Archivi mensili: settembre 2017

Il dialogo fra le corti minorili in materia di stepchild adoption

 

di Marco Gattuso* e Angelo Schillaci**

 

1. Palermo, Bologna, Venezia: tre punti di vista sulla stepchild adoption

Nelle ultime settimane sono state depositate tre sentenze in materia di adozione coparentale (Tribunale per i minorenni di Venezia del 31 maggio 2017, depositata il 15 giugno; Tribunale per i minorenni di Palermo del 30 luglio 2017; Tribunale per i minorenni di Bologna del 20 luglio 2017, depositata il 31 agosto), le quali – ad un anno dalla decisione con cui la Cassazione (con la nota sentenza n. 12962 del 24 maggio 2016) l’ha ammessa in caso di conviventi anche dello stesso sesso – rappresentano tre diversi atteggiamenti dei tribunali italiani sulla questione che tanto ha agitato il dibattito pubblico durante l’iter della legge sull’unione civile: la c.d. stepchild adoption applicata alle coppie omosessuali.

Tutti e tre i tribunali aderiscono in linea di principio all’indirizzo della Cassazione, potendosi ritenere così verosimilmente accantonato quell’orientamento di netta contrapposizione seguito dai Tribunali per i minorenni di Torino e Milano (Torino 11 settembre 2015; Milano, 17 ottobre 2016 in Articolo29 con nota S. Stefanelli, che divergevano con varia motivazione dall’interpretazione evolutiva del tribunale per i minorenni di Roma avallato dalla Cassazione), le cui decisioni sono state poi riformate dalle rispettive Corti di appello (Torino 27 maggio 2016; Milano 9 febbraio 2017).

In nessun caso, inoltre, viene negato che una volta ammessa l’applicabilità dell’art. 44 lettera d) legge n. 184/83 (d’ora in poi, legge adoz.) al convivente del genitore legalmente riconosciuto, la stessa debba essere estesa anche nell’ambito delle coppie omosessuali. Sul punto valga il richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che vieta ogni distinzione fra coppie conviventi eterosessuali e omosessuali anche in materia di adozioni[1]. Sulla idoneità genitoriale delle coppie dello stesso sesso valga inoltre il rimando all’unanime presa di posizione delle organizzazioni degli psicologi, degli psicoanalisti e dei pediatri, quali si desumono dai loro statements ufficiali[2], e la costante giurisprudenza europea[3],  internazionale[4] e della nostra Corte di cassazione[5] e di merito[6].

Ciò nonostante, il Tribunale per i minorenni di Palermo giunge a conclusioni che annullano ogni pratico effetto giuridico all’indirizzo della Suprema Corte (tant’è che il ricorso viene rigettato), mentre la decisione veneziana, pur favorevole per la ricorrente, appare dissonante nella motivazione.

Di tutt’altro segno la decisione del Tribunale per i minorenni bolognese (la quale segue alcune sentenze analoghe depositate in luglio, contenenti interessanti e innovative affermazioni con riguardo alla natura familiare delle relazioni e agli effetti in materia della legge n. 76/2016 istitutiva  dell’unione civile fra persone dello stesso, per cui si rimanda ad altro commento in questo sito[7] ), a nostro avviso del tutto condivisibile ed assai accurata, la quale contiene una precisa e chiara risposta alla sollecitazione palermitana, in un interessante e singolare dialogo fra le nostre corti minorili.

Da un lato, pertanto, le decisioni in commento confermano che l’orientamento inaugurato dal Tribunale per i minorenni di Roma nel 2014 e confermato dalla Corte di cassazione (more…)

Dal DNA alla volontà: convegno a Bologna il 29 settembre

Le tecniche di procreazione assistita impongono nuovi criteri di determinazione della filiazione: dal paradigma del DNA alla regola della volontà come criterio guida per l’assunzione della responsabilità genitoriale.

La sentenza n. 162/2014 con cui la Corte Costituzionale ha ammesso la fecondazione eterologa ha modificato profondamente il quadro in materia di status di figlio, riconoscendo che i bambini nati con PMA sono figli della coppia che ha espresso il consenso alla tecnica e non dei loro ascendenti genetici. Da qui un profondo mutamento giuridico e culturale: mentre nella procreazione naturale si è figli dei genitori genetici (anche se il figlio non è stato voluto), nella procreazione artificiale non è genitore chi ha donato i gameti ma chi ha voluto il bambino.

Come cambia allora il quadro del nostro diritto civile? Cosa accade quando fa ricorso alla PMA una coppia dello stesso sesso? Come si atteggia la regola della volontà in caso di Gestazione per altri? Chi è madre per il nostro diritto civile: la donna che ha donato i gameti, la donna che ha portato il bimbo in grembo o la donna che lo ha voluto?

A Bologna il 29 settembre il Convegno annuale organizzato su iniziativa della Rivista GenIUS, semestrale di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, quest’anno insieme a Rete Lenford-Avvocatura per i diritti LGBTI, Osservatorio nazionale diritto famiglia e Fondazione forense Bologna, è dedicato allo status filiationis.

Dalle 14,30 nella Sala delle colonne in Tribunale, via Farini 1.

Con Marica Venuti, Stefania Stefanelli, Geremia Casaburi, Maria Acierno, Vincenzo Miri e Michele Sesta, modera Marco Gattuso. Intervengono per i saluti i presidenti del tribunale di Bologna Francesco Caruso e del tribunale per i minorenni di Bologna Giuseppe Spadaro, il presidente dell’Ordine degli avvocati Giovanni Berti e la presidente della sezione emilianoromagnola dell’Osservatorio diritto di famiglia Valera Mazzotta.

Convegno riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati con cinque crediti formativi.

Il corso è gratuito, numero di posti limitati, è fortemente consigliata l’iscrizione all’indirizzo: fondazioneforensebo@libero.it

29 Settembre 2017 dalle 14.30 alle 19.00
Aula Primo Zecchi – Sala delle Colonne – Tribunale di Bologna
Via Farini, 1 – Bologna

Organizzato da:

GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere
Rete Lenford- Avvocatura per i diritti LGBTI
ONDIF – Sezione di Bologna
Fondazione forense bolognese

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