Il caso Trento va alle sezioni unite
23 febbraio, 2018 | Filled under NEWS |
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Con ordinanza n. 4382/2018, depositata il 22 febbraio 2018, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo presidente la controversia relativa alla trascrizione di un certificato di nascita canadese recante l’indicazione di due padri, perché la assegni alle Sezioni unite.
La prima sezione individua diverse questioni ritenute “di massima importanza” ex art. 374, secondo comma c.p.c., fra cui, innanzitutto, quelle relative alla legittimazione del Sindaco e del Ministro dell’Interno, sollevata d’ufficio, ad essere parte nella procedura de qua, esclusa dalla Corte d’appello di Trento e per cui la prima sezione ravvisa invece un interesse alla uniforme tenuta dei registri dello Stato civile, e la legittimazione dello stesso Procuratore generale presso la Corte d’appello a ricorrere in cassazione.
La prima sezione rileva inoltre come la Corte d’appello abbia richiamato una nozione ristretta di “ordine pubblico” (limitata ai soli principi derivanti dalla Costituzione), fatta propria dalla stessa prima sezione della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19599 del 2016 e su cui “sembrano avere in parte dissentito” le Sezioni unite civile nella nota sentenza sui cd. “danni punitivi” (n. 16601 del 2017) che non corrispondono alla nostra tradizione giuridica, sicché appare utile che sulla nozione di ordine pubblico internazionale si esprimano le Sezioni unite (ammesso che, aggiungiamo, sia oggi desumibile nell’ordinamento giuridico vigente, integrato anche da fonti sovranazionali, come la Cedu, una effettiva contrarietà all’omogenitorialità e che possa affermarsi alla luce del diritto vigente che la violazione di divieti stabiliti nella legge 40 del 2004 possa ricadere sullo status dei figli nati con tali tecniche in paesi in cui le stesse sono legittime).
A tale problema, secondo la prima sezione, si collegherebbe anche la domanda posta da alcune parti (Sindaco di Trento e Ministero dell’Interno) sulla sussistenza di giurisdizione in capo alla Autorità giudiziaria ordinaria, il che giustificherebbe comunque la cognizione delle Sezioni unite.