Archivi mensili: aprile 2018

Il Tribunale Costituzionale portoghese si pronuncia sulla gestazione per altri

Il 24 aprile 2018, il Tribunale costituzionale del Portogallo ha depositato l’attesa decisione sulla recente legge di riforma della disciplina della procreazione medicalmente assistita che ha introdotto, tra l’altro, la gestazione per altri nell’ordinamento portoghese. La decisione, peraltro, si occupa anche di altri aspetti importanti, su tutti l’anonimato dei donatori, nella loro relazione con il diritto del nato all’identità personale e alla conoscenza delle proprie origini.
Si tratta della prima decisione di una Corte costituzionale europea che affronta direttamente la legittimità costituzionale della gestazione per altri, che viene inquadrata – assai significativamente – nella cornice del principio del rispetto della dignità umana, declinata nella sua dimensione di libertà di autodeterminarsi.
Una vera e propria sentenza-trattato (corredata da numerose opinioni concorrenti e dissenzienti, che arricchiscono ulteriormente la decisione), che fa ampio ricorso all’argomento comparativo (confrontandosi con le esperienze di altri ordinamenti) e a contenuti normativi di fonte internazionale e sopranazionale, mantenendo tuttavia la Costituzione portoghese – e la centralità del principio dignità da essa riconosciuto in più luoghi (ed anche come limite interno della disciplina della p.m.a., all’art. 67, comma 2) – come centro pulsante di un parametro di giudizio pure assai aperto agli apporti “esterni”.
Proprio l’autodeterminazione della donna – nel suo legame irrinunciabile con la dignità – è il perno attorno a cui ruota tutta la decisione.
In particolare, è proprio grazie al nesso dignità-autodeterminazione che la GPA – in sé considerata – è ritenuta non contrastante con la Costituzione portoghese: la scelta di portare a termine una gravidanza per altri – segno di solidarietà attiva nell’altrui progetto procreativo, come sottolinea il Tribunale – rientra infatti nella capacità della donna di autodeterminarsi, dando libero svolgimento alla propria personalità. Affinché tale autodeterminazione sia effettiva è tuttavia necessario, ritiene il Tribunale, che il diritto intervenga a disciplinare con attenzione le relazioni implicate dal fenomeno.
Per questo, dalla concezione esigente dell’autodeterminazione della donna (e delle altre parti coinvolte) discendono alcune importanti dichiarazioni di incostituzionalità, relative in particolare:
a) all’assenza del diritto al ripensamento, nel suo intreccio anche con il diritto ad interrompere la gravidanza;
b) conseguentemente, all’automatica previsione dell’attribuzione al nato dello status di figlio dei genitori intenzionali (è censurato l’automatismo, proprio perché non contempla l’eventualità del ripensamento della donna);
c) sempre conseguentemente, di una serie di previsioni che – a detta della Corte – non disciplinano con sufficiente dettaglio (e soprattutto, rinviando alla fonte regolamentare e non a quella legislativa) i contenuti dell’accordo tra la gestante e i genitori intenzionali.
(Angelo Schillaci)

Comune di Torino sulla iscrizione di due mamme o papà negli atti di nascita: non è una forzatura giuridica

di Marco Gattuso

La sindaca di Torino ha annunciato ieri la volontà di iscrivere all’anagrafe i figli nati da coppie di due mamme o due papà.
La decisione è scaturita dal caso (riportato dalla stampa nei giorni scorsi ) di due mamme che avevano chiesto – non la trascrizione di un certificato estero ma – di iscrivere un certificato di nascita con due mamme per un bambino che è nato qui in Italia.
La questione delle trascrizioni di atti di nascita esteri é stata già affrontata e risolta positivamente da altri Comuni in casi ormai numerosi, in particolare grazie a due importanti pronunce della Corte di Cassazione (vedi qui e qui).
Il Comune di Torino si allinea a tale indirizzo e annuncia tuttavia oggi anche una scelta nuova, poiché qui non si tratta di ammettere un atto già formato all’estero (che come noto può essere trascritto sempre, anche se non conforme alle nostre leggi, purché non sia contrario all’ordine pubblico internazionale), ma di formare un atto di nascita con due mamme o due papà, in quanto lo si assume conforme alla nostra legge nazionale.
Si tratta di una scelta importante, perché segna il passaggio al riconoscimento che i bambini nati dalle “famiglie arcobaleno” possono godere di una tutela piena già secondo le leggi vigenti. Ben oltre la cd. stepchild adoption che lascia questi bambini privi di un genitore per anni, che dipende da una successiva scelta dei genitori, che deve essere sottoposta a un nuovo vaglio dei tribunali (spesso lungo, incerto e costoso) e che secondo alcuni non dà neppure effetti pieni.
Nel comunicato della sindaca di Torino si legge che vi è la sua “ferma volontà di dare pieno riconoscimento alle famiglie di mamme e di papà con le loro bambine e i loro bambini” per cui “da mesi stiamo cercando una soluzione compatibile con la normativa vigente” e che “la nostra volontà è chiara e procederemo anche forzando la mano, con l’auspicio di aprire un dibattito nel Paese in tema di diritti quanto mai urgente”.
Nel comunicato, la sindaca sottolinea dunque come questa svolta sia diretta, innanzitutto, a riaprire il dibattito politico sulla questione dell’omogenitorialità.
Non è questa evidentemente la sede per discutere le implicazioni e gli effetti politici di questa scelta, mentre può essere utile riflettere sulle sue implicazioni strettamente giuridiche e, soprattutto, sul fondamento giuridico di questa decisione.

La sindaca, dunque, afferma che procederà senz’altro alla formazione degli atti di nascita, che il suo ufficio sta “cercando una soluzione compatibile con la normativa vigente” e che comunque non è neppure esclusa la eventualità di “forzare la mano”.
È ovvio che il sindaco, quando agisce quale ufficiale di stato civile, debba tenere (more…)

È on line il numero 2018/01 di GenIUS, semestrale di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. In questo numero: intersessualità, filiazione, unione civile

GenIUS 2018/01 (PDF 3,6 MB)

È on line il nuovo numero di GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Giunta al suo nono numero e al suo quarto anno di vita, il n. 2018/01 ospita l’interessantissimo Focus curato da Anna Lorenzetti sull’intersessualità, un fenomeno ancora non abbastanza analizzato dalla dottrina italiana, dal titolo Frontiere del corpo, frontiere del diritto: la condizione intersessuale e l’inceppamento del sistema, introdotto da un bell’intervento della stessa Anna Lorenzetti sul trattamento giuridico della condizione intersessuale e dalla fondamentale testimonianza di Alessandro Comeni, attivista intersex italiano, sull’approccio giuridico e medico che “impone” la normalizzazione dei corpi delle persone intersessuali, attuata senza alcuna giustificazione medica, ma per sole finalità “estetiche”, ossia per raggiungere un corpo perfettamente maschile o femminile. Stefania Stefanelli, quindi, analizza le questioni connesse alla tutela dei minori intersessuali, sottolineando in particolare le ragioni giuridiche per cui ogni scelta sull’eventuale adeguamento dei caratteri sessuali, specie se irreversibile, dovrebbe essere rinviata, quando possibile, al momento in cui il minore, raggiunta la piena capacità di discernimento, sia in grado di valutarne la corrispondenza alla propria identità personale. Seguono due articoli in parallelo di Giacomo Viggiani, Appunti per un’epistemologia del sesso anagrafico, sui presupposti epistemologici di un procedimento di rettificazione di attribuzione del sesso anagrafico, fra sesso cromosomico, sesso fenotipico e sesso psichico, con alcune proposte interpretative in materia di rito, cui fanno da contraltare le riflessioni di Giacomo Cardaci su Il processo di rettificazione dell’atto di nascita della persona intersex che argomenta invece a favore dell’applicabilità del procedimento ex art. 95 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
La sezione dedicata agli interventi é introdotta dal “gustoso” contributo di Gianfrancesco Zanetti, ordinario di Filosofia del diritto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, sul dibattito americano sui diritti LGBT, con un’avvincente suggestione sulla caratteristica contiguità normativa fra comportamenti legati alla sfera dell’eros e comportamenti legati alla sfera del gusto (i due peccati capitali della lussuria e della gola).
Vincenzo Barba, ordinario di diritto privato alla Sapienza, movendo da un’analisi dei modelli familiari giuridici, che distingue tra modelli forti e modelli deboli, si propone quindi di indagare la portata della disciplina italiana sulla unione civile, affermando che la stessa sia ascrivibile a un modello familiare forte, e proponendone di conseguenza una lettura innovativa, tendente a costituire un diritto comune della unione civile e del matrimonio.
Segue il saggio di Maria Carmela Venuti, ordinaria di diritto civile a Palermo, sul consenso alle tecniche di pma, e la conseguente responsabilità genitoriale, da parte di single, conviventi e parti unite civilmente, con l’importante indicazione che il rapporto tra i diversi plessi normativi (codice civile/sistema della PMA) vada declinato non in termini di regola/eccezione né di diritto comune/diritto speciale, bensì di coesistenza di sistemi basati su logiche peculiari, non riducibili a sintesi unitaria.
Ilaria Giannecchini propone quindi una assai dettagliata ricognizione del sistema inglese in materia di genitorialità delle coppie omosessuali, ripercorrendone l’evoluzione alla luce degli interventi normativi e dei precedenti giurisprudenziali.
Chiude la Rivista l’ampio saggio di Livio Scaffidi Runchella sul riconoscimento e la trascrizione dei matrimoni same-sex conclusi all’estero alla luce delle recenti decisioni del Tribunale di Perugia e della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Orlandi ed altri c. Italia. Il lavoro comprende una analisi approfondita della nuova disciplina di diritto internazionale privato in materia di unioni fra persone dello stesso sesso e della peculiare “tecnica del c.d. downgrade recognition”, secondo la quale il matrimonio straniero viene riconosciuto in Italia come unione civile.
Come consueto, le principali novità giurisprudenziali sono raccolte, infine, nell’Osservatorio documenti e decisioni a cura di Carmelo Danisi.

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