Archivi mensili: luglio 2017

Il caso della “torta nuziale” arriva alla Corte Suprema. Il punto sul same-sex marriage negli Stati Uniti a due anni dalla sentenza Obergefell

di Angioletta Sperti*

 

Sono trascorsi esattamente due anni dalla storica sentenza Obergefell v Hodges[1] in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto alle coppie dello stesso sesso la possibilità di contrarre matrimonio in tutto il territorio nazionale. Come si ricorderà, muovendo dalla natura fondamentale del diritto al matrimonio, a prescindere da qualsiasi caratteristica personale degli sposi, la Corte Suprema ha dichiarato incostituzionale la disposizione del Defense of Marriage Act 1996 (DOMA) che ancora consentiva ad alcuni Stati di negare alle coppie dello stesso sesso l’accesso al matrimonio o il riconoscimento dei matrimoni celebrati in altri Stati dell’Unione.

Obergefell – pur rappresentando una storica vittoria dei movimenti LGBT di tutto il mondo – non rappresenta certamente la fine della lotta contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale negli Stati Uniti. Lo stesso James Obergefell, in un’audizione al Congresso[2] dopo la sentenza, ha sollecitato il legislatore americano a vigilare poiché – ha dichiarato – “è di importanza cruciale che il diritto costituzionale al matrimonio non venga oggi sminuito”. Il suo appello al Congresso riporta alla memoria la lunga vicenda della lotta contro la segregazione che la Corte Suprema dichiarò incostituzionale in un’altra, storica sentenza del 1954 Brown v Board of Education. A dieci anni dalla pronuncia la segregazione sopravvisse in molti Stati del “profondo Sud” (Arkansas, Alabama, Mississippi) grazie anche alla stessa Corte Suprema che rimise l’attuazione dei principi formulati nel caso Brown alla discrezionalità degli Stati, “with all delibate speed”. Solo l’intervento del Congresso – con il Civil Rights Act del 1964 – pose fine alle resistenze di alcuni Stati, fornendo al governo federale concreti strumenti giuridici (e leve finanziarie) per contrastare la segregazione razziale.

Questo breve commento intende fornire un quadro del seguito giurisprudenziale (e legislativo) della sentenza Obergefell con la sintetica premessa che negli Stati Uniti le resistenze al matrimonio egualitario operano oggi essenzialmente su tre fronti: quello del contrasto all’introduzione – a livello statale – di divieti di discriminazione verso le persone LGBTI; quello della tutela della libertà religiosa, ed infine, su quello dell’obiezione di coscienza.

a) Il contrasto all’introduzione di divieti di discriminazione sull’orientamento sessuale: Una prima forma di “resistenza” ad Obergefell è stata (more…)

Riconoscimento e trascrizione di un’adozione straniera da parte di una coppia same-sex: la pronuncia della Corte d’Appello di Milano

di Matteo M. Winkler*

Con l’ordinanza del 5 ottobre 2016 (dep. nel giugno 2017), la Corte d’Appello di Milano si è pronunciata in tema di riconoscimento e trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione a favore di coppie di genitori dello stesso sesso, facendo il punto su alcuni interessanti profili di ordine processuale e sostanziale. Si conferma così l’ormai consolidato orientamento delle corti di merito che, accogliendo positivamente realtà omogenitoriali straniere, finisce per prendere atto di esperienze familiari che esistono anche nel nostro Paese.

Il caso

Nel caso sottoposto alla Corte d’Appello di Milano un padre, cittadino italiano naturalizzato americano, domandava il riconoscimento e la trascrizione di un order of adoption con il quale la Surrogate’s Court di New York aveva pronunciato l’adozione di un bambino a favore suo e del marito, anch’egli cittadino americano. A New York, infatti, l’adozione congiunta da parte di coppie omosessuali è da tempo possibile, e il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale grazie al Marriage Equality Act del 2011.

Rivoltosi inizialmente all’ufficio di stato civile del comune di ultima residenza, il ricorrente si era visto rigettare l’istanza con la motivazione che sarebbe stato necessario un intervento del tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 36, co. 4, della Legge 4 maggio 1984, n. 183 (Diritto del minore ad una famiglia).

Diversamente, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto di dover accogliere il ricorso, e ciò sulla base di tre ragioni. Anzitutto, sotto il profilo processuale il ricorso deve inquadrarsi nelle norme della Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che consentono l’immediata efficacia dei provvedimenti stranieri di adozione. In secondo luogo, la Corte afferma che un provvedimento di adozione rilasciato a favore di una coppia dello stesso sesso non può essere contrario all’ordine pubblico internazionale, con ciò seguendo l’orientamento della Corte di Cassazione (sent. 30 settembre 2016, n. 19599). In terzo luogo, viene effettuata la classica valutazione della conformità della soluzione al preminente interesse del bambino, come prescrive l’art. 57 della Legge 184/1983. (more…)

Obiezione di coscienza e molto altro, nel ricordo di Stefano Rodotà: pubblicato il fasc. 1/2017 di Genius

È  stato pubblicato il fasc. 1/2017 di Genius – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. La Rivista ospita, in questo numero, un Focus tematico, curato da Alexander Schuster, su Coscienza, religione e non-discriminazione e alcuni interventi e commenti su temi specifici.

Il Fascicolo si apre con il ricordo di Stefano Rodotà, che era (e resterà) membro della Direzione scientifica della Rivista, che ha seguito fin dalla sua nascita e ha costantemente ispirato con le sue parole ed il suo insegnamento. A lui il Fascicolo è dedicato, con nostalgia e profonda gratitudine.

Il Focus, introdotto dal curatore, affronta il tema alla luce delle più recenti evoluzioni della legislazione e della giurisprudenza, con particolare riguardo all’intersezione tra rivendicazione del diritto all’obiezione di coscienza e principio di non discriminazione, specie in relazione ai temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. In quest’ottica, al contributo di Andreas Yannaros – che ricostruisce gli itinerari della giurisprudenza europea sul punto – si affiancano quelli di Federica Grandi e Roberto Toniatti, dedicati al rapporto tra obiezione di coscienza e unione civile tra persone dello stesso sesso, e quello di Laura Calafà, relativo invece all’intreccio problematico tra orientamento sessuale e rapporto di lavoro alle dipendenze di organizzazioni di tendenza.

Nella sezione Commenti, segnaliamo invece i tre contributi di Ilaria Rivera, Alessandra Viviani e Giovanni Galasso, dedicati ai più recenti orientamenti della giurisprudenza europea e interna in tema di omogenitorialità e rapporti familiari di fatto. Nella sezione Interventi, è infine pubblicato un contributo di Anna Lorenzetti sulla condizione delle persone transgeneri detenute in carcere.

La rettificazione di sesso: criticità persistenti

di Alexander Schuster*

 

 

Questo lavoro preliminare indaga la prassi applicativa dopo le due importanti sentenze del 2015 della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale sulla riattribuzione del genere anagrafico, le quali hanno statuito che l’intervento chirurgico non è una condizione necessaria. Tramite l’analisi di diversi provvedimenti emessi, l’Autore mostra come l’interpretazione della legge n. 164/1982 sia ancora pesantemente influenzata da un approccio patologico e, nella migliore delle ipotesi, medico all’identità di genere. Nonostante spesso si affermi di muovere dalla prospettiva dei diritti fondamentali, i giudici si rifanno quasi esclusivamente alle consulenze mediche e all’aspetto fisico. Così facendo, rifiutano di adottare un approccio rispettoso dell’autodeterminazione e dell’identità personale di ognuno. Lo scritto offre alcuni suggerimenti su come i giudici dovrebbero ricollocare il diritto in gioco in un quadro più ampio e conseguentemente ridefinire gli elementi di prova utili ad accertare l’identità delle persone.

em>This working paper addresses the law in action after the two leading judgments of 2015 by the Italian Supreme Court and Constitutional Court on legal gender reassignment, when both stated that surgery is not a requirement. By reviewing real judicial orders and judgments, the Author shows how the interpretation of the law no 164/1982 is still heavily influenced by a pathological and at best a medical approach to gender identity. Despite affirming prominently a fundamental rights perspective, judges rely almost exclusively on medical expertise and on physical appearance. They so refuse to take an approach respectful of self-determination and one’s personal identity. The paper suggests how judges should reconceptualise the framework of the right at stake and consequently redefine the evidence necessary to ascertain one’s identity.

*Progetto Biodiritto, Università di Trento

 

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Riconoscimento dell’atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito. Nota a Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878.

di Stefania Stefanelli*

 

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla rettificazione o sostituzione dell’atto di nascita formato all’estero con indicazione di due madri, originariamente trascritto nei registri dello stato civile italiano come figlio della sola partoriente (Cass., sentenza n. 14878 del 26 ottobre 2016, depositata il 15 giugno 2017) . La fattispecie oggetto del giudizio si distingue da quella cui la stessa prima sezione dedicò la decisione n. 19599/2017 in quanto difetta qualsiasi legame biologico tra il bambino e la seconda madre, legata alla partoriente da matrimonio celebrato all’estero.

Al pari del richiamato precedente e di Cass. 12962/2017, in tema di adozione in casi particolari del figlio del/la partner, il Collegio ribadisce che non si tratta di questione da sottoporre alle sezioni unite per il solo fatto di riferirsi a diritti fondamentali o a questioni nuove, spettando la funzione nomofilattica anche alle sezioni semplici.

Ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo, in materia di volontaria giurisdizione, in quanto provvedimento privo di specifico rimedio, avente carattere decisorio e definitivo, incidenza su diritti soggettivi attinenti allo status ed all’identità delle persone, la Corte principia l’esame del merito affrontando “seppur incidentalmente”, la questione della contrarietà o meno all’ordine pubblico del matrimonio o della convivenza tra persone dello stesso sesso, e la risolve ricordando il proprio orientamento che, superata la nozione di inesistenza, ha concluso per l’inefficacia del matrimonio same sex celebrato all’estero (Cass. 4184/2012).

Unione civile e adozione coparentale

Si apre di seguito il primo dei passaggi della motivazione degni di particolare rilievo, essendo questa la prima occasione in cui la Corte si pronuncia ex professo circa la compatibilità della l. 76/2016, istitutiva dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, con la disciplina della filiazione: i precedenti citati avevano, invece, evitato di statuire in merito al comma 20 della legge, perché non applicabile ratione temporis.

Ritiene il Collegio che, in ragione dell’esclusione della disciplina delle adozioni dalla clausola di equivalenza di cui al primo periodo del citato comma 20, “non si potranno (more…)

La vita non si ferma: l’unione civile, la famiglia, i diritti dei bambini

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo, con un breve commento, le due sentenze con le quali il Tribunale per i minorenni di Bologna ha disposto l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 a favore di due minori, nei confronti del partner omosessuale del genitore genetico. 

A poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 e dalla pronuncia con la quale la prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’innovativo orientamento inaugurato dal Tribunale per i minorenni di Roma nel 2014, continua a farsi strada, nel nostro ordinamento, la tutela dei figli e delle figlie nati, accolti e cresciuti in famiglie omogenitoriali attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari, pure a seguito dello stralcio della disposizione che, nell’originario testo del disegno di legge sulle unioni civili, mirava a novellare l’art. 44, lett. b) della legge n. 184/1983, estendendo alle parti dell’unione civile l’istituto dell’adozione del figlio del coniuge, ivi disciplinato. Dopo le pronunce della Corte d’Appello di Torino e di Milano, e la recentissima decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia, arriva anche da Bologna una ulteriore conferma della possibilità di applicare l’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 nel caso di adozione del figlio del partner omosessuale. (more…)

La svolta tedesca imprime un’accelerazione anche in Italia: alcune ipotesi sul percorso e i tempi verso il matrimonio egualitario

di Marco Gattuso

La caduta del muro di Berlino.

Con la scelta della Germania di aprire il matrimonio alle coppie dello stesso sesso l’Italia resta dunque l’unico grande paese occidentale a mantenere la discriminazione matrimoniale nei confronti delle persone omosessuali: Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito (Irlanda del nord esclusa), Canada e Spagna hanno rimosso ogni discriminazione nell’accesso al matrimonio civile.
Nel 2005 la svolta fu impressa, come si ricorderà, dalla Spagna di Zapatero. Prima di allora solo quattro stati al mondo avevano aperto il matrimonio (Olanda e Belgio, con legge; Sudafrica e Massachusetts, per sentenza delle corti supreme). La scelta spagnola ebbe un’enorme risonanza globale, per l’importanza del paese e per la sua fortissima tradizione cattolica, e (come espressamente auspicato in varie interviste da Zapatero) ebbe un effetto domino, trascinando con se molti paesi latini e cattolici, passando per la Francia e il Regno Unito e sino alla “decisione più importante” (così titolammo su Articolo29) della corte suprema americana del giugno 2015 che rimosse il divieto di matrimonio in tutti gli stati dell’Unione.
Dunque in soli dieci anni il quadro è cambiato radicalmente e si è, anzi, ribaltato: la chiusura del matrimonio alle sole coppie eterosessuali è oggi una scelta di minoranza, che interessa in Occidente un solo grande paese, l’Italia.
La “caduta del muro di Berlino” del 30 giugno 2017 potrebbe avere nei prossimi mesi e anni un impatto analogo alla svolta spagnola di dodici anni fa. La Germania esercita difatti una grande influenza culturale, prima che politica ed economica, su un gran numero di paesi europei e la sua dottrina giuridica è, da almeno un secolo, una delle più accreditate e studiate in Italia e nel mondo. Soprattutto, con la scelta di ieri va definitivamente in frantumi il cd. “modello tedesco” e con esso l’illusione che vi fosse una alternativa credibile all’affermazione del principio di uguaglianza.
La vera novità di questa svolta é, inoltre, che l’Italia difficilmente potrà evitare di esserne investita e travolta. Non solo perché i (more…)