Tar Lombardia: perché le celebrazioni delle unioni civili e dei matrimoni debbono essere uguali
2 gennaio, 2017 | Filled under italia, matrimonio, NEWS, orientamento sessuale, Unioni civili |
di Marco Gattuso
Pubblichiamo la decisione del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, del 29 dicembre 2016, sulle modalità di costituzione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso, con cui è stata dichiarata l’illegittimità di una delibera del Comune di Stezzano, del 27 settembre 2016, nella parte in cui disponeva che le unioni civili fossero costituite in una stanza, adiacente all’ufficio anagrafe, diversa dalla sala di rappresentanza del municipio riservata alla celebrazione dei matrimoni civili.
La sentenza é particolarmente importante in quanto rappresenta la prima decisione di merito sulla celebrazione del rito (dopo il provvedimento cautelare del TAR Veneto, di cui abbiamo dato conto poche settimane fa) e contribuisce in modo univoco a delineare il quadro conseguente all’approvazione della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Com’è noto, nei primi mesi di vigore della legge e nelle more dell’emanazione da parte del governo dei definitivi decreti attuativi (che dovrebbero arrivare entro il 5 marzo), mentre la stragrande maggioranza dei comuni ha preso atto che la legge estende alle unioni civili tutte le leggi ed i provvedimenti amministrativi (quindi anche quelli comunali) in materia di matrimonio, ed hanno dunque correttamente applicato alle unioni le delibere adottate per i matrimoni, alcuni sindaci, invero assai pochi e tutti di una determinata area politica, hanno tentato di emanare disposizioni”speciali” in materia di unioni civili, differenziandone il trattamento rispetto al matrimonio.
La sentenza del Tar della Lombardia, che accoglie il ricorso proposto dagli avvocati di Rete Lenford, Avvocatura per i diritti lgbti, chiarisce oggi quanto era in verità chiarissimo nella legge e indiscusso in dottrina, e fa giustizia di ogni tesi “riduzionista” o scettica, diretta a mettere in dubbio la perfetta equivalenza giuridica fra matrimonio e unione civile. Com’è noto, infatti, il legislatore con la cd. “clausola generale di equivalenza” di cui al comma 20 (un potente dispositivo che non era previsto neppure nella legge tedesca sul partenariato di vita, che pure é stata assunta quale modello della legge italiana) ha stabilito che matrimonio e unione civile siano sottoposti alla medesima disciplina ed abbiano gli stessi effetti, salvo che per alcune disposizioni di dettaglio contenute nel codice civile (per lo più relative ad istituiti arcaici come le pubblicazioni, il matrimonio inconsumato, l’errore sulle deviazioni sessuali, il matrimonio riparatore per i minorenni, la separazione, il cognome del marito imposto quale cognome della famiglia) e salvo che per la presunzione di concepimento (evidentemente ritenuta, nella sua regolamentazione codicistica, troppo legata alla presunzione di una procreazione mediante rapporto sessuale fra i coniugi) ed alle norme riferite ai coniugi contenute nella legge sulle adozioni (il noto “dazio” pagato ad una componente della maggioranza, salva comunque l’indicazione che “resta fermo” quanto già “consentito”).
La decisione del giudice amministrativo, richiamato tale chiaro quadro normativo, si contraddistingue peraltro per diversi, interessanti, aspetti.
Fra i tanti argomenti sviluppati dalle difese dei ricorrenti, il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha correttamente ritenuto rilevante esclusivamente quello fondato sul mancato rispetto del disposto del comma 20 della L. 76/2016. In forza di tale disposizione, infatti, è stato recepito dal legislatore ordinario il principio di non discriminazione e di parità di trattamento fra le coppie omosessuali che si uniscono civilmente e le coppie eterosessuali che si uniscono in matrimonio e non appare più necessario fare riferimento a diversi principi antidiscriminatori di derivazione costituzionale, convenzionale o eurounitaria. Prima di ogni analisi in ordine alla latitudine e forza del principio di non discriminazione, vale oggi la piana constatazione della illegittimità della norma amministrativa per violazione della legge ordinaria.
Come si é detto il comma 20 prevede una clausola generale di equivalenza in forza della quale tutte le disposizioni previste nell’ordinamento giuridico in materia di matrimonio fra persone di sesso diverso debbono essere applicate anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, di talché il tribunale amministrativo regionale ha gioco facile nell’affermare che il “Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili” del Comune di Stezzano si applica inderogabilmente anche alla costituzione delle unioni civili, stante la suddetta fonte normativa di rango superiore. Il tribunale osserva al riguardo «come è pacifico – nelle prime esegesi, dottrinali e giurisprudenziali, della medesima legge 76 – che il comma 20 dello stesso articolo unico rappresenti al contempo la chiave di volta dell’istituto dell’unione civile e la norma di chiusura dell’intera sua disciplina positiva». In effetti sin dall’entrata in vigore della legge in dottrina non è stato sollevato alcun dubbio in ordine all’efficacia immediatamente precettiva della clausola generale di cui al comma 20.
È rilevante che il tribunale abbia sottolineato il conseguente «carattere auto-esecutivo della presente sentenza», posto che «per effetto della eterointegrazione derivante dalla suddetta norma, le disposizioni del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Stezzano 1.6.2011, n. 29 (e in particolare i suoi articoli 2 e 3) devono intendersi automaticamente valevoli e applicabili anche nel caso di celebrazione delle unioni civili disciplinate dalla legge n. 76 del 2016».
In forza del comma 20, dunque, il “Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili” del Comune di Stezzano si applica inderogabilmente – stante la suddetta fonte normativa di rango superiore – anche alla costituzione delle unioni civili. Per il TAR, da ciò deriva l’annullamento della delibera impugnata, in quanto il citato comma 20 ha «un’automatica efficacia etero-integratrice delle norme regolamentari originariamente “pensate” per (e dedicate a) il (solo) istituto del matrimonio in allora esistente, nel senso che tali norme devono ora intendersi automaticamente estensibili e applicabili anche all’istituto delle unioni civili pur senza la necessità di una apposita modifica espressa in tal senso».
Esposto il nucleo centrale della decisione, la sentenza si contraddistingue per alcune valutazioni in ordine ad alcuni temi specifici.
Il tribunale osserva che l’operatività del comma 20 nei confronti di un Regolamento comunale che disciplina la celebrazione del matrimonio civile non può «trovare ostacoli nel ricordato incipit dello stesso comma 20, il quale espressamente pone il “fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti … derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso”: se è vero, infatti, che, in questo caso il diritto non può derivare da una unione civile non ancora costituita, è altrettanto e ancor di più vero che – come questa volta si è già osservato al capo 1.4. – essendo identica tra matrimonio e unione civile la natura giuridica dell’atto costitutivo, la vis espansiva del comma 20 non può non estendersi al momento genetico dell’istituto, in modo da assicurare sin dall’origine e sin dal suo sorgere quella “parificazione”, pur nella distinzione delle relative e specifiche discipline positive, della nozione di coniuge con quella di persona unita civilmente». Secondo il tribunale «se così non fosse, se si ammettesse che le modalità (anche esteriori) di formazione del vincolo dell’unione civile potessero differire così sensibilmente rispetto a quelle riservate alla costituzione del vincolo matrimoniale, da essere ictu oculi percepibili come deminutio del primo rispetto al secondo ciò significherebbe inevitabilmente un depotenziamento ontologico del nuovo istituto e una frustrazione/violazione della complessiva finalità di tutela espressamente perseguita dal comma 20». Dunque neppure il famoso incipit introdotto all’ultimo istante nel maxiemendamento su cui fu chiesta la fiducia incide sull’efficacia equiparativa del comma 20.
Alcuni dubbi erano stati sollevati da alcune amministrazioni comunali in ordine all’applicazione del comma 20 anche per la fase che precede la costituzione. Al riguardo, pur osservando che il legislatore ha mantenuto qualche differenza nella regolamentazione del matrimonio fra persone di sesso diverso e dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, il tribunale amministrativo regionale osserva che «identica è la natura giuridica dell’atto costitutivo», atteso che «anche la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso avviene mediante atto formale e pubblico (dichiarazione del consenso manifestato dalle parti “di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”), successivamente registrato dallo stesso ufficiale di stato civile nell’archivio di stato civile».
È interessante al riguardo l’argomento svolto dal tribunale amministrativo regionale con riguardo all’assunto, invero assai debole, sostenuto dal Comune resistente per cui la deliberazione comunale avrebbe avuto ad oggetto non soltanto le unioni civili ma anche il matrimonio atteso che la parola «celebrazione» contenuta nella delibera dovrebbe essere sempre comunque intesa come «celebrazione del matrimonio» (e non sarebbe dunque riferibile alle unioni civili). Fra le altre cose, rileva al riguardo il tribunale che le parole “celebrazione” e “costituzione” non rimandano necessariamente a due realtà giuridiche tra loro distinte (matrimonio e unione civile), ma possono ben essere riferite a due momenti o due fasi (la celebrazione/rito; la costituzione/atto pubblico) della procedura in cui si articola l’unico istituto giuridico della “unione civile”. Dunque ben può utilizzarsi, com’è invero ovvio secondo il significato proprio del termine nella lingua italiana e come già rilevato dalla migliore dottrina (Ferrando, Casaburi), la parola «celebrazione» per fare riferimento al rito con cui viene costituita una unione civile.
Oltre all’indicazione di una sala differenziata da quella adibita ai matrimoni, la delibera comunale prevedeva altresì una delega generalizzata per la celebrazione delle unioni civili, che escludeva in radice che fossero celebrate dal sindaco. Per il TAR «questa preventiva e generalizzata (auto)esclusione del Sindaco costituisce evidente manifestazione di quella obiezione di coscienza non prevista nel caso della legge n. 76/2016 (come evidenziato dal parere Cons. Stato n. 1695/2016) e un altrettanto evidente tentativo di aggirare, nella fase di attuazione della legge, la volontà espressa sul punto dal Parlamento, allorquando ha respinto un emendamento volto ad introdurre per i sindaci l’“obiezione di coscienza” ».
Il tribunale liquida dunque la questione dell’obiezione di coscienza, su cui com’è noto hanno molto insistito alcune parti politiche dopo l’entrata in vigore della legge, rammentando come nel detto parere il Consiglio di Stato abbia già chiarito che non vi è alcun diritto all’obiezione di coscienza in quanto non è previsto dalla stessa legge ordinaria, né potrebbe in alcun caso desumersi da presunti principi generali, posto che il pubblico ufficiale deve sempre comunque applicare la legge anche a prescindere dalle proprie convinzioni personali. Nella specie, peraltro, si può aggiungere come il riferimento ad una presunta protezione della “coscienza individuale” dell’ufficiale di stato civile si pone in evidente contrasto non soltanto con un precetto vincolante per legge ma anche con il più generale principio che vieta atti discriminatori fondati su condizioni personali del cittadino, quali la razza, la lingua, la religione o l’orientamento sessuale, di talché ogni condotta discriminatoria deve ricevere adeguata sanzione.
Non è secondario, infine, che il TAR abbia ritenuto di condannare il Comune a pagare le spese di lite (liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre accessori) a sottolineare la natura evidente dei fatti oggetto di causa. Non è da escludere che nei prossimi mesi, oltre ad ulteriori ricorsi volti a dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti di questi comuni, venga posto il tema del carattere illecito delle condotte dei sindaci che hanno, nella loro qualità di ufficiali dello stato civile, deliberatamente violato la legge al fine di discriminare una parte dei cittadini, con le conseguenti sanzioni civili ed amministrative, anche sotto il profilo del dovuto risarcimento dei danni.
[…] della celebrazione. – Sentenza TAR LOMBARDIA (link ») e relativo commento di Marco Gattuso (link ») sull’uguaglianza tra la celebrazione delle unioni civili e dei matrimoni. – Cassazione […]