Archivi mensili: agosto 2018

La Corte costituzionale austriaca impone l’immediato riconoscimento del terzo genere

di Francesca Brunetta d’Usseaux*

Le persone intersessuali hanno diritto di ottenere una registrazione anagrafica “adeguata” alla loro identità sessuale: così titola il comunicato ufficiale della Corte Costituzionale austriaca dello scorso giugno.

Già a marzo di quest’anno i giudici avevano reso nota la propria intenzione di voler valutare la legittimità costituzionale del § 2, comma 2, riga 3 del Personenstandsgesetz del 2013, ovvero di quella disposizione della legge austriaca sullo stato civile, che indica il sesso, insieme ad esempio al nome o alla data di nascita, tra i dati personali cd. generali che devono essere inseriti nell’atto di nascita. Il contesto era quello del ricorso intentato da una persona intersessuale contro il rifiuto opposto dalle autorità amministrative e poi avallato anche dai giudici amministrativi, alla sua richiesta di correzione della relativa registrazione, limitata, per lo meno fino a quel momento, alla scelta tra “maschile” e “femminile”.

Facendo leva sul potere attribuito alla Corte dall’art. 140 del Bundes-Verfassungsgesetz, in virtù del quale questa può decidere di sottoporre a controllo di legittimità costituzionale una disposizione, qualora rilevante nel contesto di una causa pendente, i giudici si interrogano se la disciplina austriaca sia o meno compatibile con l’art. 8 della CEDU ed è proprio muovendo dalla tutela del diritto della personalità, nelle sue declinazioni di “identità, individualità e integrità”, che inferiscono il diritto di rifiutare un’attribuzione di genere che non sia corrispondente alla propria identità sessuale. L’indicazione dell’appartenenza di genere nelle registrazioni anagrafiche non è un obbligo imposto dalla Costituzione, ma si riconduce alla discrezionalità del legislatore, il quale, una volta effettuata quella scelta, deve assicurarsi che le modalità di attuazione rispettino le condizioni richieste dall’art. 8 CEDU. Ciò è tanto più necessario, sostiene la Corte, riprendendo peraltro la sentenza della Corte Costituzionale tedesca dell’ottobre dello scorso anno, perché si tratta di un aspetto centrale della persona, una caratteristica che la Corte non esita a definire “identitätsstiftend” fondante l’identità dell’essere umano.

Se fino a questo punto la disamina sembrerebbe preludere (more…)

Joan ha due mamme/2: la conferma della Corte d’Appello di Perugia

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo il decreto con il quale la Corte d’Appello di Perugia, confermando la decisione di primo grado, ha ordinato al Comune di trascrivere l’atto di nascita del piccolo Joan, indicando entrambe le sue mamme.

Una decisione importante, molto ricca nella motivazione, almeno sotto due profili, che sinteticamente possono essere richiamati, a prima lettura.

Anzitutto, la Corte perugina prende posizione in merito alla delimitazione del concetto di ordine pubblico internazionale, con particolare riguardo al contrasto tra le definizioni datene, rispettivamente, dalla prima sezione civile della Corte di cassazione (con le note decisioni 19599/16, 14878/17 e 14007/18) e dalle Sezioni Unite della stessa Corte, con l’altrettanto nota sentenza n. 16601/17 (relativa ai cd. danni punitivi): se infatti l’orientamento della prima sezione civile tendeva ad identificare il contenuto dell’ordine pubblico internazionale con il “complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria” (così, in particolare, la sentenza n. 19599/16), la successiva pronuncia delle Sezioni Unite sembra includere – nella declinazione del concetto di ordine pubblico – anche principi e istituti di fonte legislativa. Sulla base di una assai approfondita ricostruzione della giurisprudenza di legittimità in materia di ordine pubblico internazionale, il decreto in esame riduce il divario tra le due impostazioni. In particolare – richiamando anche l’ordinanza n. 4382/18 (con la quale la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la controversia relativa alla trascrivibilità di un atto di nascita recante l’indicazione di due padri, anche sotto il profilo della corretta ricostruzione del concetto di ordine pubblico internazionale) – il giudice perugino ha ritenuto che l’integrazione (more…)

Focus ARTICOLO29\Contributi per un dibattito attuale: 4. MARIA CARMELA VENUTI, La condizione giuridica dei bambini nati da gestazione per una coppia di uomini

 

Prosegue il “focus preventivo” promosso da ARTICOLO29 in attesa della decisione delle Sezioni unite, con la pubblicazione del quarto parere, con

4. Maria Carmela Venuti, La condizione giuridica dei bambini nati da gestazione per una coppia di uomini 

Focus ARTICOLO29\Contributi per un dibattito attuale: 3. MASSIMO DOGLIOTTI, Davanti alle sezioni unite della cassazione i “due padri” e l’ordine pubblico. Un’ordinanza di rimessione assai discutibile

 

Prosegue il “focus preventivo” promosso da ARTICOLO29 in attesa della decisione delle Sezioni unite, con la pubblicazione del terzo parere, con

3. Massimo Dogliotti, Davanti alle sezioni unite della cassazione i “due padri” e l’ordine pubblico. Un’ordinanza di rimessione assai discutibile ex art. 67 l. n. 218/1995