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La Corte d’Appello di Napoli ordina la trascrizione delle adozioni legittimanti di due figli di coniugi omosessuali

image(A.S.) Pubblichiamo (omettendo solo i nomi dei minori e gli indirizzi, ma non i nomi delle mamme, su espressa richiesta delle stesse, che non vogliono risultare “anonime”) l’ordinanza, depositata il 5 aprile 2016, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di due sentenze francesi che hanno disposto l’adozione – “piena e legittimante” ai sensi dell’ordinamento del luogo – dei figli della coniuge a favore di ciascuna madre richiedente. La decisione aggiunge un tassello importante al complesso mosaico della tutela dell’omogenitorialità nel nostro ordinamento, perdurando l’inerzia del legislatore sul punto. Rispetto al precedente costituito da App. Milano, 16 ottobre 2015, n. 2543, si tratta, per la prima volta, di trascrizioni concernenti una fattispecie di adozione coparentale incrociata, in coppia omosessuale coniugata in Francia e che ha ottenuto, peraltro, la trascrizione del matrimonio in Italia. Entrambe le madri hanno infatti ottenuto, in Francia, l’adozione coparentale del figlio biologico della coniuge, domandandone poi la trascrizione all’ufficiale dello stato civile italiano. Di fronte al rifiuto di quest’ultimo, motivato sulla base del rilievo che “le sentenze di adozione richiamavano «come evento relativo alla filiazione” il matrimonio dei genitori […] improduttivo di effetti in Italia», perché contratto tra persone dello stesso sesso”, le due madri adivano la Corte di Appello di Napoli per sentir dichiarare l’illegittimità del rifiuto, con contestuale ordine di trascrizione all’ufficiale dello stato civile.
In aggiunta alla peculiarità della fattispecie, la decisione si segnala, nel merito, per alcune importanti affermazioni.
Con riferimento all’individuazione della disciplina applicabile, la Corte d’Appello di Napoli esclude che possa trovare applicazione nella fattispecie de qua la vigente normativa in tema di adozioni internazionali: trattandosi infatti di domanda di trascrizione di due sentenze di adozione “nazionale” francese, ritiene la Corte che più correttamente debba farsi applicazione della legge n. 218/95 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), ed in particolare dei suoi articoli 65 e 66, relativi al riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri, con conseguente esclusione della competenza del Tribunale per i minorenni. Tale affermazione non è senza importanza, se solo si considera che, ancora di recente, la Corte costituzionale, investita – in fattispecie parzialmente analoga – di questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge n. 184/83 (relativi all’efficacia dei provvedimenti di adozione di minori stranieri, pronunciati all’estero), ha dichiarato l’inammissibilità della questione perché il giudice rimettente “ha erroneamente trattato la decisione straniera come un’ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero (cosiddetta adozione internazionale), mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera” (così il comunicato stampa diffuso al termine della Camera di consiglio del 24 febbraio 2016; le motivazioni dell’ordinanza non sono ancora state depositate).
Dalla dichiarata applicabilità degli artt. 65 e 66 della legge n. 218/95 consegue che all’ufficiale di stato civile e, se del caso, al giudice adito in sede di impugnazione del diniego di trascrizione, compete unicamente verificare che il provvedimento di cui si richiede la trascrizione produca effetti nell’ordinamento in cui è stato pronunciato e non sia contrario all’ordine pubblico.
Particolarmente interessanti, allora, le motivazioni che la Corte di Appello di Napoli adduce per escludere la contrarietà all’ordine pubblico del provvedimento francese di adozione coparentale legittimante. In primo luogo, il concetto di “ordine pubblico internazionale”, rilevante nella specie, è ricostruito dalla decisione attraverso il riferimento deciso alla “sinergia che proviene dall’interazione delle fonti sovranazionali con quelle nazionali”, la cui importanza è decisiva in un sistema di protezione dei diritti plurale e articolato su più livelli, quale quello europeo. Da ciò discende, prosegue la decisione, “l’apertura internazionalista del concetto di ordine pubblico” e non può essere revocata in dubbio l’incidenza degli strumenti sopranazionali di protezione dei diritti “sull’individuazione del limite di recepimento della norma straniera, partecipe di ordinamento anch’esso soggetto a quel sistema di fonti”. Proprio dalla considerazione della costellazione normativa integrata (interna/internazionale/sopranazionale) deriva che “non vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale contrario all‟ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello stesso sesso”, con la significativa precisazione che la valutazione della corrispondenza dell’adozione all’interesse superiore del minore spetta unicamente all’autorità straniera che l’ha pronunciata, con esclusione di qualunque valutazione discrezionale, in merito, da parte dell’autorità nazionale (amministrativa o giurisdizionale) che provveda alla trascrizione.