Archivi mensili: gennaio 2017

Verso la parità di trattamento: guida alla lettura della disciplina di attuazione della legge sulle unioni civili

di Angelo Schillaci*

Sono stati pubblicati oggi, sulla Gazzetta Ufficiale, i tre decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge n. 76/2016. I decreti, che entreranno in vigore l’11 febbraio, una volta decorso l’ordinario periodo di vacatio legis, accolgono tutte le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari e sono relativi rispettivamente alle modifiche dell’ordinamento dello stato civile in materia di costituzione e registrazione dell’unione civile, al coordinamento delle norme di diritto internazionale privato con il nuovo istituto dell’unione civile ed infine all’introduzione di specifiche norme di adeguamento in materia penale.

Prima di entrare nel dettaglio delle novità recate dai singoli decreti, è bene osservare che la disciplina attuativa mostra una chiara linea di tendenza del legislatore delegato, sotto almeno due profili.

Da un lato, infatti, il Governo è intervenuto unicamente laddove l’adeguamento dell’ordinamento appariva strettamente necessario, lasciando impregiudicata, in tutti gli altri ambiti di disciplina, la piena operatività della clausola di equivalenza recata dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016. A tale proposito, solo per fare un esempio, si pensi alla mancata modifica espressa dell’art. 5 della legge n. 91/1992, in tema di acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio: la scelta di non intervenire puntualmente su tale disposizione si spiega unicamente alla luce della piena operatività, in materia, del comma 20, con la conseguenza che, a seguito della costituzione dell’unione civile e al verificarsi delle condizioni richieste dallo stesso art. 5 (due anni di legale residenza in Italia o tre anni di matrimonio, in caso di residenza all’estero), lo straniero unito civilmente con cittadino italiano potrà ottenere la cittadinanza italiana. Il rapporto tra i decreti attuativi e il comma 20 della legge, peraltro, è stato declinato in termini analoghi dalla Commissione Giustizia del Senato che, nei pareri resi lo scorso novembre, ha sottolineato che la disciplina attuativa “deve ritenersi integrativa, e non sostitutiva […] di quanto autonomamente disposto dall’articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che pone una generale clausola di equivalenza tra matrimonio e unione civile tra persone dello stesso sesso, in funzione antidiscriminatoria ed in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione” e che tale conclusione “discende dallo stesso tenore testuale del comma 28 che, nel porre i criteri di delega, espressamente lascia salve le ulteriori disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76”; con riferimento specifico alla mancata modifica dell’art. 5 della legge sulla cittadinanza, poi, nel parere sullo schema di decreto legislativo in materia internazionalprivatistica si legge espressamente che “l’applicazione di tale disposizione all’unione civile tra persone dello stesso sesso discende per effetto immediato dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016”.

D’altro canto, nei casi in cui si è reso necessario un esplicito intervento di adeguamento normativo, il contenuto del medesimo rivela la chiara intenzione del legislatore delegato di assicurare all’unione civile un trattamento quanto più possibile modellato su quello riservato alle coppie coniugate, riducendo al minimo le differenze di disciplina rispetto al matrimonio. Tale intenzione appare, peraltro, armonica con la portata sistematica della legge n. 76/2016 la quale, pur differenziando il riconoscimento della vita familiare omosessuale sul piano formale – con l’introduzione di un istituto distinto dal matrimonio e riservato alle coppie omosessuali, con rilevanti differenze, specie sul piano della (mancata) disciplina dei rapporti di filiazione – tenta allo stesso tempo di assicurare il pieno rispetto dell’art. 3 Cost. (richiamato peraltro dal comma 1 della medesima legge n. 76) e dunque la parità di trattamento. In altre parole, come già ritenuto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nel suo parere del 12 maggio 2015, e sostenuto dalla dottrina, il differente fondamento costituzionale dei due istituti (art. 2 per l’unione civile, art. 29 per il matrimonio) non autorizza ingiustificate ed irragionevoli disparità di trattamento tra coppie coniugate e coppie unite civilmente, giacché non contrasta con il sistema costituzionale l’introduzione di un nuovo istituto di riconoscimento della vita familiare, distinto dal matrimonio ma su questo pacificamente modellato. (more…)

Passo dopo passo, il diritto si avvicina alla vita: la Corte d’Appello di Milano ordina la trascrizione dell’atto di nascita di due gemelli nati grazie alla gestazione per altri

 

di Angelo Schillaci*

Pubblichiamo il decreto, depositato il 28 dicembre 2016, con il quale la Corte d’Appello di Milano ha ordinato la trascrizione di un atto di nascita, formato in California, relativo a due minori, nati da parto gemellare a seguito di ricorso alla gestazione per altri, e legati geneticamente ad una stessa donatrice di ovocita – diversa dalla portatrice – e, rispettivamente, ai due padri. La trascrizione dell’atto di nascita era stata negata dall’Ufficiale di stato civile del Comune di Milano, con decisione confermata dal Tribunale. In particolare, l’originario diniego di trascrizione era stato motivato sulla base della circostanza che la diversa paternità genetica dei gemelli, unita al parto gemellare, lasciava supporre il ricorso alla gestazione per altri (mai negato, tuttavia, dai padri reclamanti), con conseguente contrarietà dell’atto di nascita all’ordine pubblico, per elusione dell’art. 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 che, come noto, vieta – in Italia – il ricorso alla gestazione per altri.

Il caso presenta tratti non dissimili da altri già risolti in senso favorevole dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza interna e sovranazionale. Come noto, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire dalle decisioni Mennesson e Labassee contro Francia, ha chiarito che il ricorso alla gestazione per altri non può incidere negativamente sul riconoscimento giuridico del legame parentale tra il minore ed il genitore genetico, dovendosi assicurare in ogni caso la protezione del diritto del minore all’identità personale e sociale ed il suo superiore interesse, che verrebbe ad essere pesantemente leso dal mancato riconoscimento del legame (ad esempio, sul piano della certezza dei rapporti giuridici, dei diritti ereditari, ma anche dell’acquisto della cittadinanza e del godimento di una serie di diritti fondamentali, tra cui quello alla circolazione). Già in precedenza, peraltro, non erano mancate alcune decisioni di Tribunali italiani che, in casi di coppie eterosessuali o di padri singoli che avevano fatto ricorso alla g.p.a., avevano riconosciuto il legame con il padre genetico (ad es. Trib. Forlì, 25.10.2011; Trib. Napoli, 1.7.2011) ma anche, in un caso (App. Bari, 15.3.2009), con la madre intenzionale.

Allo stesso tempo, l’iter argomentativo del decreto in esame presenta talune peculiarità che meritano di essere (more…)

Tar Lombardia: perché le celebrazioni delle unioni civili e dei matrimoni debbono essere uguali

di Marco Gattuso

Pubblichiamo la decisione del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, del 29 dicembre 2016, sulle modalità di costituzione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso, con cui è stata dichiarata l’illegittimità di una delibera del Comune di Stezzano, del 27 settembre 2016, nella parte in cui disponeva che le unioni civili fossero costituite in una stanza, adiacente all’ufficio anagrafe, diversa dalla sala di rappresentanza del municipio riservata alla celebrazione dei matrimoni civili.
La sentenza é particolarmente importante in quanto rappresenta la prima decisione di merito sulla celebrazione del rito (dopo il provvedimento cautelare del TAR Veneto, di cui abbiamo dato conto poche settimane fa) e contribuisce in modo univoco a delineare il quadro conseguente all’approvazione della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Com’è noto, nei primi mesi di vigore della legge e nelle more dell’emanazione da parte del governo dei definitivi decreti attuativi (che dovrebbero arrivare entro il 5 marzo), mentre la stragrande maggioranza dei comuni ha preso atto che la legge estende alle unioni civili tutte le leggi ed i provvedimenti amministrativi (quindi anche quelli comunali) in materia di matrimonio, ed hanno dunque correttamente applicato alle unioni le delibere adottate per i matrimoni, alcuni sindaci, invero assai pochi e tutti di una determinata area politica, hanno tentato di emanare disposizioni”speciali” in materia di unioni civili, differenziandone il trattamento rispetto al matrimonio.
La sentenza del Tar della Lombardia, che accoglie il ricorso proposto dagli avvocati di Rete Lenford, Avvocatura per i diritti lgbti, chiarisce oggi quanto era in verità chiarissimo nella legge e indiscusso in dottrina, e fa giustizia di ogni tesi “riduzionista” o scettica, diretta a mettere in dubbio la perfetta equivalenza giuridica fra matrimonio e unione civile. Com’è noto, infatti, il legislatore con la cd. “clausola generale di equivalenza” di cui al comma 20 (un potente dispositivo che non era previsto neppure nella legge tedesca sul partenariato di vita, che pure é stata assunta quale modello della legge italiana) ha stabilito che matrimonio e unione civile siano sottoposti alla medesima disciplina ed abbiano gli stessi effetti, salvo che per alcune disposizioni di dettaglio contenute nel codice civile (per lo più relative ad istituiti arcaici come le pubblicazioni, il matrimonio inconsumato, l’errore sulle deviazioni sessuali, il matrimonio riparatore per i minorenni, la separazione, il cognome del marito imposto quale cognome della famiglia) e salvo che per la presunzione di concepimento (evidentemente ritenuta, nella sua regolamentazione codicistica, troppo legata alla presunzione di una procreazione mediante rapporto sessuale fra i coniugi) ed alle norme riferite ai coniugi contenute nella legge sulle adozioni (il noto “dazio” pagato ad una componente della maggioranza, salva comunque l’indicazione che “resta fermo” quanto già “consentito”).
La decisione del giudice amministrativo, richiamato tale chiaro quadro normativo, si contraddistingue peraltro per diversi, interessanti, aspetti.
Fra i tanti argomenti sviluppati dalle difese dei ricorrenti, il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha correttamente ritenuto rilevante esclusivamente quello fondato sul mancato rispetto del disposto del comma 20 della L. 76/2016. In forza di tale disposizione, infatti, è stato recepito dal legislatore ordinario il principio di non discriminazione e di parità di trattamento fra le coppie omosessuali che (more…)