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Osservazioni sulla costituzione delle unioni civili, a cura di ARTICOLO29

Con l’entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n. 76 istitutiva delle unioni civili fra persone dello stesso sesso, i cittadini e le cittadine sono divenuti titolari di diritti soggettivi, tutelabili anche in sede giudiziaria. Ai sensi del comma 35, infatti, le disposizioni contenute ai commi 1-34 della legge “acquistano efficacia” a partire dalla data di entrata in vigore della legge (dunque già dal 5 giugno 2016).

I commi 28 e 34 della legge prevedono decreti attuativi, fra cui un “decreto-ponte” contenente le prime disposizioni transitorie per la tenuta degli archivi dello stato civile da emanarsi entro trenta giorni (tale ultimo termine è già scaduto il 5 luglio 2016).

L’esercizio di diritti soggettivi, tuttavia, ovviamente non è condizionato né resta sospeso sino all’emanazione dei decreti attuativi.

Risultano peraltro già casi di costituzione di unioni civili o annunci di istanze in questo senso.

Si pone pertanto il problema di verificare e chiarire le modalità di costituzione delle prime unioni civili, nonché della loro iscrizione e annotazione nei registri dello stato civile, così come si desumono dal testo di legge.

ARTICOLO29 ha preparato dunque alcune osservazioni al fine di chiarire diritti, doveri e procedure così come si desumono dalla legge.

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