Archivi mensili: luglio 2018

Focus ARTICOLO29\Contributi per un dibattito attuale: 2. GIACOMO CARDACI, Questioni processuali in materia di riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera ex art. 67 l. n. 218/1995

 

In attesa della decisione delle Sezioni unite, con camera di consiglio prevista per il 6 novembre 2018, in ordine alle questioni poste dalla prima sezione con ordinanza n. 4382/2018 (relative alla legittimazione passiva del Sindaco e del Ministro dell’Interno ad essere parte nella procedura; la legittimazione dello stesso Procuratore generale presso la Corte d’appello a ricorrere in cassazione; la nozione più o meno ampia di “ordine pubblico internazionale” e la eventuale contrarietà allo stesso dell’omogenitorialità e del riconoscimento dello status di genitori a chi abbia ricorso all’estero a maternità surrogata; la sussistenza o meno di giurisdizione in capo all’Autorità giudiziaria ordinaria), ARTICOLO29 ha proposto ad alcuni giuristi, fra i massimi esperti in queste materie, di provare a delineare qualche possibile risposta.

Proseguiamo con la pubblicazione del secondo parere, con

 2. Giacomo Cardaci, Questioni processuali in materia di riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera ex art. 67 l. n. 218/1995

 

 

Due padri: da Venezia un’altra importante conferma

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo l’ordinanza depositata il 16 luglio 2018 con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha riconosciuto gli effetti, in Italia, di una sentenza canadese che attribuiva la seconda paternità al coniuge del padre di un minore nato in Canada grazie ad una gestazione per altri.

Il ricorso traeva origine dal rifiuto – opposto dall’ufficiale di stato civile del Comune di residenza del minore – di rettificare l’atto di nascita già formato (e recante l’indicazione di un solo padre), a seguito di trascrizione dell’atto di nascita canadese, emendato in conseguenza della sentenza che riconosceva la seconda paternità. Di conseguenza, la coppia di padri adiva la Corte d’Appello di Venezia per veder riconoscere – ai sensi dell’art. 67 della legge n. 218/95 – gli effetti della sentenza canadese, onde ottenere un titolo per la rettificazione dell’atto di nascita italiano.

Il caso – seguito dall’Avv. Alexander Schuster (alla cui cortesia dobbiamo la pubblicazione) – è dunque del tutto analogo a quello deciso dall’ordinanza della Corte d’Appello di Trento, avverso la quale pende ad oggi impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione che, come noto, ha deferito la questione alla cognizione delle Sezioni Unite. Si tratta, pertanto, di un caso assai rilevante, che si inserisce nel dibattito in corso sulla questione degli effetti da riconoscersi, in Italia, ai rapporti di filiazione costituiti all’estero a seguito di gestazione per altri, che ha visto l’intervento recente della Corte costituzionale e che sta caratterizzando  – anche sulla nostra pagina – l’attesa della decisione delle Sezioni Unite.

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Focus ARTICOLO29\Contributi per un dibattito attuale: 1. VINCENZO BARBA, Note minime sull’ordine pubblico internazionale

 

In attesa della decisione delle Sezioni unite, con camera di consiglio prevista per il 6 novembre 2018, in ordine alle questioni poste dalla prima sezione con ordinanza n. 4382/2018 (relative alla legittimazione passiva del Sindaco e del Ministro dell’Interno ad essere parte nella procedura; la legittimazione dello stesso Procuratore generale presso la Corte d’appello a ricorrere in cassazione; la nozione più o meno ampia di “ordine pubblico internazionale” e la eventuale contrarietà allo stesso dell’omogenitorialità e del riconoscimento dello status di genitori a chi abbia ricorso all’estero a maternità surrogata; la sussistenza o meno di giurisdizione in capo all’Autorità giudiziaria ordinaria), ARTICOLO29 ha proposto ad alcuni giuristi, fra i massimi esperti in queste materie, di provare a delineare qualche possibile risposta.

Iniziamo da oggi la pubblicazione dei pareri, che proseguirà per tutta l’estate, cominciando con

  1. Vincenzo Barba, Note minime sull’ordine pubblico internazionale

 

 

Anche il Tribunale di Bologna ordina al Sindaco di iscrivere le due mamme nell’atto di nascita

Questa è stata una settimana davvero particolare: iniziata con i due decreti di Torino, poi l’ordinanza di Pordenone, quindi la fondamentale sentenza della Corte d’appello di Napoli, ed oggi sia il provvedimento di Pistoia che, ora, anche il bellissimo decreto con cui anche il Tribunale di Bologna ha ordinato a un sindaco di formare l’atto di nascita di un bambino con il nome dei suoi due genitori.
Pubblicheremo nei prossimi giorni un commento meditato di questo ultimo provvedimento, e più in generale di questa messe di provvedimenti e pensieri, a firma di Angelo Schilaci.
Per ora vi lasciamo alla lettura del provvedimento, con l’avviso che si tratta di una di quelle motivazioni che riescono, pur nella dovuta concisione, a racchiudere in poche pagine (diciassette) una ricostruzione analitica, precisa, del quadro normativo, alla luce anche dei recenti arresti delle corti nazionali e sovranazionali.
È una decisione che, senz’altro, sarà molto letta e commentata, questo è certo.
Se ci è consentito, mentre giustamente festeggiano e ricevono complimenti gli autori giuridici, la dottrina che aveva anticipato tanti argomenti e l’avv. Michele Giarratano del foro di Bologna (che ringraziamo anche per la trasmissione del provvedimento, già oscurato) che ha curato la difesa delle due mamme nell’ambito di una iniziativa del Gruppo Legale di Famiglie Arcobaleno coordinata dal prof. Angelo Schillaci, è forse il caso, alla fine di questa strana settimana e mentre riecheggiano di nuovo gravissimi attacchi all’indipendenza della magistratura e delle sue articolazioni associative, specie se progressiste, di ringraziare anche quei giudici, che con scrivanie invase da centinaia di fascicoli, trovano ancora il tempo, la passione, la voglia di approfondire, di studiare, di decidere. Avendo a cuore solo l’interesse della giustizia e la protezione dei diritti.

Il Tribunale di Pistoia ordina al Sindaco di formare un atto di nascita con due mamme: è la prima volta

Abbiamo appena pubblicato, ieri, la fondamentale decisione della Corte d’Appello di Napoli che apre al riconoscimento dei bambini arcobaleno sin dalla nascita, che già oggi tocca dare conto della prima, storica, decisione italiana, emessa dal Tribunale di Pistoia con decreto del 5 luglio 2018 (pres. Fabrizio Amato, est. Laura Maione)  che dichiara in effetti l’illegittimità del diniego opposto dal Sindaco alla dichiarazione di riconoscimento del figlio minore da parte della madre non biologica e, per l’effetto, ordina allo stesso, nella sua qualità di Ufficiale di Stato Civile, di formare un nuovo atto di nascita con l’indicazione delle due madri, attribuendo al bambino il cognome di entrambe.

Notevole che il Tribunale ordini al Sindaco di annullare l’atto di nascita esistente, indicante un solo genitore e dunque errato, disponendo la sua sostituzione col nuovo atto di nascita «con indicazione delle due ricorrenti come madri».

Difficile sostenere, da oggi, che il Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato Civile possa, o addirittura debba, iscrivere un solo genitore, quando per la Legge, correttamente interpretata dalla Corte d’Appello di Napoli e dal Tribunale di Pistoia, i genitori sono, in effetti, due.

Con riguardo alla vicenda de qua, dal decreto si evince come dopo la nascita del bambino, avvenuta negli ultimi mesi del 2017 a seguito di ricorso in Spagna ad una procreazione medicalmente assistita (di seguito PMA) di tipo eterologo (in tutto analoga, dunque, ad una PMA eterologa realizzata da una coppia di sesso diverso, oggi ammessa in Italia in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità di cui a sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014), le due mamme avevano reso entrambe la dichiarazione di riconoscimento del figlio, ma il Sindaco del loro Comune aveva opposto un rifiuto, disponendo l’annotazione nell’atto di nascita di un solo genitore, identificato nella sola mamma “biologica”.

Con tale decisione, il Sindaco assumeva dunque che il nostro ordinamento dia prevalenza, anche in caso di ricorso a tecniche di procreazione “artificiale”, con concorso di un medico, al dato genetico o biologico, e non al dato obiettivo del consenso prestato alla tecnica di procreazione.

Avverso tale rifiuto i due genitori hanno proposto quindi ricorso ai sensi dell’art. 95, comma I, D.P.R. n. 396/2000, oggi accolto dal Tribunale, seguite dagli avvocati Federica Tempori e Vincenzo Miri nell’ambito di una iniziativa promossa dal Gruppo Legale dell’Associazione Famiglie Arcobaleno coordinata dal prof. Angelo Schillaci dell’Università La Sapienza di Roma.

La decisione del Tribunale toscano è fondata sul rilievo che la nostra legge non prevede affatto che in caso di PMA si debba dare rilevanza al dato genetico o biologico, prevedendo invece, a chiare lettere, che ai fini della determinazione dello status filiationis operi il diverso criterio della consapevole assunzione della responsabilità genitoriale sin dal concepimento del bambino (dunque persino prima della sua stessa nascita). Tale assunzione di responsabilità è irrevocabile, e dunque lo è anche il conseguente status.

Il Collegio della sezione famiglia del Tribunale di Pistoia sottolinea al riguardo come debba aversi riguardo all’art. 8 della legge n. 40 del 2004 per cui “I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6” (corsivo aggiunto), oltre che alle disposizioni di cui all’art. 9 della stessa legge (in particolare i commi 1 e 3), correttamente interpretati anche alla luce della L. 76/2016.

Al riguardo il Tribunale nota, innanzitutto, come qui si stia trattando non tanto il tema dei diritti dei genitori, ma dei diritti del bambino, posto che «il diritto alla genitorialità, e ancor più alla bigenitorialità, è un diritto prima di tutto del minore ad instaurare relazioni affettive stabili con entrambi i genitori, sia quando lo stesso sia stato concepito biologicamente che a mezzo delle tecniche mediche di cui alla PMA, posto che anche in tali ultimi casi il figlio è generato in forza di un progetto di vita comune della coppia, etero o omosessuale, volto alla creazione di un nucleo familiare secondo un progetto di genitorialità condiviso».

Il Tribunale richiama a tale proposito l’attenta dottrina (pubblicata su questo sito) per cui «la prospettiva determinante non è quella dei diritti della coppia, ma di quelli del nato nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo, diritti che non tollerano disparità di trattamento in ragione delle condizioni e convinzioni personali dei genitori, in quanto presidiati dall’art. 2 Cost.» (S. Stefanelli, Atto di nascita formato all’estero e bigenitorialità omosessuale: da Perugia un passo avanti verso il riconoscimento della filiazione intenzionale in ARTICOLO29, 2018).

Richiamata la già menzionata pronuncia della Corte Costituzionale n. 162/2014, (more…)

Corte di appello di Napoli: i bambini arcobaleno sono figli di entrambi i genitori sin dalla nascita

di Marco Gattuso

 1. La svolta di Napoli 

 

Se esiste in ogni cambiamento paradigmatico un punto di svolta, nella vicenda della tutela dei cd. bambini arcobaleno quel momento è forse giunto con la sentenza della Corte d’appello di Napoli (estensore Casaburi) depositata oggi, con cui la Corte ha ribaltato la decisione del Tribunale per i minorenni di Napoli di rigetto dell’adozione in casi particolari.

Appena quattro giorni fa avevamo commentato due decreti del tribunale di Torino che già avallavano, incidentalmente, la tesi interpretativa per cui deve applicarsi anche ai bambini nati da coppie dello stesso sesso la tutela giuridica assicurata dalla legge 40/2004 a tutti i bambini nati con PMA. Avevamo scritto di un primo avallo alla scelta compiuta dai sindaci di tutte le maggiori città italiane (Roma esclusa) di iscrivere i due genitori dello stesso sesso negli atti di nascita.

La Corte partenopea oggi non solo conferma quella linea, ma ne opera una compiuta ed assai dettagliata ricostruzione sistematica, ponendola al centro della propria decisione e traendone una conseguenza ineccepibile: se i bambini arcobaleno sono per la legge figli di entrambi i genitori fin dalla nascita, allora è evidente che deve accogliersi la richiesta della madre non biologica di adottare il figlio (con adozione in casi particolari, cd. stepchild adoption), poiché si tratta pur sempre di una tutela minimale che l’ordinamento non può negare ad una relazione che sarebbe comunque degna di più ampia tutela.

I giudici d’appello sembrano dirci: se avessimo avuto più spazio per la nostra decisione, se non fossimo limitati cioè dal principio della domanda e dai particolari limiti imposti dal gravame («nella specie, infatti, opera il principio della domanda, e d’altronde il presente giudizio è di appello»), avremmo potuto e dovuto riconoscere che l’istante non diventerà madre del bambino col provvedimento di adozione ex art. 44, ma che è già madre sin dalla sua nascita, avendo espresso, sia pure all’estero, il consenso di cui all’art. 6 della legge 40/2004, sicché in forza dell’art. 8 della stessa legge il bambino è già figlio di entrambi i membri della coppia.

La Corte precisa che non si tratta di un obiter dictum, ma propriamente del cuore della decisione («la Corte reputa che il gravame vada accolto – conformemente agli ulteriori motivi di appello – anche in una diversa e più ampia prospettiva, tanto non come obiter, ma al fine di assicurare una decisione, in diritto, più rigorosa e sistematica»).

Non sfuggirà che tale decisione segna quindi non soltanto un passaggio importante nel dibattito sull’ammissibilità della cd. stepchild adoption, ma sostanzia, appunto, una autorevole e assai approfondita rilettura di tutta la questione della cd. omoparentalità.

Come si è detto, la decisione si contraddistingue per la dettagliata ricostruzione sistematica (non va dimenticato che l’estensore materiale della motivazione, il consigliere Casaburi, non solo è giudice assai esperto, ma è uno dei massimi cultori della materia della famiglia e della filiazione, scrivendo da anni su questi temi nella più prestigiosa rivista giuridica italiana, Il Foro Italiano).

Dalla stessa si traggono numerose indicazioni su diversi punti (more…)

Coppie di donne e p.m.a.: la legge n. 40/2004 torna alla Consulta

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo l’ordinanza con la quale il Tribunale di Pordenone ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12 della legge n. 40/2004, nella parte in cui limitano l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle sole coppie formate da persone di sesso diverso, escludendone così le coppie di donne.

Il giudice era stato adito con procedimento cautelare d’urgenza da una coppia di donne che si era vista rifiutare dalla locale Azienda Sanitaria la richiesta di accedere alla procreazione medicalmente assistita mediante fecondazione eterologa con donazione di seme. La coppia – assistita dall’Avvocata Maria Antonia Pili (alla cui cortesia dobbiamo la pubblicazione dell’ordinanza) – si era dunque rivolta al Tribunale di Pordenone per ottenere, in via d’urgenza, l’accesso al trattamento, contestualmente richiedendo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale, cui il Tribunale ha infine aderito.

La legge n. 40/2004 tornerà dunque all’esame della Corte costituzionale, che sarà nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una delle (numerose) previsioni restrittive che costellano la legge e che, nel corso degli anni, sono state oggetto di severe censure: si ricordino, a titolo di esempio – le ben note sentenze n. 162/14 e 96/2015 con le quali la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità – rispettivamente – del divieto di fecondazione eterologa e del divieto di accesso alla p.m.a. con diagnosi preimpianto per le coppie fertili, ma portatrici di malattie geneticamente trasmissibili.

Le disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale – l’art. 5 e l’art. 12 – riservano, come noto, l’accesso alla p.m.a. alle sole coppie di maggiorenni, coniugate o conviventi, di sesso diverso (così l’art. 5), sanzionando per l’effetto – all’art. 12, commi 2, 9 e 10 – la condotta di coloro che applichino tecniche di p.m.a. in coppie composte da persone dello stesso sesso. Su tale previsione discriminatoria si appuntano le censure del giudice rimettente, che lamenta la violazione di una serie di parametri, (more…)

Figli alla nascita: dal tribunale di Torino una prima conferma per la “primavera dei comuni”

                                                                         di Marco Gattuso

1. Con due decreti depositati in data 21 maggio e 11 giugno 2018 il Tribunale di Torino ha disposto che due bambini, che il sindaco Chiara Appendino ha riconosciuto nelle scorse settimane come figli di due mamme (annotando entrambe le donne nel loro atto di nascita), prendano il doppio cognome.

Non si tratta, per esplicita segnalazione del tribunale, di decisioni che si occupano in via diretta della questione della bigenitorialità per i cd. bambini arcobaleno, e tuttavia le due decisioni gemelle presentano aspetti assai interessanti che vanno evidenziati e segnano, per quanto si dirà, il primo implicito avallo giudiziario della tesi sostenuta dagli ormai numerosissimi sindaci, di diverse coloriture politiche, che hanno contribuito in questi mesi al fenomeno della cd “primavera dei comuni” con l’iscrizione dei nominativi delle due mamme o due papà nel certificato di nascita di questi bambini (l’elenco é in continuo aggiornamento: Torino, Milano, Catania, Bologna, Firenze, Palermo, Napoli, Empoli, Gabicce, Grosseto, Serradifalco, Casalecchio di Reno…).

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