscimento dello status) e assoggettate, in relazione agli altri legittimati, a termini di decadenza. Ma si pensi ancora – e sul punto si tornerà – alla costituzione dello status filiationis in conseguenza del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (d’ora in poi, p.m.a.) di tipo eterologo, che riposa sul consenso alla realizzazione della pratica. In sintesi, e su di un piano più generale, lo status – per l’innanzi risultante da una qualificazione autoritativa, da parte dell’ordinamento, dei fatti rilevanti per la sua costituzione – ha progressivamente recuperato una fondamentale matrice “relazionale”, più coerente con le dinamiche di protezione dei diritti fondamentali in uno stato costituzionale democratico e pluralista, temperando la rigidità di qualificazioni automatiche a favore della disponibilità dello status medesimo, derivante a sua volta dal riconoscimento di più complesse vicende e situazioni di vita e rispondente – nel caso di minori – al loro migliore interesse.

Inoltre, anche a voler ritenere fondata l’affermazione della natura pubblicistica delle disposizioni relative alla formazione degli atti, sembrerebbe necessario individuare con maggior precisione l’oggetto delle medesime, distinguendo la mera formazione dell’atto e la disciplina della sua struttura dal suo contenuto. Secondo il giudice pisano, sarebbero infatti di applicazione necessaria non solo e non tanto le norme relative alla mera formazione dell’atto, ma anche quelle che individuano il suo contenuto, precludendo l’indicazione di due genitori dello stesso sesso, nel corpo dell’atto o mediante annotazione a margine di una contestuale o successiva dichiarazione di riconoscimento del figlio. A ben vedere, tuttavia, nella fattispecie dedotta in giudizio l’operatività del criterio di collegamento di cui all’art. 33 l. n. 218/1995 non avrebbe imposto l’applicazione del diritto statunitense relativo alla mera formazione dell’atto – questa, sì, preclusa in quanto attinente all’esercizio di funzioni amministrative statali – bensì unicamente, e più semplicemente, il riconoscimento in Italia del criterio di attribuzione dello status filiationis previsto dalla legge nazionale del minore. L’ordinanza in commento sembra pertanto errare nel ritenere che la “struttura” dell’atto – oggetto delle disposizioni che ne disciplinano la formazione – si spinga sino ad imporre inderogabilmente l’indicazione di due genitori di sesso diverso, financo quando una diversa indicazione sia imposta – sul piano sostanziale (e non già sul piano della mera formazione o struttura dell’atto – dal criterio di attribuzione della filiazione sancito dalla legge nazionale applicabile sulla base della norma di conflitto rilevante nel caso di specie (e cioè l’art. 33 della legge n. 218/1995).

In altri termini, il rispetto delle norme interne in materia di formazione dell’atto non sarebbe stato affatto pregiudicato dall’applicazione – al rapporto sostanziale – del criterio di attribuzione dello status filiationis previsto dal diritto nazionale del figlio, applicabile ai sensi del criterio di collegamento di cui all’art. 33 della legge n. 218/1995. Criterio di cui, si badi, l’ordinanza sembra presupporre – in più di un luogo – l’operatività automatica (laddove afferma, ad esempio, che in forza del diritto statunitense la madre intenzionale è “già” madre del minore), e di cui afferma ripetutamente – sulla scorta della giurisprudenza di legittimità – la non contrarietà all’ordine pubblico internazionale.

Sempre con riferimento alla qualificazione della norma oggetto della questione di legittimità costituzionale quale norma di applicazione necessaria valga rilevare, ad abundantiam, che il più volte richiamato art. 33 della legge n. 218/1995 dispone al comma 4 che sono norme di applicazione necessaria (e si applicano dunque a prescindere dall’operatività del criterio di collegamento) le norme interne che sanciscono l’unicità dello status di figlio: sebbene tale previsione – pur successiva e speciale rispetto all’art. 17 della medesima legge – non sembri suscettibile di porre nel nulla la norma generale, deve senz’altro sottolinearsi la circostanza che il legislatore, quando nel 2013  (con l’art. l’art. 101, comma 1, lettera a)) del D. Lgs. n. 154/2013) ha inteso tipizzare le norme di applicazione necessaria in materia di filiazione, non ha ritenuto di inserire alcun riferimento alla necessaria eterosessualità dei genitori. E ciò, a ben vedere, avrebbe potuto rappresentare un utile indicatore per il giudice, chiamato ad interrogarsi sulla necessaria applicazione della norma oggetto della questione di legittimità costituzionale.

Pare infine degna di nota la contraddittoria concorrenza – nell’iter argomentativo del giudice rimettente – del rinvio alla legge straniera, pur nella ritenuta presenza di una norma di applicazione necessaria rilevante nella specie, la quale, come tale, rende “superflua, in via preliminare, ogni indagine sulla legge straniera competente in base al diritto internazionale privato” dovendosi inderogabilmente applicare il diritto italiano (così, in particolare, Cass. Civ., sez. I, n. 27592/2006, relativa proprio a fattispecie di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio).

3.

I rilievi sin qui svolti deporrebbero, pertanto, a favore della inammissibilità della questione, avendo il giudice rimettente erroneamente qualificato la norma oggetto della questione quale norma di applicazione necessaria, dunque rilevante nel giudizio a quo: va da sé, infatti, che una diversa conclusione sulla natura della norma avrebbe consentito la piena operatività del criterio di collegamento, con conseguente riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambe le madri.

Nella stessa prospettiva, debbono essere svolti – come anticipato – alcuni rilievi critici sulla stessa premessa da cui muove il giudice pisano, vale a dire l’impossibilità di far luogo, applicando il diritto italiano, alla formazione di un atto di nascita recante l’indicazione di due madri o due padri.

Anzitutto, sul piano dell’impostazione dell’iter argomentativo, alla già ricordata ricostruzione in termini pan-pubblicistici della disciplina degli atti dello stato civile deve aggiungersi, criticamente, un vizio di fondo nella prospettiva assunta dal rimettente. La ricostruzione del quadro normativo in tema di costituzione dello status filiationis – con riferimento specifico al profilo dell’omogenitorialità – è svolta esclusivamente nella prospettiva della composizione della coppia che effettui la dichiarazione di riconoscimento, lasciando completamente da parte ogni considerazione relativa all’interesse del minore a vedersi riconosciuto lo status legittimamente acquisito in virtù della propria legge nazionale ma anche, più in generale, uno status filiationis corrispondente all’identità personale maturata in conseguenza del peculiare progetto di genitorialità che ne ha determinato la venuta al mondo.

Nel mettere al centro il rilievo del carattere omoparentale della famiglia, il giudice rimettente sembra in altri termini replicare l’errore metodologico – più volte stigmatizzato dalla Corte costituzionale nella propria giurisprudenza in materia di filiazione – di vincolare le vicende dello status filiationis alle vicende riguardanti, piuttosto, il rapporto di coppia tra i genitori (in questo senso, cfr. ad esempio C. Cost., sent. n. 166/1998, in tema di assegnazione della casa familiare in caso di cessazione della convivenza di fatto tra i genitori). L’accresciuta centralità dell’interesse del minore nella giurisprudenza costituzionale in materia di filiazione si è peraltro manifestata in numerosi ambiti – dalla disciplina dello status, in caso di filiazione a seguito di ricorso alla p.m.a. (sentt. 347/1998, 162/2014), alla considerazione primaria dell’interesse del minore nei casi di censura di automatismi legislativi relativi alla perdita della responsabilità genitoriale in conseguenza di reato (sentt. 31/2012 e 7/2013) – ed ha segnato, in estrema sintesi, il progressivo spostamento del baricentro nell’analisi della questione dal favor legitimitatis (che determinava il pieno assorbimento delle vicende della filiazione nelle vicende del tipo di famiglia) al favor affectionis, con più ampia considerazione delle relazioni familiari di fatto e, appunto, del concreto interesse del minore. Analogamente si muove, peraltro, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che da tempo riconosce valore alle relazioni familiari di fatto, anche e soprattutto ai fini della tutela effettiva della posizione del minore (si pensi, solo per fare un esempio, al caso Moretti e Benedetti c. Italia, 27 aprile 2010 – r. n. 16318/07).

Tutto al contrario, il giudice rimettente si muove in una prospettiva esclusivamente incentrata sulla composizione della coppia, per giungere ad escludere che l’omogenitorialità sia ammissibile per l’ordinamento italiano, omettendo di tentare una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del quadro normativo rilevante, alla luce della sua evoluzione. Di qui, l’insistenza del rimettente, ad esempio, sull’asserita non neutralità “di genere” delle norme che disciplinano l’attribuzione dello status di figlio (ed in particolare di quelle oggetto della questione di legittimità), le quali – come noto – in alcuni casi fanno uso delle parole “padre” e “madre”.

Anche su questo aspetto è necessario svolgere qualche considerazione. Anzitutto, non può essere esclusa a priori la possibilità di una interpretazione evolutiva del testo delle disposizioni oggetto della questione di legittimità costituzionale, che ne adegui il contenuto alla mutata realtà delle relazioni familiari e, soprattutto, alla necessità di salvaguardare l’interesse del minore ad ottenere uno status corrispondente alla propria identità personale e alle specifiche caratteristiche della propria vita familiare: in tal senso, non è mancata dottrina (Gattuso, 2017) che ha sottolineato – a mero titolo di esempio – come il limite testuale non sia insuperabile, nella misura in cui il riferimento al padre e alla madre non rinvia necessariamente alla necessità di una loro contemporanea presenza al momento della formazione dell’atto di nascita. O ancora, ed anche prescindendo dal dato testuale, non si può dimenticare che le disposizioni in materia di costituzione dello status filiationis operano in modo diverso, a seconda del tipo di filiazione (spontanea, legata a tecniche di p.m.a. omologa o eterologa, adottiva), che individua a sua volta un ben preciso sotto-sistema disciplinare.

Nel caso che ci occupa, rilievo centrale deve essere così attribuito alle pertinenti disposizioni della legge n. 40/2004, ed in particolare ai suoi artt. 8 e 9, commi 1 e 3, e al profilo della loro applicabilità ai minori nati grazie al ricorso a tecniche di p.m.a. eterologa – all’estero – da parte di coppie di donne. A mente di tali disposizioni, il nato a seguito del ricorso alla p.m.a. eterologa ha lo stato di figlio nato nel matrimonio o riconosciuto dalla coppia che ha prestato il proprio consenso alla tecnica; conseguentemente, non può essere esercitata l’azione di disconoscimento (art. 9, comma 1), e il nato non acquisisce alcuna relazione parentale con il donatore di gameti (art. 9, comma 3). Si tratta, come chiarisce la stessa legge n. 40 nell’intitolazione del Capo III, di disposizioni concernenti la tutela del nascituro: ed è in tale prospettiva che, anzitutto, deve essere interpretato lo speciale criterio di costituzione dello status filiationis ivi contemplato.

Ciò non può che condurre ad esiti molto diversi da quelli cui perviene l’ordinanza in commento, la quale – come ricordato – si muove invece nella prospettiva della composizione della coppia, leggendo dunque i criteri di attribuzione dello status filiationis nel prisma delle disposizioni in tema di accesso alla p.m.a. In altri termini, l’applicabilità degli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 alla fattispecie dedotta in giudizio – attinente proprio al riconoscimento della madre non biologica, in forza del consenso da lei prestato alla tecnica di p.m.a. – è esclusa dal giudice pisano, sulla base dell’impossibilità per le coppie di donne di accedere alla p.m.a. ai sensi della legge n. 40/2004. La diversa prospettiva incentrata sull’interesse del minore avrebbe piuttosto consentito di valorizzare al meglio il portato della stessa sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale: in tale decisione, infatti, la Corte non ha soltanto dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di fare ricorso alla p.m.a. di tipo eterologo, ma ha chiarito che le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge n. 40 sono dettate nell’interesse del minore, anche in relazione a fattispecie di ricorso a tecniche di p.m.a. non consentita in Italia. Tale ratio – evidente dalla lettura del testo delle disposizioni antecedente rispetto all’intervento demolitorio della Corte – non può che essere mantenuta ferma, come rivela la stessa formulazione in termini generali delle disposizioni qui considerate, conseguente alla sentenza richiamata. A nulla rileva, pertanto, che si tratti di tecnica di p.m.a. eterologa non consentita dal nostro ordinamento: la ratio di speciale protezione del nascituro si deve ritenere applicabile a prescindere, e non può non orientare l’interpretazione della disposizione, includendo nel suo ambito di operatività anche i nati in famiglie omogenitoriali. Anche a voler tacere sulle conseguenze dell’applicazione del comma 20 della legge n. 76/2016 all’art. 8 (laddove parla di figli nati nel matrimonio, potrebbe leggersi “nell’unione civile”), a simili conclusioni conduce senz’altro l’interpretazione del termine “coppia”, recato dall’art. 8, in tale nozione dovendosi ormai ricomprendere anche la coppia formata da persone dello stesso sesso: in tal senso depone non solo e non tanto la sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale, ma anche e soprattutto la lettera dell’art. 1, comma 36 della legge n. 76/2016. E, d’altro canto, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha precisato – nella sentenza X. e altri c. Austria (19 febbraio 2013, ric. n. 19010/07), seppur relativa a fattispecie di adozione coparentale – che, ove un ordinamento nazionale decida di estendere a coppie non coniugate una determinata disciplina relativa a rapporti di filiazione, non può discriminare in ragione dell’orientamento sessuale delle coppie medesime.

Un’interpretazione delle disposizioni oggetto della questione di legittimità costituzionale nel prisma dell’interesse del minore avrebbe così forse consentito al giudice di evitare di sollevare la questione medesima, verificando la possibilità di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata e, soprattutto, coerente con la ratio della disciplina della filiazione, che non è più ormai quella di comporre interesse del minore ed interessi della famiglia, ma quella di assicurare pari dignità sociale ai figli, comunque ed in qualunque tipo di famiglia essi siano nati, secondo una concezione della famiglia stessa che – come impone la Costituzione – non può mai divenire “nemica delle persone e dei loro diritti” (C. cost., sent. n. 494/2002).

D’altro canto, che l’omogenitorialità non sia del tutto ignorata dal nostro ordinamento si desume da alcune recenti innovazioni legislative. Si pensi, anzitutto, alla legge n. 76/2016, che ha introdotto, come noto, l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Si osservi, anzitutto, che la stessa clausola antidiscriminatoria di cui al comma 20 della legge – la quale, come noto, prevede che si applichino all’unione civile le disposizioni in materia di matrimonio, e quelle che contengano le parole “coniuge”, “coniugi” o espressioni equivalenti – se pure esclude dal suo ambito di operatività le disposizioni codicistiche non richiamate dalla medesima legge, non per questo preclude una loro applicazione in via analogica (e non già in forza del criterio di applicazione diretta e automatica di cui al primo periodo del comma 20; così Miri 2016; Barba 2016, Gattuso 2017). D’altro canto, la presenza di figli nell’ambito dell’unione civile non è ignorata dal testo legislativo: si pensi al comma 19, che dispone che all’unione civile si applichi – tra gli altri – l’art. 146 c.c., il quale a sua volta rinvia, al terzo comma, all’art. 147, consentendo al giudice di intervenire in caso di mancato adempimento dei doveri verso i figli; ma si pensi soprattutto al comma 25 che, nel rinviare alla legge n. 898/70 sullo scioglimento del matrimonio e al D.L. n 132/2014, conv. con l. 162/14 (in relazione alla disciplina dello scioglimento dell’unione civile), non esclude – ed anzi espressamente include nella clausola di rinvio – disposizioni di quelle leggi che contemplano l’esistenza di figli comuni. Da ultimo, si pensi alla recentissima legge n. 4/2018 che, nel porre speciali tutele a favore degli orfani di crimini domestici, contempla anche gli orfani a seguito dell’omicidio del genitore, commesso “dall’altra parte dell’unione civile”, così riconoscendo indirettamente l’esistenza di unioni civili caratterizzate dalla presenza di figli. Il tutto, a tacere dei significativi riconoscimenti che dell’omogenitorialità ha dato la giurisprudenza – anche di legittimità, come il giudice pisano non ignora – sia sul piano dell’applicazione in coppia omogenitoriale dell’art. 44 lett. d) della legge n. 184/1983 (adozione in casi particolare), sia sul piano della trascrizione di atti di nascita stranieri recanti l’indicazione di due genitori dello stesso sesso; e dell’altrettanto significativa prassi amministrativa (Comuni di Torino, Milano, Bologna, Palermo, tra gli altri) che ha consentito all’iscrizione della seconda madre sull’atto di nascita, in forza del consenso prestato – a suo tempo – alla tecnica di procreazione medicalmente assistita.

4.

Come si vede, pertanto, la Corte costituzionale verrà chiamata nuovamente a pronunciarsi sulle nuove forme di genitorialità, ed in particolare sugli effetti del ricorso a tecniche di p.m.a. in coppia omogenitoriale, dopo la sentenza n. 76/2016 – relativa al riconoscimento in Italia di adozione coparentale pronunciata all’estero in coppia omogenitoriale – e soprattutto dopo la sentenza n. 272/17, con la quale la Corte ha fornito qualche chiarimento in merito ai termini del bilanciamento tra interesse del minore alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero, favor veritatis e modalità di procreazione.

La questione sollevata dall’ordinanza pisana, lo si è visto, si caratterizza per una notevole complessità, legata anche alle peculiari caratteristiche della fattispecie dedotta in giudizio, ed in particolare al modo in cui si atteggia la sua transnazionalità. La domanda di fondo, sebbene formulata in modo discutibile, è semplice: esiste nel nostro ordinamento giuridico uno spazio per garantire – a diritto vigente – tutela effettiva e pari dignità sociale ai nati in coppie omogenitoriali? Quale che sia il tipo di risposta che la Corte intenderà dare – e soprattutto, sia che entri nel merito della questione, sia che si arresti sulla soglia dell’ammissibilità e del controllo della rilevanza – la questione sollevata con l’ordinanza in commento potrà senz’altro rappresentare un’occasione per chiarire lo statuto giuridico dell’omogenitorialità nel diritto italiano vigente, trovare un punto di equilibrio capace di garantire tutela effettiva ai minori, e segnare il futuro cammino di sviluppo del nostro ordinamento.