Rettificazione di sesso: un’unica sentenza a tutela della identità personale
22 maggio, 2017 | Filled under identità di genere, italia, OPINIONI |
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di Anna Maria Tonioni*
Il procedimento giudiziale ex art. 31 D.Lgs 150/2011 deve accertare la modalità attraverso la quale il cambiamento di genere è avvenuto ed il suo carattere definitivo e, verificate la sussistenza di tali condizioni, ove la parte istante abbia richiesto sia la rettificazione dell’atto di nascita sia l’autorizzazione ad eseguire un intervento chirurgico, deve concludersi con una unica sentenza divisa in due capi decisori: uno che dispone la rettificazione degli atti di stato civile, consentendo il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto; l’altro che, al contempo, autorizza l’intervento chirurgico richiesto. Intervento che la persona interessata potrà eseguire nei tempi imposti dalle strutture sanitarie pubbliche.
1. I presupposti per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome.
Ai sensi dell’art. 1 della L. 164/1982 il presupposto per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell’atto di nascita è costituito dalla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona interessata. Tale principio, già riconosciuto da tempo da vari giudici di merito (Tribunale di Roma 31.5.2013 n. 271; Tribunale Roma 6.8.2013 n. 374; Tribunale di Roma 11.2.2014 n. 32; Tribunale di Rovereto 3.5.2013 n.194; Tribunale di Siena 12.6.2013 n. 412), è stato affermato anche dalla Corte di cassazione con sentenza 20.07.2015 n. 15138 e avvalorato dalla Corte costituzionale con sentenza 05.11.2015 n. 221. Sicché laddove dispone che il Tribunale autorizza l’intervento chirurgico ove necessario, la legge richiede di verificare che l’operazione richiesta dalla persona interessata occorra ad assicurarle uno stabile equilibrio psicofisico, ma non postula né la necessità dell’adeguamento dei caratteri sessuali mediante l’operazione chirurgica, né che il Tribunale verifichi l’avvenuta esecuzione dell’intervento autorizzato in funzione di garanzia del diritto alla salute della persona.
La Suprema Corte in particolare ha statuito che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell’art. 1 L. 1982/164 e del successivo art. 3 della medesima legge, ora art. 31 comma 4 D.Lgs. 2011/150, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall’individuo. La Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che “la legge ha escluso la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali” e ha affermato che è invece necessario “un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Secondo la più risalente ed ormai ripudiata interpretazione, tale modificazione sarebbe solo quella determinata per via chirurgica; di talchè la rettificazione giudiziale del sesso presupponeva la previa verifica dell’effettuazione dell’intervento chirurgico stesso. Secondo la più recente e condivisibile opinione, invece, la modificazione dei caratteri sessuali che legittima la pronuncia giudiziale di rettificazione può derivare anche da trattamenti diversi da quello chirurgico, come ad esempio le terapie ormonali, oppure da una situazione congenita. In questa linea logica il trattamento chirurgico non costituisce (più) un presupposto della pronuncia giudiziaria, ma solo una possibile modalità che la scienza medica mette a disposizione delle persone che soffrono di disforia di genere per permettere loro il conseguimento di un pieno benessere psico-fisico.
2. Il procedimento giudiziale di rettificazione di attribuzione di sesso.
Il vecchio testo della L. 164/1982 assoggettava le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ad un rito camerale a struttura bifasica: prima un procedimento volto all’autorizzazione dell’adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali, ove fosse necessario, e poi un secondo procedimento per la rettificazione degli atti dello stato civile. Recitava l’ormai abrogato art. 3: “Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”. Tale formulazione della norma previgente riflette evidentemente la vecchia opinione secondo cui la pronuncia giudiziale di rettificazione di sesso presupponeva l’effettuazione dell’intervento chirurgico: intervento di cui, perciò, occorreva dapprima autorizzare l’esecuzione, ed in seguito accertare l’avvenuta effettuazione. La norma nella sua nuova formulazione non richiede più la verifica dell’avvenuta effettuazione del trattamento chirurgico eventualmente autorizzato. Ciò riflette la più moderna visione del legislatore e degli interpreti, che non considera più l’intervento chirurgico come un presupposto necessario della pronuncia giudiziale di rettificazione di sesso, ma come un trattamento terapeutico particolarmente pervasivo, destinato a migliorare la condizione psicofisica della persona che lo richiede, e che quindi va (o non va) autorizzato esclusivamente in funzione di tale scopo appunto terapeutico.
Il procedimento introdotto dal D.Lgs. 150/2011 è invece quello ordinario a cognizione piena, e, coerentemente alla nuova struttura processuale unitaria e non più bifasica, diversamente dal passato, non prevede più, per la pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso, il previo accertamento, da parte del Tribunale, della effettuazione del trattamento autorizzato. Recita infatti il vigente art. 31 D.Lgs. 150/2011: “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 aprile 1892, n.164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (Omissis) Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.”.
3. Conclusioni.
Le domande di rettificazione dell’atto di nascita e di autorizzazione ad eseguire un intervento chirurgico, pur distinte e autonome, sono cumulabili nello stesso processo per ragioni sia soggettive sia di connessione oggettiva perché fondate sulla medesima causa petendi (il disallineamento tra corpo e psiche della parte attrice, ovverosia la condizione personale di disforia di genere dalla medesima vissuto). Tale impostazione in rito si pone come strumento di attuazione rapida ed economica del diritto sostanziale e pare l’unica rispettosa del dettato normativo, come interpretato dalla Consulta, e del diritto alla identità personale del richiedente, che necessita del riconoscimento formale di una situazione consolidatasi sia a livello personale che sociale – diritto alla identità personale la cui tutela non può essere condizionata e neppure ritardata dal compimento dell’intervento chirurgico -che non costituisce presupposto della pronuncia- e/o dalla verifica giudiziale dell’avvenuta effettuazione dell’intervento stesso -verifica che la norma non richiede più.
La soluzione processuale che prevede la pronuncia contestuale sulle due domande è stata adottata da molti Tribunali: Tribunale di Bari 14.12.2015 n. 5467; Tribunale di Modena 03.02.2016 n. 230; Tribunale di Savona 30.03.2016 n. 357; Tribunale di Lucca 21.06.2016 n. 1347; Tribunale di Cassino 14.07.2016 n. 976; Tribunale di Viterbo 22.08.2016 n. 923; Tribunale di Salerno 29.09.2016 n. 4296; Tribunale di Vicenza 04.10.2016 n. 1358; Tribunale di Padova 20.10.2016 n. 2859; Tribunale di Padova 16.11.2016 n. 3114; Tribunale di Verona 19.11.2016 n. 3043; Tribunale di Reggio Emilia 23.11.2016 n. 150; Tribunale di Livorno 24.12.2016 n. 1554; Trib. Taranto 10.03.2017 n. 693; Tribunale di Roma 04.04.2017 n. 6734; Tribunale di Milano 10.04.2017 n. 4090.
* Avvocato del foro di Bologna