Ancora in tema di interpretazione dell’art. 44 della legge sulle adozioni: nota a Trib. minorenni di Milano, 17 ottobre 2016, n. 261
1 febbraio, 2017 | Filled under genitorialità, italia, OPINIONI |
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di Stefania Stefanelli*
Con sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano del 17 ottobre 2016 n. 261, che si allontana non solo dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità – segnatamente Cass. civ., sez. I, n. 12962/2016 – ma anche da quella dello stesso tribunale minorile[1], il collegio meneghino ha ritenuto che non sia «possibile accedere ad una interpretazione della lettera d) [dell’art. 44 l. adozione] estendendo la possibilità dell’adozione relativa ai casi di impossibilità di affidamento preadottivo ad ogni caso di impossibilità ‘anche giuridica’ di ricorrere alla adozione legittimante e quindi alla sola valutazione dell’interesse del minore». Da tale interpretazione deriva il rigetto delle domande di adozione “incrociata” avanzata da ciascuna donna nei confronti del figlio biologico dell’altra, nell’ambito di un’unione civile e di un progetto di genitorialità condivisa, realizzato all’estero con l’inseminazione artificiale delle madri col seme del medesimo donatore.
Sebbene la relazione del Servizio Adozioni attestasse «un positivo legame tra le due ricorrenti», e che le bambine apparissero «serene nella relazione con entrambe, curiose e riflessive sulla situazione famigliare, notando differenze rispetto ad altri nuclei, complessivamente serene, anche dalle informazioni assunte, nel contesto familiare e sociale», i giudici hanno ritenuto che l’adozione in questione «si può pronunciare anche in casi in cui non sussistano le condizioni di abbandono previste dall’art. 8 (come ad es. nella lett. b) ovvero in altri casi peculiari, in cui il legislatore ha ritenuto che, pur sussistendo la situazione di abbandono […] per la peculiarità della situazione non sia opportuno procedere all’adozione legittimante al fine di favorire il permanere del minore in un contesto famigliare che sia però sostitutivo della famiglia di origine proprio per garantirgli i due ‘genitori’ che altrimenti non avrebbe»[2].
Così argomentando, la decisione in commento finisce per allontanarsi – col discutere di una sostituzione del nucleo familiare adottivo a quello di origine – anche dall’orientamento giurisprudenziale più risalente e dall’opinione dottrinale che pur richiama, a sostegno dell’esclusione dall’ambito dell’impossibilità di affidamento preadottivo, di cui all’art. 44 lett. d) l. n. 184/1983, di quella che sia giuridica (integrata nella specie dall’essere il bambino idoneamente accudito da un genitore, e quindi non si possa far luogo alla dichiarazione di adottabilità per difetto di stato di abbandono), e non invece di fatto[3].
L’argomento incentrato sulla sostituzione del nucleo familiare adottivo a quello di origine non convince, perché contrario all’esplicito dettato dell’art. 300 c.c., espressamente richiamato dall’art. 55 l. adozione, a mente del quale l’adottato conserva lo status familiae originario, e non acquista legami di parentela né speranze successorie (art. 304 c.c.) nei confronti dei parenti dell’adottante. È anzi proprio la conservazione dei rapporti con la famiglia di origine, e con essi del relativo cognome, a connotare in termini di “specialità” la formula adottiva in questione, e costituisce l’alternativa all’adozione che si diceva legittimante, prima dell’abrogazione della filiazione legittima, ed oggi si può definire parentale, perché consente il pieno inserimento dell’adottato nel gruppo parentale adottivo, mentre quella in oggetto è genitoriale, perché lo status si costituisce nei soli confronti dell’adottante[4]. In altri termini, l’ordinamento vigente distingue due forme di adozione, entrambe finalizzate alla garanzia del best interest del minore: quella disciplinata dal titolo I presuppone che il bambino versi in stato di abbandono morale e materiale da parte dei suoi genitori e dei parenti più prossimi, oppure che lo status filiationis non si sia costituito[5], di conseguenza sia stato dichiarato adottabile e abbia avuto esito positivo l’affidamento preadottivo a coppia avente i requisiti di idoneità prescritti dall’art. 22 ss., e costituisce al bambino lo status di figlio matrimoniale degli adottanti, cui conseguono ex art. 74 c.c. il rapporto di parentela con le loro famiglie ed i diritti alla loro successione intestata; quella disciplinata dal titolo IV, invece, consegue a presupposti meno rigorosi, perché può difettare la dichiarazione di adottabilità e sono ammesse ad adottare anche le persone singole e le coppie non coniugate, ma produce anche effetti più limitati, escludendo l’inserimento dell’adottato nel gruppo familiare esteso. Lo ha insegnato la Corte Costituzionale, statuendo che «è evidente allora che, nelle ipotesi considerate, il legislatore ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un’adozione, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella “legittimante”, ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest’ultima. Ciò è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame: l’effettiva realizzazione degli interessi del minore»[6].
Che il rapporto tra i due paradigmi adottivi sia di alternatività – e non di residualità come argomenta il tribunale meneghino – è dimostrato dall’art. 11 comma 1 l. adozione, con riferimento all’orfano di entrambi i genitori che versi in stato di abbandono, in quanto gli difetta altresì la cura dei parenti entro il quarto grado che abbiano con lui rapporti significativi [7]. Di questo minore potrebbe dichiararsi l’adottabilità con procedura semplificata, poiché non è necessario verificare il fallimento dei tentativi e delle misure di sostegno alla genitorialità di cui agli artt. 12 ss., ma il tribunale, decidendo «nell’esclusivo interesse del minore», può pronunciarne l’adozione in casi particolari per evitargli il trauma del distacco dalle persone che abbiano proposto corrispondente istanza, ai sensi dell’art. 44 l. adozione. Il riferimento è evidentemente alla lettera a) dell’art. 44, relativa appunto all’orfano di entrambi i genitori, e disegnata intorno alla conservazione dei rapporti coi parenti entro il sesto grado, oppure degli stabili e duraturi vincoli affettivi [8], consolidati prima della morte dei genitori. Ciò significa che è proprio la possibilità di rivestire di veste giuridica la consuetudine affettiva, senza che cessino i rapporti con la famiglia di origine ex art. 27 l. adozione, a costituire il discrimine tra l’adozione parentale e quella genitoriale, che orienta il giudice nella scelta tra l’una e l’altra alla sola luce dell’interesse del minore, e l’interprete nell’esegesi della formula di apertura dell’art. 44, a mente del quale «i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 7».
In sintesi, l’adozione di minori può essere pronunciata ai sensi e per i più limitati effetti di cui al Titolo IV della legge «anche quando» questi bambini e fanciulli non sono stati dichiarati in stato di adottabilità, a ciò necessitando, ex art. 8 comma 1 l. adozione, che «sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio». L’interpretazione letterale, che per un verso non significa che l’adozione genitoriale possa essere pronunciata solo quando il bambino non versa in stato di abbandono, per altro verso identifica una condizione che si specifica attraverso le quattro condizioni dettagliate dal medesimo comma, l’ultima delle quali è l’unica a non essere dettagliata in ragione della condizione personale oggettiva del minore – che è l’essere privo di genitori e altri parenti entro il quarto grado nella lett. a), figlio del coniuge del richiedente nella lett. b), orfano e affetto da grave disabilità nella lettera c) – ma invece dall’accertata impossibilità di affidamento preadottivo. A connotare in termini esclusivamente fattuali tale condizione non è sufficiente argomentare, come la sentenza in commento, circa il contenuto dell’accertamento cui è preposto l’organo giudicante, giacché se è vero che sono le circostanze fattuali a costituire oggetto di prova in giudizio, non lo è di meno il fatto che le medesime rilevano solo in quanto integrino condizioni costitutive della domanda o dell’eccezione, e tale senz’altro è anche l’essere il minore adeguatamente curato da un genitore, ragione che rende impossibile l’affidamento preadottivo, precludendo la dichiarazione di adottabilità.
Non può condividersi neppure l’argomento secondo il quale l’interpretazione accolta dalla giurisprudenza più recente finirebbe per risolvere nell’apprezzamento della corrispondenza dell’adozione all’interesse del minore, di cui all’art. 57 comma 2, la condizione – distinta ai sensi del comma 1 del medesimo articolo – di cui all’art. 44 lett. d), che diverrebbe norma «veramente pleonastica se l’unica valutazione dovesse ritenersi quella, in concreto, della verifica dell’interesse del minore». Possono infatti evidenziarsi diverse ed ulteriori ipotesi di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo, nei casi: a) del minore ultraquattordicenne che rifiuti il consenso all’affidamento preadottivo alla coppia prescelta dal tribunale, ai sensi dell’art. 22, co. 6, o neghi più in radice quello all’adozione parentale, ovvero revochi quello precedentemente prestato, ai sensi dell’art. 7, comma 2, esercitando un diritto che mantiene fino alla pronuncia definitiva dell’adozione; b) di inerzia del pubblico ministero rispetto all’istanza diretta alla pronuncia di adottabilità, essendo tale ufficio l’unico legittimato a promuoverla dall’art. 9 co. 2 [9]; c) della condizione di semiabbandono in cui i genitori conservano un significativo, per quanto insufficiente, ruolo nella crescita del minore e permane l’attaccamento col figlio, mentre si sono consolidati significativi rapporti affettivi con gli affidatari temporanei.
Condizione, quest’ultima, rispetto alla quale si registrano ripetuti quanto significativi arresti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha sanzionato le decisioni che avevano preferito pronunciare l’adozione parentale, in violazione dell’art. 8 della Convenzione, sebbene l’ordinamento interno consentisse, appunto con l’adozione in casi speciali che la Corte definisce “semplice”, di realizzare al meglio la tutela dell’interesse superiore del minore a non essere definitivamente allontanato dalla propria famiglia di origine se non quando ciò sia imposto dalla necessità di salvaguardare la sua sicurezza e il suo libero sviluppo[10]. Nello stesso senso si stanno orientando le legislazioni di altri Paesi, come la Francia ed il Regno Unito, che hanno introdotto solo di recente strumenti atti a conservare i rapporti con la famiglia di origine e prototipi adottivi simili a quello che il nostro ordinamento conosce dal 1984: l’art. 360 del code civil francese, riformato con l. del 17 marzo 2013, n. 404 contempla l’adoption simple, che può essere pronunciata anche nei confronti di persone singole, e prescinde dall’età dell’adottato; ne consegue, ai sensi dell’art. 364, la conservazione dello status, dei diritti e dei rapporti con la famiglia biologica, l’aggiunta del cognome dell’adottante a quello di origine e, in caso di adottato minorenne, l’autorité parentale spetta all’adottante, salvo che si tratti del coniuge del genitore biologico, il quale ne conserva di regola l’esercizio esclusivo, a meno di opzione per l’esercizio congiunto espressa con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunal de grande instance. Il Children Act del Regno Unito, novellato nel 2004 con la previsione della possibilità di consentire contatti diretti o indiretti con la famiglia di origine in ogni fase del procedimento adottivo, e perfino dopo la recisione dei legami giuridici conseguente all’adozione, è stato oggetto di ulteriore riforma nel 2012 con l’introduzione di uno Special Guardianship Order, che affida l’esercizio ordinario della parental responsibility ad un curatore ma non esclude quella dei genitori, e costituisce un’alternativa sia all’adozione che all’affidamento prolungato[11].
La pronuncia in commento, accennato appena e soltanto alle “discussioni” avviate rispetto all’applicazione dell’art. 44 l. adozione ai casi di semiabbandono che non affronta nel merito, ma non alla citata giurisprudenza sovranazionale, singolarmente ritiene «che anche questo orientamento si era mosso nella prospettiva di valutare la mancanza delle condizioni di cui all’art. 7 in termini diversi da quelli prospettati dalla cd. ‘impossiblità giuridica’ e sempre in relazione ad una sostanziale abdicazione dall’esercizio di una sufficiente responsabilità genitoriale»: di ciò non è traccia né nei precedenti di merito[12], né tantomeno nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che afferma princìpi totalmente coincidenti con gli insegnamenti della Corte di legittimità[13] in quanto rispondenti ad identico quadro assiologico, consacrati nell’art. 30 Cost., art. 315 bis c.c., art. 1 l. adozione, oltre che nell’art. 8 CEDU e art. 24 Carta di Nizza. L’argomentazione svolta dai giudici milanesi è, anche sotto questo profilo, contraddittoria: se quella di semiabbandono non è condizione di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo, ma non è neppure uno dei «casi di minori adottabili per il quale non è stato possibile di fatto addivenire all’adozione legittimante», di quale condizione si tratterebbe, posto che rispetto all’impossibilità di fatto e quella di diritto tertium non datur?
Non è peraltro questo l’ultimo punto critico dell’iter argomentativo della pronuncia, che procede affermando che «le ipotesi di adozione ex art. 44 lett. a) c) e d) si riferiscono tutte a situazioni che hanno alla base situazioni di abbandono o di grave carenza delle figure genitoriali che determinano il grave rischio per il minore di non poter essere inserito in un contesto ove possa legarsi con soggetti idonei a sopperire a tale mancanza e porsi come figure genitoriali sostitutive». Orbene, se la più risalente interpretazione della condizione oggi contenuta nella lett. d), risultante anche dai lavori preparatori della legge, fosse riferita proprio alla condizione dei «bambini di difficile collocazione» e tendesse ad «evitare ratifiche di situazione (rectius situazioni) di fatto determinate da un preteso ‘diritto alla genitorialità’», non si vede come possa discutersi di evitare il rischio di non poter accedere all’adozione parentale rispetto all’adozione in casi particolari dell’orfano ex art. 11 comma 1 e art. 44 lett. a) cit., che al contrario prospettano, al tribunale investito della valutazione «nell’esclusivo interesse del minore», i due prototipi adottivi come alternativi. Neppure nel testo della lett. c) si rintraccia alcun riferimento a condizione diversa da quella della perdita dei genitori congiunta alla grave disabilità, ed a conclusioni opposte conduce l’apprezzamento dell’essere tale presupposto il risultato della novella dettata nel 2001 proprio allo scopo di facilitare l’accoglienza di questi bambini, particolarmente bisognosi di sostegno, da parte di persone anche non coniugate e comunque non idonee all’adozione parentale. Lo notarono già i primi commentatori[14], pur aderendo alla tesi dell’impossibilità c.d. di fatto: che senso avrebbe dettagliare in un’apposita condizione uno solo dei casi di difficoltà a reperire coppie disposte all’affidamento preadottivo, o di fallimento spesso ripetuto dei tentativi esperiti? Le conseguenze sono logicamente necessarie. Delle due l’una: o si tratta di condizioni diverse, e dunque l’impossibilità di cui alla lett. d) può derivare anche da impedimenti giuridici all’affidamento, oppure costituisce la categoria generale nella quale deve ricomprendersi la lett. c), la quale diviene dunque superflua, in contrasto con il principio generale di conservazione dei valori giuridici.
Singolare è anche notare che proprio per queste condizioni di affidamento “difficile” l’adozione viene pronunciata senza la verifica di un periodo di affidamento preadottivo.
Depongono in favore della tesi opposta a quella accolta dai giudici meneghini ulteriori e significativi indici sistematici: non solo le novelle all’art. 44 dettate con l. n. 149/2001 e con l. n. 175/2015 a tutela del diritto dei bambini alla conservazione della maturata affettività, di cui fa buon governo la ricordata recente giurisprudenza di legittimità, ma anche ulteriori disposizioni della medesima l. adozione. Le ipotesi di cui alle lett. a) e d) sono accomunate dalla previsione del necessario divario di età tra adottante ed adottato di cui all’ultimo comma del medesimo art. 44, mentre tale limite che non vige per la lettera c): se ne può dedurre il comune fondamento delle prime nella valorizzazione di un legame affettivo preesistente [15], che invece può mancare nell’adozione di minore disabile. La lett. b) non perde significato se si ammette, in applicazione della d), l’adozione da parte del partner perché, se è vero che sarebbe superflua per il coniuge che sia anche convivente [16], permetterebbe comunque, a differenza della lett. d), la pronuncia anche quando l’adottante superi di meno di diciotto anni l’età dell’adottato[17].
Del resto l’art. 44, comma 3, dispone non solo per il caso di cui alla lettera d),ma anche a) e c), che l’adottante può essere non coniugato, e quindi persona singola, convivente o unita civilmente, mentre quando sia coniugato è richiesta dal periodo successivo la domanda congiunta del coniuge.
L’opinione si rafforza alla luce della previsione, risultante dal combinato disposto degli artt. 19 comma 1, 50 e 52 comma 3 l. ad., per cui la responsabilità dei genitori biologici, il cui esercizio si sospende per effetto della dichiarazione di adottabilità, può riprendere in conseguenza della revoca dell’adozione in casi particolari o della cessazione dell’esercizio della responsabilità dell’adottante, se il tribunale lo ritiene conveniente [18]. L’applicazione della regola condurrebbe ad un evidente paradosso rispetto al minore abbandonato e adottato in casi particolari che, prima allontanato dalla sua famiglia di origine anche attraverso la secretazione dei dati degli affidatari preadottivi [19], per ragioni di “convenienza” veda la cura della sua persona, la rappresentanza e l’amministrazione dei propri beni restituite a quei genitori che non frequenta più da anni, e dunque sia esposto, dopo il fallimento dell’adozione, al riaprirsi della ferita del primo abbandono. Potrebbe, inoltre risorgere in capo al genitore biologico anche l’obbligo di mantenimento [20], in conseguenza dell’incapienza dell’adottante. La previsione conserva, invece, ragionevolezza in tutti i casi di impossibilità giuridica di addivenire alla dichiarazione di adottabilità e all’affidamento preadottivo.
Depone nel medesimo senso il contenuto dell’art. 46 l. adozione, che richiede – al pari dell’art. 297 c.c. per l’adozione di maggiorenni – l’assenso dei genitori del minore, di cui non si trova giustificazione per i minori in stato di adottabilità, perché tale pronunzia segna l’interruzione dei rapporti coi genitori, tanto più che il rifiuto può essere superato se il tribunale lo ritiene contrario all’interesse del minore all’adozione, ma non quando provenga dai «genitori esercenti la responsabilità», ai sensi del secondo comma. L’obbligo di richiederlo finirebbe, dunque, per consentire ai genitori che abbiano subito un provvedimento de potestate «di rintracciare nuovamente il minore del quale si erano disinteressati, con grave turbamento per la eventuale riservatezza della nuova situazione, che sembrerebbe bene proteggere»[21].
Quali sono, del resto, tra le circostanze elencate dall’art. 44, comma 1, quelle in cui possono esistere genitori la cui responsabilità permane? Non è certo l’ipotesi della lett. a), né quella della lett. c), che presuppongono la morte di entrambi i genitori o la mancata costituzione dello status filiationis, conseguente a parto anonimo o abbandono non protetto. Può allora trattarsi della lett. b), con riferimento al genitore biologico che deve assentire alla domanda avanzata dal coniuge [22], ovvero della lett. d), con riferimento al genitore biologico che si prenda validamente cura del minore, rispetto alla domanda di adozione avanzata dal convivente. Se l’impossibilità di cui alle lett. d) conseguisse sempre al giudizialmente accertato fallimento dell’affidamento preadottivo, e dunque alla dichiarazione di adottabilità che esclude i genitori dall’esercizio della responsabilità (art. 19, comma 1, l. n. 183 del 1984), la norma avrebbe dovuto richiedere il consenso genitoriale solo nel caso sub lett. b). Al contrario si esprime in termini generali, diversamente intellegibili se non accogliendo l’interpretazione opposta.
Depone nello stesso senso la disciplina del cognome dell’adottato in casi particolari, che conserva quello originario posponendolo a quello adottivo, eventualmente aggiungendovi quello conseguente alla successiva dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ai sensi del novellato art. 299, comma 2, c.c., in aperta contraddizione con quello che la sentenza in commento definisce un istituto finalizzato a costituire per il minore un «contesto famiglia sostitutivo della famiglia di origine».
È, infine, decisivo il richiamo contenuto nell’art. 55 l. adozione al divieto di adottare i propri figli, dettato dall’art. 293 c.c., che si riferisce unanimemente ai figli di genitori incestuosi perché solo per costoro avrebbe senso l’adozione in casi particolari, allo scopo di costituire loro uno status più ampio di quello altrimenti raggiungibile, allorquando sia stata rifiutata l’autorizzazione giudiziale al riconoscimento, ai sensi del novellato art. 279 c.c. Sarebbe questa un’ulteriore ipotesi di impossibilità giuridica di affidamento, in quanto difetterebbe lo stato di abbandono ove del minore si prenda cura un parente o l’altro genitore il cui riconoscimento sia stato consentito [23], ipotesi nella quale l’adozione potrebbe teoricamente pronunciarsi ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d). È allora necessaria l’esplicita preclusione normativa per escluderla, e la disposizione esprime una presunzione legale assoluta di carenza di interesse del minore all’adozione da parte dell’altro genitore, che è in fondo la medesima accertata dal tribunale che ha rifiutato l’autorizzazione al riconoscimento [24].
L’argomentazione della pronuncia in commento non convince neppure anche rispetto all’affermazione per la quale «nel caso di un rapporto tra un minore e due persone che non sono genitori biologici ovvero del rapporto di fatto tra una persona ed il figlio biologico di un’altra persona non esiste una norma che consenta la possibilità di attribuire lo status filiationis». Se la discendenza biologica è l’oggetto dell’accertamento nelle azioni di stato dirette a costituire il titolo della filiazione matrimoniale e non (artt. 239 e 269 c.c.), la disciplina delle azioni negatorie, connotate dalla riforma del 2012-2013 dall’introduzione di termini di decadenza e/o prescrizione, dimostra che la verità biologica soccombe innanzi al diritto del figlio a conservare la maturata affettività. La tradizione del riconoscimento che si dice di compiacenza, ossia compiuto con la consapevolezza della sua inveridicità ed allo scopo di costituire al nato lo status coerente con un’affettività consolidata nel tempo tra colui che riconosce e la madre dimostra che esiste da sempre la possibilità di attribuire lo status al figlio di altra persona in difetto di legame biologico. Il diritto vigente preclude all’autore di tale riconoscimento, ma anche a colui che ne ignorasse il difetto di veridicità, di impugnarlo ove siano decorsi i termini dettati dall’art. 263, commi 3 e 4, c.c., proprio allo scopo di conservare al bambino lo status corrispondente ai rapporti affettivi che si sono consolidati nel tempo, in conformità a quell’atto costitutivo di stato. Alla stessa logica risponde l’art. 9 della l. n. 40/2004 che riconosce al figlio nato dalla procreazione medicalmente assistita eterologa, e dunque non legato geneticamente ad almeno uno ma anche ad entrambi i membri della coppia, lo status di loro figlio matrimoniale o non. Infine, un recentissimo arresto della Corte di legittimità[25], recepito dalla giurisprudenza di merito[26], ammette a produrre effetti costitutivi dello status l’atto di nascita formato all’estero con indicazione di due madri, una sola legata geneticamente al figlio. L’argomento non riuscirebbe peraltro a dare conto della condizione in cui a richiedere l’adozione in casi particolari sia la madre genetica del bambino, generato con ovodonazione alla compagna, che ha condotto la gestazione e partorito il figlio, e quindi ha potuto costituirgli lo status nei suoi confronti presentando l’attestazione di assistenza al parto per la dichiarazione di nascita, di cui all’art. 30 del Regolamento di stato civile.
Non convince neppure l’argomento secondo il quale «il legislatore ha individuato come norma di sistema quella relativa allo status di coniuge al fine di giustificare la possibile attribuzione al minore di uno status di figlio altrimenti priva di una norma giuridica di riferimento, ed è una scelta delle parti non accedere a tale istituto senza che possa individuarsi una carenza normativa nella tutela del minore».
Anche a prescindere dall’elementare notazione per cui tale scelta è preclusa alle coppie formate da persone dello stesso sesso dalla scelta legislativa consacrata nella l. n. 76/2016, può osservarsi che la medesima opzione resta pur sempre, anche quando sia praticabile in ragione della differenza di sesso dei nubendi, una scelta degli adulti, dalla quale si deriverebbe la discriminazione, in senso peggiorativo, della condizione del bambino, che è uno dei terzi estranei alla coppia «che verrebbero incolpevolmente pregiudicati dalla scelta alternativa al matrimonio compiuta dagli interlocutori, sebbene ne derivino conseguenza in tutto analoghe»[27]. Abbiamo già ricordato che lo stesso collegio, in differente composizione, aveva affermato come «sarebbe paradossale consentire l’adozione da parte dell’altro coniuge dopo la separazione o il decesso del coniuge stesso, e non consentirla al convivente che mantenga stabile rapporto di convivenza con il genitore del minore», attraverso un prototipo adottivo che «mira, in ogni caso, non a sostituire un vincolo tra minorenne e genitori biologici, ma a porsi “accanto” ad esso, arricchendo la sfera delle relazioni del minore con un riconoscimento giuridico che lo tutela particolarmente, garantendogli una adeguata assistenza morale e materiale»[28]. Aveva ritenuto, in quell’occasione, che «il Tribunale deve esimersi da qualsiasi valutazione circa la libera ed insindacabile scelta della coppia di non contrarre matrimonio» e che l’adozione da parte del convivente della madre, ai sensi dell’art. 44 lett. d) cit., corrispondesse all’interesse della ragazzina, di quattordici anni in quanto «nel caso di specie il ricorrente è per la minore una imprescindibile figura di riferimento e l’adozione non farebbe che dare un riconoscimento giuridico ad uno stato di fatto che negli anni si è consolidato». Lo aveva capito ed espresso chiaramente la minore, che aveva prestato il suo assenso dichiarando «So perché sono qui. Per avere il cognome del papà. Vivo con lui da quando ero piccola. So anche che mi vuole adottare e sono d’accordo, che è come se fossi sua figlia», espressioni che il collegio valorizzava ritenendo che «la minore chiede di sancire una appartenenza che affettivamente per lei è importante».
È mancata, nella pronuncia più recente, questa attenzione al rilievo fondamentale del diritto del minore [29] a vedersi costituito e conservato uno statuto giuridico coerente con i rapporti affettivi che egli ha consolidato, nel tempo, con gli adulti che di lui si prendono cura svolgendo funzioni genitoriali, della quale sono invece coerente affermazione i citati arresti di legittimità [30]. Centrale è, invece, la negazione di un – indubitabilmente inesistente – diritto di adottare, intorno alla quale la motivazione costruisce la sostanziale distinzione, tanto nell’adozione parentale che in quella genitoriale, della condizione dei conviventi da quella delle coppie coniugate, cui entrambe le forme di adozione riserverebbero l’accesso per «assicurare al minore una adeguata famiglia sia quella di origine o quella sostitutiva». Ritengono i giudici che «il legislatore per istituire lo status di figlio tra il minore ed un adulto legato da un vincolo affettivo (e non biologico) ha richiesto una garanzia maggiore e cioè la presenza di un vincolo di coniugio perché questo vincolo comporta l’instaurarsi di una cornice giuridica nella coppia (reciprocità di diritti e doveri, certezza nel regime patrimoniale, controllo giurisdizionale in caso di scioglimento etc.) che ricade come sicurezza anche sul minore».
L’argomento prova troppo, perché condurrebbe ad ammettere l’adozione all’interno delle coppie unite civilmente in applicazione dell’art. 44 lett. b), considerata la sostanziale omogeneità dei diritti e doveri, dei regimi patrimoniali e delle condizioni di scioglimento dettata per il matrimonio e l’unione civile, ostandovi invece l’esclusione dalla clausola di equivalenza contenuta nel comma 20 dell’art. unico della l. n. 76/2016, che pure fa salvo quanto previsto e consentito in materia dalle norme vigenti[31]. Di ciò non riesce infatti a rendere applicazione, limitandosi a statuire in calce, con espressione di molto difficile esegesi che «la dizione ‘resta fermo’ […] deve essere intesa nel senso che potrà essere valutato eventualmente ne(l) caso concreto l’accesso alla adozione ogni qual volta la stessa sia ammessa anche da parte di chi non è coniuge». Caso che la stessa pronuncia esclude proprio rispetto all’ipotesi di cui all’art. 44 lett. d), intorno alla quale si è consolidata quella giurisprudenza che i lavori preparatori della legge dichiaravano di voler «mettere in sicurezza»[32].
Anche riguardo alla condizione di cui all’art. 44 lett. b) non può peraltro accogliersi l’opinione del Collegio secondo cui «la stessa presuppone la presenza di un genitore biologico idoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale e l’eventuale mancanza, ovvero incapacità di esercitare la responsabilità genitoriale da parte dell’altro (per vari motivi: morte, decadenza, mancato riconoscimento ovvero in forza del suo assenso anche se non decaduto, quando ad es. le circostanza della vita hanno determinato la sua estraneità al nucleo famiglia, per lontananza, anche se in quest’ultimo caso è quasi sempre richiesta una previa pronuncia di decadenza».
Per un verso e testualmente, l’adozione in parola è ammessa anche nei confronti del figlio adottivo, oltre che di quello biologico, del coniuge, e non consta affatto che «l’art. 44 lett. b) prevede anche che l’altro genitore, per motivi diversi (morte, decadenza, lontananza etc. di cui si è detto) sia sostanzialmente assente dalla vita del minore come figura genitoriale, pur garantendo il legame del minore con la sua famiglia di origine». Al contrario, abbiamo visto che l’assenso di questo genitore è imprescindibile proprio quando gli siano conservati la responsabilità genitoriale ed il suo esercizio, ed anche la regola dettata dall’art. 48 l. adozione che discute di esercizio congiunto della responsabilità da parte degli adottanti quando coniugati, e da parte dell’adottante nel caso opposto, non conduce necessariamente ad escludere l’adozione da parte del convivente. La norma – che del resto non limita letteralmente la responsabilità genitoriale all’ipotesi descritta – è stata dettata e poi riformata quando l’esercizio della potestà era condizionato dalla convivenza con il genitore dall’art. 317 bis c.c. per i figli non matrimoniali, e dall’art. 155 per i figli di genitori separati o divorziati: per questo motivo non era possibile prescrivere l’esercizio congiunto della potestà da parte dell’adottante e dei due genitori del minore, perché con uno di essi – colui che presta il consenso ai sensi dell’art. 57 – il minore non convive. Il diritto vigente, in forza del canone di unicità dello statuto giuridico di tutti i figli, è dettato dall’art. 316 c.c., che svincola invece l’esercizio della potestà dalla convivenza col genitore, dettando in ogni caso la regola del comune accordo sulla residenza abituale del figlio e sulle altre decisioni di particolare importanza[33]. Tale previsione, che configura norma di applicazione necessaria ai sensi dell’art. 33 della legge di diritto internazionale privato n. 218 del 1995, anch’esso novellato dalla riforma degli status filiationis, costituisce in ogni caso la potestà ed il suo esercizio in capo ai genitori nei cui confronti la filiazione è stata stabilita[34], ed in ciò si spiega il comma 4 dell’art. 316 c.c. che la riconnette al riconoscimento, cui è equiparata dall’art. 277 c.c. la sentenza che dichiara la generazione non matrimoniale. Ne deriva che anche gli adottanti non coniugati, ma legati da unione civile o convivenza, sono congiuntamente titolari della responsabilità sul figlio, che è ormai solo tale, e non più «adottivo». Altrettanto del resto avviene nell’ipotesi di cui all’art. 44, lett. a) che discute, al plurale, di «persone» unite al minore da vincoli di parentela o affettività all’orfano, e nulla esclude che l’adozione possa essere pronunciata sia nei riguardi di due parenti, tra loro non coniugati. La decisione in commento sembra ritenere, invece, che l’altro genitore perda, in conseguenza dell’assenso all’adozione, la responsabilità genitoriale, in quanto «non si configurano, infatti, due forme concorrenti di genitorialità».
Il precedente di legittimità richiamato[35] detta un principio di diritto opposto a quello formulato dai giudici di merito, perché incentrato sull’apprezzamento della corrispondenza o meno all’interesse del minore del rifiuto del padre biologico di assentire all’adozione da parte del convivente della madre, giudizio che consentirebbe di superarlo in casi eccezionali ai sensi dell’art. 46, comma 2, ma pur sempre e soltanto se il genitore non esercita la responsabilità. È, infatti, l’apprezzamento del concreto interesse del minore a orientare la scelta, e non l’affermata inammissibilità di due forme concorrenti di genitorialità, e del resto tale conclusione si impone anche alla luce della dichiarazione di incostituzionalità dell’automatica decadenza dalla responsabilità[36], proprio in ossequio alla necessaria considerazione dell’interesse superiore del figlio, che fonda la conservazione dello stato corrispondente alla sua vita familiare in atto.
* Professoressa aggregata di diritto privato e diritto di famiglia nell’Università di Perugia
[1] Tribunale per i minorenni di Milano, 28 marzo 2007, in https://www.personaedanno.it/attachments/allegati_articoli/AA_007189_resource1_orig.doc
[2] Il corsivo è, in questa come nelle occasioni che seguono, dell’autrice del commento.
[3] Che la stessa pronuncia identifica nei «casi in cui sussista una effettiva situazione di abbandono (seguita, per taluni interpreti, anche dalla espressa dichiarazione di adottabilità) e non sia stato possibile di fatto collocare il minore ad es. per l’età adolescenziale, per caratteristiche personologiche e/o psicologiche ‘difficili’ etc., che non hanno consentito il reperimento di una famiglia disponibile ad accoglierlo».
[4] V. più ampiamente A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, La filiazione e i minori, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Le persone e la famiglia, 4, UTET, Torino, 2015, p. 3 ss., p. 409 ss.; R. De Felice, L’interesse superiore del minore vieta la restrizione dell’adozione alle sole coppie eterosessuali.
[5] L’art. 11, comma 2, si riferisce al «caso in cui non risulti l’esistenza di genitori che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente». I vari titoli di accertamento della discendenza hanno, infatti, efficacia costitutiva dello status filiationis e del rapporto obbligatorio tra il nato e coloro che vengono individuati come suoi genitori. Cfr. amplius A. Sassi, Accertamento indiretto di stato e diritti successori nella riforma della filiazione, in Rivista di diritto civile, 2015, I, p. 611 ss.
[6] Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383, in Giur. Cost., 1999, I, p. 2951 ss., con nota di A. Celotto.
[7] Cfr. Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383, cit.; Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, cit.
[8] L’istanza potrebbe provenire da parenti di quinto o sesto grado, posto che l’art. 11 comma 1 presuppone che manchino quelli fino al quarto grado, i quali peraltro non necessitano di questo titolo giudiziale di accertamento della filiazione per prendersi cura del minore, essendo prevista soltanto la loro audizione e l’eventualità che il tribunale detti prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione, a norma dell’art. 12, comma 3, salvo che non ritenga opportuno dettare i provvedimenti temporanei di cui all’art. 10, comma 3, in cui si comprendono il collocamento temporaneo in una comunità familiare o presso una famiglia, la sospensione della responsabilità genitoriale, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
[9] Cass., 10 aprile 2013, n. 8677, in Cass. civ. Utet on line, sulla scorta del principio di garanzia della terzietà del giudice minorile affermato da Corte cost., ord. 4 luglio 2002, n. 314, in Giurisprudenza costituzionale, 2002, I, p. 2418 ss., nonostante il Collegio abbia certezza della condizione di grave pregiudizio in cui versa il minore.
[10] Corte EDU, 13 ottobre 2015, ric. n. 52557/14, S.H. c. Italia, in http://hudoc.echr.coe.int. La Corte «dubita dell’adeguatezza dell’intervento scelto e ritiene che le autorità nazionali non abbiano fatto abbastanza per salvaguardare il legame madre-figli, e osserva che erano praticabili altre soluzioni, in particolare la realizzazione di un’assistenza sociale mirata, di natura tale da permettere di superare le difficoltà legate allo stato di salute della ricorrente, preservando il legame famigliare assicurando comunque la protezione dell’interesse supremo dei minori». La pronuncia riafferma il principio per cui «il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici; una tale ingerenza nel diritto dei genitori, sulla base dell’articolo 8 della Convenzione, di godere di una vita famigliare con il loro figlio deve altresì rivelarsi “necessaria” a causa di altre circostanze». Nello stesso senso Corte EDU, 2 giugno 2014, ric. n. 33773/11, Zhou c. Italia, in Minori e giustizia, 2014, 2, p. 268 ss.
[11] Ulteriori riferimenti, anche bibliografici, in . Stefanelli, Famiglia biologica e tutela dell’affettività in Italia e in Europa, in Dir. e processo, 2015, p. 66 ss., www.rivistadirittoeprocesso.eu.
[12] Trib. Min Bari, 7 maggio 2008, in Famiglia e diritto, 2009, p. 393 ss. statuì, al contrario che «Rientra nel concetto di semiabbandono permanente la condizione di grave disagio del minore, in affidamento familiare oltre il tempo limite, di cui la famiglia d’origine è parzialmente e permanentemente insufficiente per il pieno ed adeguato sviluppo della sua personalità, ancorché svolga un ruolo attivo e positivo tale da escludere declaratoria di adottabilità di cui all’art. 7 l. 4 maggio 1983 n. 184».
[13] Cass., 16 aprile 2014, n. 8877, in Giurisprudenza italiana, 2014, p. 1056 ss.; Cass., 8 novembre 2013, n. 25213, in Foro italiano, 2014, I, c. 59 ss.; Cass. 22 ottobre 2013, n. 26204, ibidem, c. 58 s., di annullamento della dichiarazione di adottabilità senza l’adeguata verifica del perdurare delle condizioni di inadeguatezza fisiopsichiche della madre, cittadina keniota, e dello stato attuale del suo rapporto con il figlio, tenendo conto delle criticità derivanti dal fatto che era stato allontanato da lei dalla nascita, in forza della considerazione per cui «la preferenza verso un modello familiare diverso da quello prospettato dalla ricorrente (ritorno in Kenia per poter ricevere il sostegno anche economico dai propri parenti ed in particolare dallo zio materno) non può avere alcuna incidenza su una decisione che sia volta ad accertare esclusivamente l’esistenza di un’irreversibile condizione di abbandono del minore da parte dei genitori o del genitore. Nella specie, al contrario, è stato proposto un progetto d’inclusione che può essere contestato nel merito ove non siano indicate o condivise le condizioni di fattibilità, anche in considerazione dell’idoneità soggettiva del genitore a svolgere il proprio ruolo, ma non in virtù di opzioni culturalmente orientate».
[14] Cfr. almeno L. Rossi Carleo, Il diritto del minore a una famiglia: affidamento e adozione,in Trattato di diritto civile diretto daN. Lipari, P. Rescigno, A. Zoppini, I, II, Giuffré, Milano, 2009 p. 493, riprendendo le argomentazioni già svolte da Id., L’affidamento e le adozioni, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, vol. IV, t. III, Persone e famiglia, Utet, Torino, 1997, p. 472.
[15] Cfr. F. Bilotta, Omogenitorialità, adozione e affidamento famigliare, in Diritto di famiglia e delle persone, 2011, p. 1398: «l’adozione in casi particolari è diretta a «rinsaldare, attraverso la creazione di un legame giuridico, la tutela che deriva al/la minore dall’ambiente famigliare che lo circonda», mentre quella piena si fonda sullo stato di bisogno». V. anche Id., Omogenitorialità, adozione e affidamento famigliare, in A. Schuster (a cura di) Omogenitorialità, filiazione orientamento sessuale e diritto, Milano-Udine 2011, pp. 163 ss.; Id., Affidamento e adozione per le coppie formate da persone dello stesso sesso, in G.O. Cesaro, P. Lovati, G. Mastrangelo (a cura di), La famiglia si trasforma. Status familiari costituiti all’estero e loro riconoscimento in Italia tra ordine pubblico e interesse del minore, Milano, 2014, p. 120 ss.
[16] Con G. Miotto, Adozione omoparentale e preminente interesse del minore, in Diritto di famiglia e delle persone, 2015, p. 1342. Cfr. anche G. Perlingieri, Il discorso preliminare di Portalis tra presente e futuro del diritto delle successioni e della famiglia, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2015, p. 682, nt. 23, con riferimento alla necessità di comprendere come coniugare l’adozione del convivente (anche omosessuale) ai sensi dell’art. 44, lett. d), con la preclusione implicita che risulta dalla lett. b), secondo l’insegnamento di N. Cipriani, Coppie omosessuali, affidamenti e adozione di minori, ivi, 2015, p. 39.
[17] Censura l’interpretazione giurisprudenziale maggioritaria perché sostanzialmente abrogante la disposizione contenuta nella lett. b), «nonché del comma 3 del medesimo articolo, il quale, nei casi di cui alle lett. a), c), e d), e non dunque, ed evidentemente, lett. b), consente l’adozione oltre che ai coniugi, anche a chi – singolo – non è coniugato» E. Giacobbe, Adozione e affidamento familiare: ius conditum, vivens, condendum, cit., p. 266; così P. Morozzo della Rocca, Le adozioni in casi particolari ed il caso della stepchild adoption, in Corriere giuridico, 2016, p. 1205 ss. Ritiene la decisione in commento che «non si comprenderebbe la ratio di un’esclusione evidentemente voluta dal legislatore che usa il termine ‘coniuge’ (termine non diversamente interpretabile se tale possibilità fosse di fatto riconducibile ad altre ipotesi di adozione contemplate nell’ambito dell’art. 44 tenuto conto che tutte le ipotesi di adozione presuppongono il vaglio dell’interesse del minore».
[18]Cfr. G. Carlini, Adozione nei casi di constatata impossibilità di affidamento preadottivo, in Giurisprudenza di merito, 1984, IV, p. 458 ss., per cui la norma dell’art. 46 è stata dettata proprio per le ipotesi (allora sub lettera c), nelle quali, se fosse presupposta la dichiarazione di adottabilità, che sospende la potestà genitoriale, il dissenso impediente dei genitori non potrebbe mai verificarsi, privando di senso l’art. 46.
[19] La secretazione può essere ordinata dal Tribunale per i minorenni per la protezione del bambino e la serenità del nucleo familiare in formazione, in conseguenza di gravi attentati alla vita del figlio, del coniuge o di altri gravi reati, in forza dell’art. 10, comma 2, della l. n. 184 del 1983, che sottopone all’autorizzazione del giudice il diritto delle parti e dei loro difensori di partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze istruttorie, prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo. In questo senso, da ultimo, Cass., ord. 6 giugno 2013, n. 14367, in CED Cassazione.
[20] Cass., 30 gennaio 1998, n. 978, in Corriere giuridico, 1998, p. 269 ss., con nota di V. Carbone.
[21] L. Rossi Carleo, L’affidamento e le adozioni, cit., p. 485, conclude, a p. 488 sostenendo che «la necessità di sentire i genitori potrebbe rivelarsi opportuna esclusivamente nell’ipotesi di cui all’art. 44 lett. b)». Il presupposto della previa 0dichiarazione di adottabilità è esplicitato da Id., Il diritto del minore a una famiglia: affidamento e adozione, cit., p. 497, per cui «i genitori non esercitano la potestà nel caso della lett. d)».
[22] Corte cost., 20 luglio 2007, n. 315, ha rigettato la questione di legittimità del divieto di pronunciare l’adozione ai sensi della lettera b) quando il genitore sia deceduto prima della proposizione della domanda di adozione, ritenendo che «l’interesse del minore, se giustifica, secondo i casi, l’adozione legittimante o non legittimante, che sarebbe altrimenti impossibile per essere venute meno, successivamente alla proposizione della domanda, le condizioni dell’azione, all’origine esistenti, non consente che si prescinda da tali condizioni fin dal momento della proposizione della domanda stessa. L’accoglimento della tesi qui contestata sarebbe in contrasto con i princípi dell’adozione, in quanto introdurrebbe una incertezza sulle condizioni dell’azione». La Corte non si è pronunciata sulla compatibilità con gli art. 3 e 31 della Costituzione dell’art. 46, comma 2, nella parte in cui esclude che il tribunale possa superare il diniego di assenso del genitore del minore adottando, che sia nel pieno possesso della potestà genitoriale, quand’anche detto diniego sia contrario al primario interesse del minore, per irrilevanza della sollevata questione «dal momento che il suo eventuale accoglimento non avrebbe alcun effetto nella fattispecie» esaminata.
[23] Chiarisce la Relazione conclusiva della Commissione per lo studio e l’approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l’elaborazione di proposte di modifica della relativa disciplina, che ha elaborato il testo approvato con d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 219, pp. 8 s., che in alcune situazioni «appare plausibile la prevalenza dell’interesse del figlio ad essere riconosciuto, come quando autore del riconoscimento sia un solo genitore, col quale il figlio conviva ricevendone cura e assistenza morale».
[24] L. Rossi Carleo, L’affidamento e le adozioni, cit., p. 481, ritiene, invece, superfluo il rinvio, perché, anche a prescindere dal dettato dell’art. 293, l’adozione in casi particolari del figlio da parte del genitore incestuoso non sarebbe ammissibile perché difetterebbe l’impossibilità di fatto di affidamento preadottivo.
[25] Cass. civ., sez. I, 21 giugno – 30 settembre 2016, n. 19599, in https://www.articolo29.it/2016/le-vie-dellamore-sono-infinite-la-corte-di-cassazione-e-la-trascrizione-dellatto-di-nascita-straniero-con-due-genitori-dello-stesso-sesso
[26] Trib. Napoli, decreto 11 novembre – 6 dicembre 2016, in https://www.articolo29.it/2016/il-tribunale-di-napoli-ordina-la-trascrizione-di-un-atto-di-nascita-straniero-con-due-madri; per considerazioni analoghe v. anche App. Milano 28 dicembre 2016, in https://www.articolo29.it/2017/passo-dopo-passo-il-diritto-si-avvicina-alla-vita-la-corte-dappello-di-milano-ordina-la-trascrizione-dellatto-di-nascita-di-due-gemelli-nati-grazie-alla-gestazione-per-altri
[27] App. Min. Firenze, 4 ottobre 2012, n. 1274, in http://www.aiaf-avvocati.it/files/2014/11/corte_di_appello_sez._min._firenze__1274_20121.pdf
[28] Trib. Min. Milano, 28 marzo 2007, cit., relativa a coppia eterosessuale che aveva deciso di non contrarre matrimonio perché la donna, vedova, avrebbe perduto la pensione di reversibilità di cui godeva in conseguenza del precedente matrimonio e che le necessitava per provvedere alle esigenze della minore, della cui adozione da parte del convivente si trattava, ipovedente perché affetta da grave patologia cui necessitavano cure costose.; Trib. Min. Milano, decreto 2 febbraio 2007, in http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/19_4727/materiale/sentenze%20tribunale%20minorenni%20milano%202007%20(art%209%20co%204%20l%20adoz).pdf, in accordo con Trib. Min. Torino, 11 novembre 1985, in Giurisprudenza italiana, 1986, I, 2, c. 645 ss.; Trib. Min. Torino, 3 agosto 1993, in Diritto di famiglia e delle persone, 1994, p. 655 ss.
[29] Bambino o adolescente, tale essendo “ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”, per l’art. 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo siglata il 20 novembre 1989.
[30] V., più ampiamente, S. Stefanelli, Status, identità genetica ed affettività secondo l’ultima nomofilachia, in Giudice donna, 2016, n. 2, http://www.giudicedonna.it/articoli/Stefanelli.pdf.
[31] Cfr. A. Schillaci, Un buco nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del Senato, in https://www.articolo29.it/2016/un-buco-nel-cuore-ladozione-coparentale-dopo-il-voto-del-senato; G. Casaburi, Il nome della rosa (la disciplina italiana delle unioni civili), in https://www.articolo29.it/2016/il-nome-della-rosa-la-disciplina-italiana-delle-unioni-civili
[32] Così la Relazione introduttiva dell’on. M. Campana, Camera dei Deputati, 9 maggio 2016.
[33] Cfr. E. Al Mureden, La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari, in Famiglia e diritto, 2014, p. 466 ss.; A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, La filiazione e i minori,cit., p. 413 ss., nonché, per l’individuazione di tali decisioni di particolare importanza, p. 481 ss.
[34] V., sulla funzione dell’accertamento della genitorialità, che costituisce il rapporto e dà attuazione al canone dettato dall’art. 30 della Costituzione e dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea quindi, individuando il soggetto nei cui confronti è possibile far valere quei diritti fondamentali, che si acquisiscono con la nascita ma la cui titolarità sostanziale, concreta ed attuale, dipende dalla giuridica individuazione del genitore, A. Sassi, Accertamento indiretto di stato e diritti successori nella riforma della filiazione, cit., p. 611 ss.; A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, La filiazione e i minori,cit., p. 11 ss., p. 177 ss.
[35] Cass. civ., Sez. I, 09 maggio 2002, n. 6633, in Archivio civile, 2003, p. 303 ss.
[36] Corte cost., 23 gennaio 2012, n. 31, in Corriere giuridico, 2012, p. 569 ss.; in Foro italiano, 2012, I, c. 1992 ss.; in Famiglia e diritto, 2012, p. 437 ss., con nota di D. Chicco, Se proteggere un figlio diventa una condanna: la Corte costituzionale esclude l’automatismo della perdita della potestà genitoriale; in Giurisprudenza costituzionale, 2012, p. 364 ss., con nota di Man. Mantovani, La Corte costituzionale fra soluzioni condivise e percorsi ermeneutici eterodossi: il caso della pronuncia sull’art. 569 c.p.; in Diritto penale e processo, 2012, p. 415 ss.