Archivi mensili: ottobre 2016

Ecco gli schemi dei decreti attuativi

Pubblichiamo gli schemi dei decreti attuativi passati dall’esame preliminare del Consiglio dei Ministri e pronti per essere inviati al Parlamento per il parere delle commissioni.

A norma dell’art. 1, comma 28 della Legge n. 76 del 2016 il Governo, come noto, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 76 del 2016, i decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso sulle seguenti materie e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) DECRETO STATO CIVILE: adeguamento alle previsioni della legge n. 76 del 2016 delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni. Con questo primo decreto, adottato ai sensi della lett. a) del comma 28, si adegua l’ordinamento dello stato civile al nuovo istituto, con l’istituzione del Registro delle unioni civili e la disciplina dettagliata del procedimento di costituzione, in termini del tutto analoghi a quanto previsto per il matrimonio.

b) DECRETO DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo. Con il secondo decreto, adottato ai sensi della lett. b) del comma 28,  si interviene in materia di diritto internazionale privato, prevedendo che il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero produca, in Italia, gli effetti dell’unione civile e dettando altresì le norme di conflitto e i criteri di collegamento per il caso di unione civile costituita da stranieri o all’estero (secondo la legge italiana o quella straniera). E’ inoltre previsto che, ai fini del nulla osta che deve essere presentato dallo straniero che intenda costituire una unione civile (art. 116 c.c.), non rilevino gli impedimenti relativi al sesso.

c) DECRETO IN MATERIA PENALE in relazione alle modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la legge n. 76 del 2016 delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Con il terzo decreto, adottato ai sensi della lett. c), si integra la clausola generale di equiparazione tra unione civile e matrimonio di cui al comma 20, con alcune disposizioni specificamente dedicate alla materia penale, e rese necessarie dal principio di stretta legalità che governa la materia. In particolare, si introduce nel codice penale un nuovo articolo, il 574 ter, che espressamente equipara, ai fini della legge penale, le unioni civili e le loro parti al matrimonio (e ai coniugi).

I testi saranno ora trasmessi alle competenti commissioni parlamentari, le quali dovranno esprimere il loro parere che, secondo il procedimento disciplinato dal comma 30 della legge, dovrà essere espresso entro 60 giorni. Si osserva che, cadendo il termine per l’espressione del parere nei trenta giorni antecedenti al termine di scadenza della delega, quest’ultima è prorogata di ulteriori tre mesi. Per l’emanazione dei decreti ci sarà tempo, pertanto, fino al 5 marzo: si tratta di una norma di garanzia, che mette l’esercizio della delega al riparo dagli effetti della dialettica tra Governo e Parlamento, fisiologica nel caso di adozione di atti aventi forza di legge. E’ tuttavia probabile, e auspicabile, che le Camere rendano il parere in tempi rapidi, onde consentire la più rapida conclusione del procedimento di attuazione della legge.

Le vie dell’amore sono infinite. La Corte di cassazione e la trascrizione dell’atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso

di Angelo Schillaci*

1. Pubblichiamo – accompagnata da una breve guida alla lettura – la sentenza 19599 del 21 giugno 2016, depositata il 30 settembre, con la quale la prima sezione civile della Suprema Corte di cassazione ha confermato che è trascrivibile in Italia l’atto di nascita formato all’estero, dal quale risulti che il minore è figlio di due madri: nella fattispecie dedotta in giudizio, il minore era stato partorito da una delle due donne, a seguito di ovodonazione da parte della moglie.
In particolare, con una motivazione articolata e ricca di suggestioni, la Suprema Corte ha escluso la contrarietà dell’atto all’ordine pubblico, affrontando l’intero prisma delle questioni relative alla compatibilità dell’omogenitorialità con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
Si tratta, per molti aspetti, di una sentenza davvero fondamentale, che chiarisce ulteriormente – e favorisce – l’inquadramento sistematico della genitorialità omosessuale nel nostro ordinamento, in armonia con i principi desumibili dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori e dal complesso delle disposizioni – di fonte nazionale e sovranazionale – alla luce delle quali deve essere assicurata, in Italia, la tutela dei diritti fondamentali dei minori nati, accolti o cresciuti in una famiglia omogenitoriale.

2. Il percorso argomentativo della Corte ruota, come accennato, attorno alla questione della lamentata contrarietà dell’atto di nascita straniero all’ordine pubblico.
Merita allora richiamare, anzitutto, la ricostruzione del concetto stesso di ordine pubblico, assunta dalla Corte: un concetto ampio, aperto, innervato e qualificato dalle molteplici interazioni tra ordinamenti giuridici e livelli di tutela, che caratterizza l’articolazione degli strumenti di protezione dei diritti fondamentali. Una volta ripercorsa la distinzione tra ordine pubblico nazionale e ordine pubblico internazionale – e riaffermata la necessità di fare riferimento a quest’ultimo – la Corte afferma infatti, significativamente, che l’evoluzione del concetto di ordine pubblico internazionale mostra il suo progressivo affrancamento da una funzione di tipo difensivo, e l’apertura alla dimensione della relazione e dell’interazione tra ordinamento interno e comunità internazionale (e dunque, ordinamenti stranieri, ordinamento internazionale, ordinamenti sovranazionali): in particolare, sostiene la Corte, “tale più aperta concezione si fonda su una maggiore partecipazione dei singoli Stati alla vita della comunità internazionale, la quale sempre meglio è capace di esprimere principi generalmente condivisi e non necessariamente tradotti in norme interne, così da sottrarre la nozione di ordine pubblico internazionale sia ad un’eccessiva indeterminatezza sia ad un legame troppo rigido con i mutevoli contenuti delle legislazioni vigenti nei singoli ordinamenti nazionali” (par. 7, pp. 20-21). (more…)