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Cosa c’è nella legge sulle unioni civili: una prima guida

di Marco Gattuso*

 

Ecco il “Maxiemendamento”.
Con il voto di fiducia di oggi si chiude di fatto questo lungo e travagliato iter della legge Cirinnà. Salvo imprevisti (che la politica italiana non ci ha fatto mancare..) l’approvazione anche dell’altra Camera dovrebbe essere, di fatto, scontata.
È stato un percorso complicato e pieno di ostacoli. Questo portale non è la sede giusta per commentare i controversi passaggi politici delle ultime settimane. É, invece, la sede idonea per analizzare il testo della legge, per constatare come il testo contenga alcune cose davvero inaccettabili, altre meno rilevanti, altre addirittura risibili.

1. In primo luogo.

É inaccettabile che nel 2016, undici anni dopo la legge Zapatero e dopo quel che è successo in tutto il mondo occidentale, in parlamenti a noi vicini come quelli di Londra e Parigi, dopo la sentenza della Corte suprema americana, dopo il referendum irlandese, e tante altre vicende che abbiamo avuto modo di seguire e commentare in questo sito, una classe politica che non possiamo non definire provinciale e, almeno in parte, bigotta, non abbia posto fine alla discriminazione matrimoniale nei confronti della minoranza omosessuale.
È davvero inaccettabile, soprattutto, che la mancanza di volontà e capacità politica sia stata nascosta dietro l’alibi di insussistenti vincoli costituzionali. La Costituzione italiana, la Costituzione antifascista, non ha nulla di meno di quella spagnola, di quella francese o di qualsiasi altro Paese occidentale ed avrebbe consentito (e, ad avviso di scrive, avrebbe anzi imposto) di assicurare piena uguaglianza.
É ancora depositata in Senato una legge semplice, di poche righe, intitolata “Norme contro la discriminazione matrimoniale”. É una legge di poche parole. Perché quando le cose sono giuste e razionali, spesso sono anche semplici.
É stata prodotta, invece, una legge lunga, cavillosa, prolissa, complicata, che assicura alle coppie gay e lesbiche tutti i diritti del matrimonio ma di fatto prosegue nella strada del cd “separate but equal“.
Questa legge non appaga le istanze di uguaglianza. Non ci porta nel novero dei Paesi più civili.
Se qualcosa di buono è comunque accaduto, sta nel rianimarsi del movimento per i diritti civili, nella crescita della consapevolezza -nel Paese, nell’opinione pubblica, nel mondo accademico, nei tribunali, nella classe forense, e, soprattutto, nelle stesse persone omosessuali- della necessità di proseguire in fretta il viaggio verso la piena uguaglianza.
Credo che di questo ci avvedremo presto nella vita d’ogni giorno, nelle piazze ed anche nelle sentenze dei nostri giudici.

2. In secondo luogo.

È del tutto inaccettabile che in un Paese democratico e che si richiama ai valori occidentali non sia stato possibile mettere nero su bianco il principio del diritto dei bambini al riconoscimento giuridico della relazione con i propri genitori.
Non è stato possibile confermare una cosa così banale come la necessità di tutelare il superiore interesse dei bambini, di tutti i bambini, anche quelli con due mamme e due papà.
Il nostro portale si é battuto per questo, e la risposta al nostro appello, strabiliante per la qualità delle adesioni, prima ancora che per la quantità, ci ha confermato quanto tale esigenza sia ormai un dato del tutto acquisto nella parte più colta ed informata del Paese.
Si trattava, come abbiamo detto, di una “garanzia minima”. Sarebbe stato molto meno di un pieno riconoscimento della piena legittimità della genitorialità a prescindere dall’orientamento sessuale, ma sarebbe stato un passo avanti.
La politica, invece, ha abdicato, lasciando in tutta evidenza la palla ai giudici.
Con l’espressione “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, una disposizione che non ha alcuna altra spiegazione e funzione se non quella di avallare il percorso giurisprudenziale apertosi negli ultimi due anni, la politica manda un chiaro segnale ai nostri giudici, ma al contempo abdica alla propria funzione di interprete della realtà sociale. Il Parlamento rinuncia dunque a rappresentare il Paese reale. L’annunciato rinvio a future riforme in materia di adozione non ha alcuna credibilità e lascia il tempo che trova. Se la politica avesse avuto la capacità di stare al passo coi tempi lo avrebbe dovuto fare adesso.
Resta una considerazione: i diritti dei bambini non aspettano d’essere “concessi” dalla politica, ma ci sono, esistono e sono riconosciuti dalle corti in quanto diritti fondamentali ed incoercibili della persona.
É bene chiarire che con l’approvazione dell’art. 5 nulla sarebbe cambiato, poiché la procedura prevista sarebbe stata in tutto identica (per modalità, tempi, costi) a quella già ammessa dai giudici minorili. Poco o nulla cambia dunque per le famiglie arcobaleno, che da oggi possono rivolgersi semmai con ancor più fiducia alla magistratura, ma la figuraccia per il legislatore è davanti agli occhi di tutti: il Parlamento italiano è, fra i Paesi occidentali, l’unico a non avere introdotto la stepchild adoption (o misure ancor più avanzate).
Non è dunque un caso che la legge venga approvata mentre fuori dalla finestra del Senato un popolo, proprio il popolo che da quarant’anni attende questa legge, grida “vergogna, vergogna”.

3. Tutti i diritti.

Per il resto, vengono riconosciuti tutti -ma proprio tutti- i diritti del matrimonio, nessuno escluso.
Dai diritti patrimoniali all’eredità compresa la legittima, dal diritto al mantenimento ed agli alimenti al diritto alla pensione di reversibilità, dal ricongiungimento familiare alla cittadinanza italiana per lo straniero unito civilmente, dal congedo matrimoniale a tutte le prerogative in materia di lavoro, dagli assegni familiari a tutte le disposizioni fiscali, dalla disciplina sui carichi di famiglia alle imposte di successione e donazione, dall’impresa familiare alle numerose norme del codice civile in materia di contratti, prescrizione ed altro, dalle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari ai punteggi per i concorsi e i trasferimenti, dai trattamenti pensionistici, assicurativi e previdenziali al diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute e le opportunità terapeutiche, dalle decisioni sulla salute in caso di incapacità, alle decisioni in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sui funerali, dal trattamento dei dati personali all’amministrazione di sostegno ed alla 104, dai diritti in materia penitenziaria alle numerose norme in materia di diritto e di procedura penale. E così via.
Insomma tutti, tutti i diritti conseguenti al matrimonio sono previsti anche per le coppie unite civilmente.
Non c’è molto da aggiungere sotto questo profilo: fatta salva la -assai dolente- materia della filiazione, la legge elimina in un sol colpo qualsiasi discriminazione fra coppie eterosessuali e coppie omosessuali.
Per quanto concerne i diritti conseguenti all’unione, uguaglianza è fatta.

4. Le differenze rispetto al matrimonio

Nel vano tentativo di differenziare famiglie e famiglie, la legge prevede tuttavia alcune differenze di regolamentazione.
Va detto subito che al di la delle intenzioni di qualcuno, si tratta di differenze del tutto irrilevanti e che in parte lasciano spazio anche il sorriso.
Vediamole.

4.1. Divorzio breve
Lo scioglimento dell’unione civile, innanzitutto, avviene senza il lungo periodo di separazione (da sei mesi ad un anno) imposto ai coniugi eterosessuali. Dopo soli tre mesi da una semplice dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile, con una celerità che ricorda quanto peraltro accade per il matrimonio in quasi tutti gli altri Paesi europei, sarà possibile iniziare la procedura di divorzio con l’applicazione delle stesse norme del divorzio in sede matrimoniale.
Facile immaginare che da domani si apra la questione della legittimità non delle unioni civili, ma delle lungaggini dello scioglimento del matrimonio. Le coppie eterosessuali coniugate, che accedono a diritti identici alle coppie gay e lesbiche, per arrivare al divorzio debbono attraversare il calvario della separazione: tra non molto qualcuno si chiederà cosa giustifichi questo anacronistico appesantimento procedurale.

4.2. Matrimonio inconsumato
La disciplina del divorzio non prevede, poi, l’ipotesi assai arcaica del “matrimonio inconsumato” prevista dalla Legge n. 898 del 1970, fattispecie che oggigiorno appare piuttosto bizzarra, posto che l’ipotesi di due soggetti che contraggano una unione civile (ma anche un matrimonio) senza avere mai avuto rapporti sessuali sino al giorno della celebrazione appare, tutto sommato, piuttosto inverosimile.

4.3. Cognome della famiglia
Mentre nel matrimonio continua ad essere imposto alla moglie ed ai figli il cognome del marito, evidente retaggio patriarcale, nell’unione civile le parti stabiliscono liberamente il cognome della famiglia.
Sappiamo che la Consulta da anni ha rilevato l’incompatibilità con la Costituzione della disciplina del cognome nel matrimonio, non dichiarando l’illegittimità soltanto perché manca una disciplina alternativa, spettando al Legislatore di regolamentarla.
Ora la regolamentazione alternativa c’è: la Corte, in ipotesi, potrebbe persino dichiarare illegittima la disciplina del cognome nel matrimonio, imponendo l’applicazione di quella prevista per le unioni civili.

4.4. Le regole dell’amore
Per le parti dell’unione civile non si avrà obbligo di fedeltà.
Non si tratta di una discriminazione, ma della presa d’atto che una regolamentazione del diritto di famiglia scritta nel 2016 può abbandonare una norma che appare come il retaggio di una impostazione arcaica. L’obbligo di fedeltà sessuale era connesso un tempo a quella norma del codice penale che puniva solo la donna adultera e non l’uomo. É legato ad una concezione illiberale del diritto: la legge regolamenti gli obblighi di mantenimento, di assistenza fra le parti, ma si lasci stabilire alle parti, e non alla Legge, in cosa consista una relazione d’amore, quali ne siano i caratteri essenziali e quali le modalità. La fedeltà nulla ha a che fare con la stabilità del rapporto ed in nulla, ma proprio nulla, rileva rispetto alla capacità genitoriale della persona, tant’è che la violazione dell’obbligo coniugale di fedeltà non ha e non deve mai avere la minima incidenza rispetto all’affidamento dei figli.
Lasciare dunque la definizione delle regole della relazione d’amore alle stesse parti del rapporto, é cosa sana e del tutto condivisibile. Anche qui, la nuova legge sulle unioni civili svela, semmai, le debolezze della regolamentazione matrimoniale rispetto ad un moderno approccio al diritto di famiglia.

4.5. Lungaggini procedurali
La celebrazione dell’Unione civile avverrà solennemente in Comune, con modalità analoghe al matrimonio, ma viene abbandonata la burocratica procedura delle pubblicazioni, arcaico appesantimento del tutto privo di qualsiasi utilità nell’epoca di ben più incisive modalità di comunicazione delle informazioni.
Anche qui la novità legislativa pone forse in risalto la necessità di aggiornare le norme che regolano la procedura di costituzione del vincolo matrimoniale.

4.6. Mutamento di sesso
Il cambiamento di sesso tanto in corso di matrimonio che in corso di unione civile comporta l’automatico scioglimento del vincolo, ma nel caso in cui le due parti vogliano restare unite la legge contiene una disposizione irragionevole in quanto priva di qualsiasi ratio, e pertanto ad avviso di chi scrive illegittima: mentre il matrimonio si trasforma direttamente in unione civile, nel caso dell’unione civile sarà necessario celebrare il matrimonio subito dopo la rettificazione anagrafica.

4.7. Matrimoni celebrati all’estero
I matrimoni fra persone dello stesso sesso celebrati all’estero verranno riconosciuti in Italia come unioni civili. La soluzione (prevista dalla legge tedesca e da altre leggi sulle registered partnership) sarà messa certamente a dura prova visto il grandissimo numero di paesi che hanno aperto il matrimonio e le delicate questioni attinenti al mantenimento dello status in ipotesi di circolazione nell’ambito della Unione Europea. Una cosa va detta, comunque: il fatto che i matrimoni celebrati all’estero si “trasformino” automaticamente in unioni civili, rileva senza alcun possibile dubbio che i due istituti partecipano senz’altro della medesima natura giuridica.

5. Trascrizione di certificati di nascita e adozioni

Anche con riguardo alle relazioni genitoriali quella del trasferimento degli status è materia foriera di ulteriori complicazioni. La questione non viene toccata dalla legge e qui molto dovranno lavorare i nostri tribunali: qui si annidano difatti molte delle questioni più interessanti in materia di riconoscimento dell’omogenitorialità. Daranno ancora filo da torcere e riserveranno non poche sorprese.

6. Nuove famiglie

E arriviamo all’ultimo punto.
Le famiglie arcobaleno, le famiglie formate dalle coppie gay e lesbiche e dai loro (eventuali) figlie e figli non hanno bisogno di un riconoscimento del Legislatore per essere apprezzate come famiglie. Famiglie lo sono al di sopra ed al di la della volontà dei parlamentari, poiché l’essere famiglia attiene ad una realtà pregiuridica, che il diritto deve solo riconoscere.
Non si può non evidenziare, comunque, come nella legge la natura familiare delle famiglie gay e lesbiche venga oggi espressamente e formalmente riconosciuta, attraverso l’univoco uso dell’espressione “vita familiare”. Non che ci fossero dubbi. Come detto é evidente che le coppie gay e lesbiche formano famiglia, ma il fatto che adesso lo dica anche la legge segna certamente un passaggio storico che non può essere sottovalutato e che nessuno potrà più ignorare.

7. In conclusione
Insomma, oggi il Senato vota quella che è senz’altro la più importante riforma del diritto di famiglia dopo quella del 1975.
La vota con una procedura, diciamo, piuttosto peculiare, quella della fiducia governativa, con una maggioranza a dir poco sorprendente e dopo un iter parlamentare a dir poco bizzarro.
Ma come detto non é questo il luogo per giudizi politici.
Ciò che qui interessa é che un pezzo di Paese, sinora ignorato, acquisti finalmente cittadinanza. Una cittadinanza che nonostante tutto resta ancora monca, incompiuta.
Ma la Storia non si ferma qui. Da domani mattina racconteremo come queste famiglie, vere società naturali fondate sull’amore e la solidarietà reciproca, non meritano d’essere escluse dalla copertura costituzionale di cui all’articolo 29 della Costituzione. In fondo é a quell’articolo che é intestato questo portale.

*giudice del tribunale di Bologna, direttore di Articolo29 e codirettore di GenIUS

 

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10 Responses to Cosa c’è nella legge sulle unioni civili: una prima guida

  1. […] Interessante questo passaggio che cito per intero (fatto salvo quello che manca sulla filiazione i distinguo dal matrimonio che Gattuso spiega in fondo al pezzo che vi chiedo di leggere per intero: […]

  2. […] L’epilogo della storia del Ddl sulle Unioni Civili lascia  amarezza. Quell’atto di responsabilità da parte della politica, non verso se stessa ma verso l’intera comunità, che mi auguravo   giorni fa, non c’è stato. È stata una sconfitta della politica non aver colto, e fatto cogliere, il significato della proposta integrale, peraltro non così radicale. Una sconfitta della politica schiacciata su se stessa, in una dinamica di mantenimento di equilibri e riconoscimento di logiche di contrapposizione, quando invece avrebbe dovuto coraggiosamente intraprendere la strada dei diritti, oltre ideologie  e schieramenti, e avvicinarsi di più al sentire della società. Quella società e opinione pubblica che  è più avanti di  lei come hanno chiaramente raccontato le piazze delle  ultime settimane, colme di manifestanti a favore delle unioni civili e della Step Child Adoption.. Ed è una sconfitta  il ricorso alla fiducia, e l’affidarsi ad una maggioranza d’aula anomala e costruita ad hoc, lasciandosi pezzi  indietro. Verrà votata questa  proposta,  definita da un maxiemendamento, che sostituisce integralmente il testo  finora in discussione. Avremo finalmente una legge che riconosce l’unione civile e tutti i diritti delle coppie unite civilmente (eredità,  diritto al mantenimento, agli alimenti, alla pensione di reversibilità, al ricongiungimento familiare, assegni familiari, al diritto di ricevere informazioni sullo  salute del proprio compagno, etc). Ma avremo una legge incompiuta, che non riconosce il dovere di fedeltà e non tutela i figli, negando il diritto dei minori delle coppie LGBT al riconoscimento giuridico della relazione con i propri genitori. La politica ha mancato al suo compito, non si è presa la responsabilità di guidare un cambiamento più forte, lasciando in mano ai tribunali  la possibilità di ristabilire principi di equità. Quello che avremo è un primo timido passo, che ci mette sulla strada  giusta del riconoscimento delle unioni civili, ma che  lascia insoddisfatti, e consapevoli che ci sia molto da fare e da cambiare, soprattutto nella politica, che ancora una volta si è dimostrata distante dalla vita vera. https://www.articolo29.it/2016/cosa-ce-nella-legge-sulle-unioni-civili-una-prima-guida/ […]

  3. […] approfondire vi suggerisco la lettura di un interessante articolo di Stefano Ceccanti e l’intervento del dott. Marco Guttuso, magistrato del tribunale di Bologna e massimo esperto del settore, che ha […]

  4. […] Il Pd è riuscito a portare all’approvazione un testo dignitoso, che contiene tutte le tutele … […]

  5. […] Cosa doveva dare in più rispetto alla legislazione attuale il ddl Cirinnà? […]

  6. […] finalmente approvato dal senato, riconosce le coppie gay come unioni civili e conferisce loro tutti i diritti del matrimonio. Questo è il dato più importante; fa premio sullo stralcio della stepchild adoption, sulle norme […]

  7. […] volete un’analisi dei contenuti del testo vi rimando anche a questo articolo di Marco Gattuso su […]

  8. […] e dei doveri delle coppie conviventi. Per un’analisi dei dettagli si può fare riferimento a questo articolo. Anche il dibattito sull’obbligo di fedeltà è aperto e vivo, con posizioni contrastanti […]

  9. […] il Senato ha approvato il disegno di legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto. Qui una prima analisi del provvedimento che estende alle coppie dello stesso sesso la possibilità di accedere a tutti i […]