Anche da Milano, dopo la Cassazione, Roma e Torino, semaforo verde per l’adozione coparentale
8 maggio, 2017 | Filled under genitorialità, italia, NEWS, orientamento sessuale, Unioni civili |
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di Marco Gattuso
Pubblichiamo la sentenza della Corte d’appello di Milano del 9 febbraio 2017 con la quale viene riformata la sentenza emessa dal tribunale di Milano il 13.9.2016 (e depositata il 17.10.2016) che rigettava come noto l’istanza di ammissione all’adozione in casi particolari ai sensi della lettera d) della legge adozioni da parte della madre sociale evidenziando la ritenuta impossibilità di utilizzare tale disposizione al fine di dare riconoscimento giuridico a tale relazione di fatto, come invece ritenuto dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 12962 del 2016. In seguito a tale sentenza della Suprema Corte, il tribunale di primo grado aveva prospettato una diversa lettura del quadro normativo, peraltro revocando il proprio precedente indirizzo di cui a sentenza del 28 marzo 2007 con cui aveva già ammesso l’utilizzabilità dell’art. 44 lettera d) a tutela del figlio convivente con una coppia (eterosessuale) non coniugata. Secondo il tribunale per i minorenni ogni problema di discriminazione tra i minori che vivono con coppie di fatto eterosessuali ed omosessuali sarebbe così agevolmente superato, posto che l’adozione del figlio biologico del convivente dovrebbe ritenersi preclusa sia a coppie omosessuali che eterosessuali (i giudici d’appello ricordano al riguardo che il tribunale di primo grado così facendo “nega in radice la possibilità di adozione speciale del figlio del convivente, accedendo alla interpretazione restrittiva della norma in esame che peraltro lo stesso Tribunale per i Minorenni di Milano, già a partire dal 2007, aveva invece superato, pronunziandosi più volte favorevolmente, con diversi Collegi, in casi di adozione ex art. 44 lettera d) del figlio del convivente”).
I giudici di appello, su conforme parere favorevole della Procura generale, hanno respinto tale proposta interpretativa dei giudici di primo grado, osservando in particolare come non risulti condivisibile l’assunto del tribunale per cui le ipotesi di cui all’art. 44 lettere a), c) e d) si riferirebbero tutte a situazioni che hanno alla base “l’abbandono o gravi carenze delle figure genitoriali”, circostanza che non si riscontrerebbe nella specie in quanto il bambino era perfettamente accudito dalla mamma biologica. Come noto tale impostazione era stata severamente criticata in dottrina (in particolare v. Gilda FERRANDO, A Milano l’adozione del figlio del partner non si può fare, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, 2, p. 171 e su questo sito Stefania STEFANELLI, Ancora in tela di interpretazione dell’art. 44 della legge sulle adozioni) in quanto l’art. 44, primo comma appare invero assai netto nell’escludere che ai fini dell’adozione in casi particolari sia necessario uno stato di abbandono del minore (“I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell’articolo 7”) e in quanto il presupposto della necessità comunque di una “grave carenza delle figure genitoriali” non appare dettata dal legislatore ma frutto di una creazione dello stesso Tribunale per i minorenni; la dottrina ha inoltre sottolineato, soprattutto, come la decisione di primo grado sottovalutasse l’evoluzione del quadro normativo con riguardo alla protezione della “vita familiare” la quale secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani è da ascrivere senz’altro anche alle relazioni familiari di fatto (fra le quali la Corte di Strasburgo annette anche proprio la relazione tra il figlio ed il proprio genitore sociale dello stesso sesso del genitore biologico, cfr. Cedu, Gas e Dubois, 13 marzo 2012, ampiamente citata, ma in modo invero selettivo, dal tribunale di primo grado); la dottrina ha rimproverato alla decisione, in ultima analisi, una prospettiva adultocentrica, posto che l’interpretazione proposta dell’art. 44 lettera d) pare muovere da una comparazione fra matrimonio e unione civile o convivenza di fatto, quando al centro della riflessione dovrebbe porsi, semmai, la comparazione fra lo status del figlio nato dentro e fuori dal matrimonio, per cui come noto sin dal 2012 l’ordinamento giuridico non ammette più alcuna disparità di trattamento. Secondo la migliore dottrina, l’articolo 44 non mette al centro, in effetti, una situazione negativa (stato di abbandono, grave carenza di figure genitoriali.. ) ma una situazione in positivo: la necessità di dare protezione e veste giuridica ad una situazione già sussistente, come peraltro attestato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 383 del 1999. Con tale decisione, pure menzionata anche dai primi giudici, la Consulta ha ritenuto difatti di avvallare l’indirizzo che consentiva l’adozione in casi particolari alle persone che si prendevano cura della prole di genitori dichiarati decaduti dalla potestà (oggi responsabilità) genitoriale, al cui riguardo i giudici d’appello osservano che “proprio il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 383/1999 legittima dunque l’interpretazione estensiva della lettera d) cui questa Corte ritiene di dover aderire, condividendo quanto più volte affermato da buona parte della giurisprudenza”.
La Corte di appello di Milano, infine, critica la sentenza di primo grado nella parte in cui richiama l’esito del dibattito sulla cd. stepchild adoption in occasione della legge sull’unione civile. I giudici d’appello dichiarano di “non condividere affatto l’interpretazione che di tale scelta del Legislatore (che semplicemente ha preferito non affrontare con la predetta legge anche la questione delle adozioni da parte di coppie omosessuali e conviventi) viene offerta dal Tribunale per i Minorenni”, atteso che “con la legge Cirinnà da un lato si è stralciato l’articolo che prevedeva una modifica dell’art. 44 lettera b)”, ma dall’altro lato il legislatore ha voluto precisare espressamente nel comma 20 che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, per cui che “resti fermo quanto previsto può apparire pleonastico ma è fatto salvo anche quanto consentito, evidentemente dalla interpretazione giurisprudenziale così come si è sviluppata nel tempo e come indicata da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 12962/16”, sicchè, “in conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale per i Minorenni nella sentenza impugnata, non emerge affatto una volontà del Legislatore di delimitare più rigidamente i confini interpretativi dell’adozione in casi particolari ma, semmai, emerge la volontà contraria, tanto è vero che, successivamente alla emanazione della legge, vi sono state altre pronunzie che, in casi analoghi a quello in esame, hanno accolto la domanda di adozione ex art. 44 d)”.
All’esito di questa decisione, la possibilità di adozione coparentale da parte del genitore non biologico nell’ambito di una coppia dello stesso sesso è stata affermata dunque dalla Corte di Cassazione e dalle Corti di appello di Roma, Torino e Milano, non emergendo alcuna decisione di segno negativo (salvo le decisioni di primo grado impugnate e riformate), così che si configura ormai un quadro interpretativo che appare coerentemente diretto ad assicurare una prima protezione di questi minori ai sensi della disposizione citata di cui all’art. 44 lettera d).