Primo caso di GPA in Portogallo dopo l’approvazione della legge
3 ottobre, 2017 | Filled under genitorialità, gravidanza per altri, internazionale |
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di Giovanni Damele*
Dopo l’approvazione, il 31 luglio, del Decreto Regulamentar n.º 6/2017 che dà applicazione alla legge 25/2016 del 2016 sulla surrogazione di maternità, in Portogallo si registra il primo caso di autorizzazione, da parte del Consiglio per la Procreazione Medicalmente Assistita (CPMA) di una gestazione per altri. Si tratta di una donna che “sostituirà” la figlia alla quale era stato asportato l’utero a causa di un’endometriosi.
Il processo legislativo che, su iniziativa del Bloco de Esquerda (uno dei partiti della sinistra lusitana che appoggiano l’attuale monocolore socialista), aveva portato nell’agosto del 2016 alla promulgazione della legge sulla “gestazione per sostituzione” è così giunto, dopo l’approvazione del decreto attuativo, a definitivo compimento. Il dibattito parlamentare, già nel corso del 2016, si era concentrato su alcuni aspetti chiave del decreto: il carattere di eccezionalità del ricorso alla gestazione per altri, il titolo gratuito, la salvaguardia del legame “privilegiato” tra la madre genetica e il bambino. Queste preoccupazioni, in particolare, avevano spinto il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa a rinviare, in un primo tempo, la legge all’Assembleia da República per chiarire alcuni punti che, secondo il parere del Consiglio Nazionale portoghese di Bioetica (CNEV), avrebbero potuto incidere sulla protezione dei diritti della gestante e del bambino.
La redazione finale è stata approvata con voto definitivo grazie ai voti delle sinistre (escluso il Partito Comunista Portoghese) e di 24 deputati del principale partito di centro-destra, il PSD, tra cui l’ex primo ministro Pedro Passos Coelho. La nuova legge si è così inserita nella più ampia revisione della legislazione sulla procreazione medicalmente assistita (PMA), posta in atto dal parlamento lusitano nel corso degli ultimi due anni. Grazie a tale riforma, tra l’altro, la possibilità di accesso alla PMA è stata consentita a tutte le donne, eliminando ogni requisito legato allo stato civile o all’orientamento sessuale.
Il decreto attuativo apre quindi la possibilità di iniziare l’iter di autorizzazione che conduce alla richiesta di maternità surrogata. Sulla base della legge 25/2016, possono avere accesso alla “gravidanza di sostituzione” le donne che si trovino ad avere una situazione clinica – debitamente comprovata – che impedisca la gravidanza (la legge fa esplicito riferimento a situazioni assolutamente eccezionali e a rigidi requisiti di ammissibilità). Il decreto è giunto ora a definire l’iter di autorizzazione. Il ricorso alla maternità surrogata sarà possibile soltanto in situazioni eccezionali e a titolo gratuito, in casi quali l’avvenuta asportazione dell’utero o la presenza di lesioni o patologie dell’utero o di altre situazioni cliniche che impediscano “in maniera assoluta e definitiva” la gravidanza. A fronte di una comprovata situazione di questo genere, il ricorso alla maternità surrogata deve essere soggetto alla celebrazione di un apposito “contratto di maternità surrogata”, la quale a sua volta dipende da una preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale per la Procreazione Medicalmente Assistita (CNPMA) e da un parere dell’Ordine dei Medici.
Quest’ultimo, non vincolante, dovrà essere sottoposto al successivo (e definitivo) parere della CNPMA, al quale spetta quindi l’ultima parola. Sia il CNPMA, sia l’Ordine dei Medici hanno, ciascuno, 60 giorni di tempo per emettere i rispettivi pareri. Spetta pertanto alle candidate alla surrogazione di maternità presentare la richiesta di autorizzazione per la celebrazione del contratto. Tale richiesta dovrà essere accompagnata dal parere favorevole di uno psichiatra o di uno psicologo e da quello del direttore di un centro di procreazione medicalmente assistita.
Dando seguito a quanto disposto dalla legge 25/2016, il decreto attuativo garantisce la priorità attribuita al legame tra la madre genetica e il bambino, a partire dal processo di maternità surrogata e in particolare per quanto concerne la celebrazione e l’esecuzione del contratto. La legge e il decreto stabiliscono, infatti, che la relazione tra la gestante surrogante e il bambino nato sia ridotta al minimo indispensabile, “tenuto conto dei potenziali rischi psicologici e affettivi che tale relazione implica”, fatto salvo, ovviamente, il caso in cui la gestante sia una familiare. In ogni caso, la legge stabilisce che debba essere garantito alla gestante, già nel contratto di maternità surrogata, un adeguata assistenza psicologica, prima e dopo il parto.
In generale, comunque, il decreto conferma l’ispirazione della legge, cioè il tentativo di garantire al processo la massima sicurezza medica sanitaria e allo stesso tempo il più ampio livello di protezione di tutte le parti coinvolte, sottolineando come l’autorizzazione della maternità surrogata debba essere intesa come una decisione “basata sulla tutela di un interesse comune e, in particolare, dell’interesse del bambino”.
Come si vede più che una “liberalizzazione” dell'”utero in affitto”, com’è stata talora indebitamente definita, la legge portoghese rappresenta un tentativo di regolamentare in maniera ben definita la cosiddetta forma “altruistica” della maternità surrogata.
*Ricercatore presso l’Instituto de Filosofia dell’Universidade Nova di Lisbona, ove si occupa principalmente di argomentazione giuridica.