Archivi mensili: maggio 2016

Omofobia e discriminazione: la continua evoluzione nell’interpretazione della Cedu

di Carmelo Danisi*

In due recenti occasioni, la Corte europea dei diritti umani (di seguito, Corte Edu) ha dato prova del continuo lavoro di interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) quando i ricorrenti lamentano una violazione riconducibile al loro orientamento sessuale. Per quanto siano relativi a situazioni molto diverse tra loro, che rientrano nell’ambito di diritti altrettanto differenti, i recenti casi sembrano essere esaminati dalla Corte seguendo la medesima ratio: la necessità che lo Stato parte si attivi per tutelare il gruppo LGB attraverso una varietà di misure dal forte impatto sociale. Tra queste, si inseriscono gli interventi di natura procedurale, molto rilevanti quando una persona subisce violenze in ragione del suo orientamento omosessuale, e quelle a carattere più squisitamente positivo, come l’obbligo di facilitare lo sviluppo della vita familiare nel più ampio contesto migratorio attraverso il ricongiungimento familiare o quantomeno, in un’ottica procedurale, la garanzia di un esame equo della richiesta volta a ottenere un siffatto beneficio. Se poste nel più ampio e complesso quadro della giurisprudenza della Corte Edu, le conclusioni raggiunte in tali occasioni non rappresentano risultati “scontati” ma un’ulteriore elaborazione in materia di non discriminazione, dimostrata dalla volontà dei giudici europei di esaminare entrambi i casi attraverso la lente dell’articolo 14 anziché sotto il profilo sostanziale. Nella parte che segue si esaminerà, seppur brevemente, l’interpretazione degli articoli 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti) e 8 (diritto al rispetto per la vita familiare) Cedu avanzata dalla Corte con i casi M.C. e A.C. c. Romania e Pajic c. Croazia, relativi a ricorrenti caratterizzati da un orientamento sessuale “minoritario”. In entrambe le occasioni, alla luce del ruolo svolto da tale caratteristica personale, i giudici hanno deciso di valutare le presunte violazioni sotto il profilo discriminatorio (art. 14 Cedu), anziché quello sostanziale.

Le violenze motivate dall’odio contro il gruppo LGB: gli obblighi procedurali

Il ricorso M.C. e A.C. c. Romania (12 aprile 2016, n. 12060/12) ha dato alla Corte Edu la possibilità di consolidare una posizione già espressa in relazione alle violenze motivate dall’odio razziale e ad ampliarla fino a comprendere i trattamenti che rientrano nell’ambito dell’articolo 3 Cedu e che sono, o potrebbero essere stati, perpetrati in ragione dell’orientamento sessuale delle vittime. Senza sminuire l’evoluzione già avviata in Identoba e altri c. Georgia (12 maggio 2015, n. 73235/12), le particolari circostanze del caso rumeno hanno consentito ai giudici di precisare la portata degli obblighi procedurali (more…)

Dalla Corte d’appello di Torino nuova conferma alla stepchild adoption per le famiglie arcobaleno

Pubblichiamo la sentenza, depositata il 27 maggio 2016, con la quale la Corte di Appello di Torino ha disposto l’adozione ai sensi dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983, a favore della compagna convivente della madre biologica. La decisione, resa peraltro su parere favorevole del pubblico ministero, riforma la decisione con la quale il Tribunale di Torino aveva invece respinto la domanda della madre sociale, sostenendo la natura “eversiva” dell’interpretazione oggi accolta dell’art. 44, lett. d).
Si tratta di una pronuncia importante, perché recepisce l’orientamento aperto, a partire dal luglio del 2014, dal Tribunale per i minorenni e dalla Corte d’Appello di Roma, secondo cui l’impossibilità di affidamento preadottivo – ritenuto dall’art. 44, lett. d) presupposto per l’adozione speciale – va intesa non soltanto in senso materiale, o comunque connessa allo stato di abbandono, ma anche come impossibilità giuridica data, nel caso di specie, dalla presenza di un genitore biologico esercente la responsabilità genitoriale. La lettura evolutiva della disposizione in esame – prefigurata secondo la Corte d’Appello di Torino dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 383/99 – è ritenuta conforme, inoltre, al quadro sovranazionale, e alla particolare considerazione da esso accordata alle relazioni familiari di fatto, al momento di statuire sull’interesse del minore all’adozione. Il concetto di vita familiare, come enunciato in numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, è insomma “ancorato ai fatti”, perché sono “i rapporti, i legami, la convivenza a meritare tutela”, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica. (more…)

Dopo le unioni civili: Davide contro Golia e i percorsi di eguaglianza

La Legge 20 maggio 2016, n. 76 é stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e dal 5 giugno 2016 sarà in vigore.

In questo appassionato contributo, Francesco Rizzi invita adesso ad una riflessione obiettiva sul significato  di questa legge nel percorso verso l’uguaglianza e sull’uso strategico del diritto. Il diritto, infatti, al di là delle intenzioni soggettive dei legislatori, è soprattutto il risultato della sua applicazione e della sua interpretazione. Se ci limitassimo al diritto quale norma emanata dal potere legislativo, Golia vincerebbe sempre. 

di Francesco Rizzi*

L’introduzione – con tanto ritardo – della legge sulle unioni civili nel nostro paese è l’occasione per osservare e discutere alcuni aspetti rilevanti che caratterizzano l’iter giuridico di affermazione dei diritti civili e dell’eguaglianza nelle moderne democrazie. Questi aspetti, che confluiscono nel contenitore Diritto, non hanno, esclusivamente e ab origine, natura giuridica, ma assumono significato giuridico tanto nel processo di mobilitazione sociale e dibattito pubblico che precede l’adozione della legge, quanto una volta che la legge è approvata e viene poi applicata.

Il focus delle riflessioni che seguono non si concentrerà su una puntuale ricostruzione delle previsioni della nuova normativa – che verranno considerate indirettamente[1]. L’analisi di questo commento sarà indirizzata a considerare il ruolo degli attori istituzionali e sociali che, a diverso titolo, hanno contribuito all’introduzione dell’istituto delle unioni civili, il loro approccio al tema nella fase di adozione e nella fase successiva all’adozione della legge e la capacità che essi hanno nell’assegnare un significato tanto sostanziale quanto simbolico alle norme di diritto.

Il presupposto da cui muovono queste riflessioni è l’idea che, anche di fronte ad una legge che mantiene discriminazioni ed esclusioni e che non positivizza quindi la piena eguaglianza giuridica tra coppie dello stesso sesso e coppie di sesso diverso, si possa fare leva su quello che la normativa prevede per ampliare, radicare e rafforzare le tutele. L’obiettivo che si deve perseguire d’ora in avanti è quello di costruire una società e un sistema giuridico capaci di riconoscere i modelli nuovi e diversi di coppia e famiglia, accoglierli, accettarli e rispettarli, rendendoli quindi davvero eguali, per il diritto, a quelli maggioritari. Il potere di raggiungere questo fine, di migliorare le cose in termini giuridici, di aggiungere a questo primo passaggio, è degli interests groups, ovvero di quelle associazioni della società civile che militano per promuovere il cambiamento e che, mobilitandosi, si trasformano in nomic communities[2].

La legge Cirinnà è il risultato di lunghe lotte da parte del movimento LGBT italiano che, di fronte ad una società poco sensibile e un legislatore negli anni poco interessato, per convenienza politica, a prendere posizione sul tema dei diritti civili come invece accadeva nelle altre democrazie, ha messo in atto diverse forme di mobilitazione sociale, dalle manifestazioni in piazza, al contenzioso giudiziario, alle campagne di sensibilizzazione e alle iniziative di lobby legislativa[3]. Poi il riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali è divenuto una questione politica dei partiti e delle forze extraparlamentari capaci di influenzarli[4]. A questo punto, che il principio di eguaglianza sia rispettato appieno solo quando situazioni uguali sono trattate in modo uguale, quando quindi l’orientamento sessuale non sarà rilevante per determinare l’accesso al matrimonio, all’adozione, ai benefici sociali legati all’essere coppia e famiglia, passa in secondo piano. Il compromesso politico fagocita il principio giuridico, lo distorce e lo asservisce ai propri scopi[5]. Le battaglie giuridiche d’eguaglianza si trasformano in percorsi graduali e accidentati che raramente raggiungono immediatamente l’obiettivo ideale (more…)

Il primo intervento della Consulta sul riconoscimento di provvedimenti stranieri in tema di adozione coparentale per coppie dello stesso sesso

di Livio Scaffidi Runchella*

Con decisione assunta in Camera di Consiglio il 24 febbraio 2016 e depositata il 7 aprile 2016 (sent. n. 76/2016), la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale per i minorenni di Bologna in tema di riconoscimento delle stepchild adoptions, ovvero dell’istituto che consente al genitore non biologico di adottare il figlio, naturale o adottivo, del partner.
In Italia l’adozione è prevista per le sole coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni o che abbiano vissuto more uxorio per uno stesso periodo, ma risultino sposate al momento della richiesta.
L’istituto in questione ha rappresentato il punto più controverso della discussione al Senato sul d.d.l. sulle unioni civili, tanto che la disposizione in materia (art. 5 del c.d. d.d.l. Cirinnà, S.14) è stata stralciata dal testo approvato (S. 2081). La stepchild adoption, inoltre, solleva incertezze con riguardo alla possibilità di riconoscere in Italia i provvedimenti stranieri che istituiscono tali relazioni giuridiche, nell’ambito di un progetto di genitorialità che coinvolge coppie omosessuali. Tali problemi si manifestano sempre più frequentemente, considerato che nel mondo sono già 28 i Paesi che prevedono l’ adozione coparentale per le coppie omosessuali e che tale numero è destinato ad aumentare.
La questione all’esame del Tribunale per i minorenni di Bologna aveva origine dalla richiesta di riconoscimento di un’adozione, riguardante una minore statunitense (nata a seguito di inseminazione artificiale da donatore anonimo), che era stata disposta nel 2004, con sentenza da un tribunale dello Stato dell’Oregon negli Stati Uniti d’America, a favore di una donna anch’essa cittadina statunitense che nel 2013 aveva acquisito anche la cittadinanza italiana. Per lungo tempo l’adottante e la madre biologica della bambina avevano convissuto, dapprima come coppia di fatto, successivamente, dal 2008, nel quadro di un rapporto di domestic partnership e infine, a seguito del matrimonio contratto dalle due donne nel 2013, come coppia coniugata.
Nell’ordinanza di rimessione del 10 novembre del 2014, il Tribunale per i minorenni di Bologna avanzava sospetti di incostituzionalità degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio del 1983 n. 184 recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori – come interpretati secondo il diritto vivente – per violazione degli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 8 (diritto alla vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione EDU. Tali disposizioni, secondo l’autorità remittente impediscono al giudice di valutare se, nel caso concreto, risponda all’interesse del minore adottato il riconoscimento del provvedimento straniero, a prescindere dal fatto che il matrimonio sia inidoneo a produrre effetti in Italia, come nel caso di matrimoni fra persone dello stesso sesso. (more…)

Approvata la Legge sulle Unioni civili

E’ stata approvata la Legge sulle unioni civili.

QUI PUOI SCARICARE un opuscolo curato da ARTICOLO29 insieme alle associazioni bolognesi Red, Plus e Unilgbtq, che con domande e risposte illustra in modo semplice e divulgativo i contenuti della Legge 

Dopo oltre trent’anni di attesa (la prima legge in Danimarca fu approvata nel 1989) anche in Italia le coppie gay  e lesbiche vengono riconosciute come famiglie e tutelate dall’ordinamento giuridico. Non è ancora la piena uguaglianza, viene usato un nome diverso rispetto al matrimonio, la legge presenta vistose lacune in materia di filiazione. Eppure si tratta di un passo fondamentale: la vita di milioni di persone cambia, il dibattito giuridico riceve nuova linfa, il giorno della piena uguaglianza si avvicina.

Questo portale apporterà nelle prossime settimane alcune modifiche, poiché non sarà più necessario ricostruire faticosamente uno “statuto” dei diritti partendo dai precedenti giurisprudenziali, posto che l’elenco dei diritti sta già nella legge. Sono tutti i diritti del matrimonio, tranne la filiazione (riconoscimento della bigenitorialità per i figli nati in costanza di unione, adozione, adozione coparentale, accesso alla fecondazione eterologa, riconoscimento di certificati di nascita esteri, riconoscimento di adozioni estere). Ma su questa lacuna è già in atto un attento vaglio da parte delle corti, sotto vari profili, e come noto già diversi bambini hanno avuto il riconoscimento della bigenitorialità con sentenze passate in giudicato.

Questo portale continuerà a seguire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ed anni questa affascinante vicenda giuridica e culturale, raccontando e commentando il percorso che ancora prosegue verso la piena uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge.

Eppur si muove! La Camera dei Deputati avvia una (faticosa) riflessione sulla gestazione per altri

di Angelo Schillaci*

1. Premessa

Nella seduta pomeridiana del 4 maggio 2016, si è svolta in Aula, alla Camera dei Deputati, la discussione su numerose mozioni relative al trattamento giuridico della gestazione per altri.

Si è trattato di una occasione importante – lasciando da parte le motivazioni politiche contingenti (specie con riguardo all’imminente passaggio in Aula del disegno di legge sulle unioni civili) – per avviare una riflessione sul punto, a margine del dibattito degli ultimi mesi, caratterizzato da contrapposizioni frontali ed eccessive semplificazioni, condizionate da ragioni ideologiche, ma anche da una conoscenza ancora scarsa del tema (per approfondimenti, e per la ricostruzione della pluralità di modelli disciplinari della gestazione per altri, basti qui rinviare a Beaumont – Trimmings, International Surrogacy Arrangements, Oxford, Hart, 2013; cfr. anche i lavori del Convegno organizzato sul tema, il 15 aprile 2016 da Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford).

In questo quadro, alcune delle mozioni approvate – e soprattutto l’insieme dei loro dispositivi – restituiscono un quadro articolato che, se mostra in più punti le tracce della ricerca di un compromesso tra le diverse posizioni in campo, si caratterizza per un primo tentativo di comprendere la complessità del fenomeno, le ragioni della sua distorsione, ma anche il valore che possono assumere le dinamiche di esperienza che ad esso danno vita e che lo caratterizzano. Soprattutto, si assiste ad una chiara presa di posizione – da parte delle forze politiche – a favore di una scissione tra i diversi approcci alla gestazione per altri e l’esigenza di tutelare il diritto del bambino, venuto al mondo grazie al ricorso a tale pratica, all’identità personale ed alla stabilità e alla certezza degli affetti, specie in relazione al rapporto con i genitori “intenzionali”.

Proprio tale ultimo profilo, peraltro, si è intrecciato – in modo assai scomposto e strumentale – con il dibattito sull’approvazione del ddl in materia di unioni civili, specie con riguardo al tentativo, poi naufragato, di estendere alle coppie omosessuali unite civilmente l’art. 44, lett. b) della legge n. 184/83 (adozione in casi particolari del figlio del coniuge). Soprattutto, esso è presente nella più recente giurisprudenza relativa all’applicazione in coppia omosessuale dell’istituto dell’adozione speciale ex art. 44, lett. d (da disporsi in caso di constatata impossibilità di affidamento preadottivo), di recente ammessa, con sentenza passata in giudicato, anche in relazione ad una coppia di padri; o ancora, nella recente pronuncia con la quale la Corte di cassazione ha escluso la perseguibilità del ricorso alla gestazione per altri all’estero e ha affermato che la trascrizione dell’atto di nascita a favore della madre intenzionale non integra la fattispecie di alterazione di stato ex art. 567 c.p. (sent. 16 marzo 2016 n. 13525).

2. Le posizioni in campo: a) le mozioni contrarie

Le mozioni in discussione erano dieci, provenienti dalla quasi totalità dei gruppi politici rappresentati alla Camera. Se si eccettuano, oltre alla mozione Rosato (PD), la mozione a firma Nicchi ed altri (SEL) e, in parte, la mozione a firma Spadoni (M5S), il ventaglio di posizioni espresse dalle rimanenti mozioni appariva orientato verso una radicale censura della gestazione per altri, pervicacemente definita in più mozioni, con espressione giuridicamente del tutto scorretta, “utero in affitto”, variamente apostrofata come pratica “aberrante” o “disumana” (si vedano la mozione Rondini, Lega Nord, e la mozione firmata dall’on. Dellai, Democrazia solidale – Centro democratico), e di volta in volta ricondotta a fattispecie di sfruttamento, ove non di riduzione in schiavitù (così, in particolare, la mozione a firma dell’On. Carfagna, FI), (more…)

Nel procedimento di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) L.184/1983 il conflitto di interessi del minore con il genitore è in re ipsa?

 di Giuseppina Pisciotta*

Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2016 il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma ha impugnato la sentenza n. 7127/2015 con cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Roma (sentenza n. 299 del 30 giugno 2014) che ha disposto farsi luogo all’adozione speciale ex art.44 lett. d) della legge 184 del 1983 di una minore da parte della compagna della madre biologica.

Nel ricorso il P.G. indica quale primo motivo di nullità dell’intero procedimento di adozione “speciale” ex art. 44 lett. d) della Legge 184/1983 la “omessa nomina del curatore speciale della minore ai sensi dell’art. 78 c.pc.” asserendo che “nel procedimento di adozione il conflitto di interessi” tra genitore rappresentante legale del minore adottando e minore “è in re ipsa”.

L’art. 78 c.p.c. – continua il P.G. – rappresenta una norma generale che autorizza il giudice a procedere d’ufficio alla nomina del curatore speciale tutte le volte in cui ravvisi un “potenziale conflitto di interessi”; in tal senso andrebbe consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (confermata anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n.83 del 2011).

Sul punto, premesso che, come si avrà modo di dimostrare, tali affermazioni di principio appaiono infondate nel caso in questione, si ritiene di procedere con ordine distinguendo l’ipotesi di rappresentanza del minore nel procedimento in materia di adozione legittimante da quella nel procedimento per adozione in casi particolari.

Ed invero, l’affermazione secondo cui “nel procedimento di adozione il conflitto di interessi” tra genitore rappresentante legale del minore adottando e minore  “è in re ipsa”  ha un fondamento se riferita all’adozione legittimante regolata dal Titolo II della Legge 184/1983 che presuppone il procedimento relativo allo stato di abbandono del minore in cui il genitore è coinvolto in proprio in quanto soggetto alla verifica della sussistenza del presupposto stesso richiesto dalla legge per lo stato di adottabilità e si troverebbe quindi a rappresentare in giudizio se stesso e il minore adottando in un oggettivo stato di conflitto di interessi.

In tal senso si è espressa Cassazione civile, sez. I, 19/07/2010, n. 16870 secondo cui “il nuovo procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità – configurato dalla L. n. 149 del 2001, che ha profondamente modificato quello disciplinato dalla L. n. 184 del 1983 – non prevede la nomina necessaria di un curatore speciale al minore, il quale è rappresentato nel giudizio o dai genitori ovvero dal tutore, perché il procedimento è unico ed immediatamente contenzioso essendo stata soppressa la fase dell’opposizione di cui al previgente art. 17 della L. n. 184 del 1983 -, con la conseguenza che il rappresentante legale è investito sin dall’apertura del procedimento della rappresentanza del minore. Tale procedimento – continua la Corte – ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, comma 4, e art. 10, comma 2, come sostituiti dalla L. n. 149 del 2001, deve svolgersi fin dalla sua apertura con l’assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli effetti del procedimento e, in mancanza di una disposizione specifica contraria, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante secondo le regole generali, quindi a mezzo del rappresentante legale (genitore o tutore), ovvero, in caso di conflitto d’interessi del rappresentate legale con il minore, di un curatore speciale, soggetti questi (genitore, tutore, curatore speciale) ai quali compete la nomina del difensore tecnico. Nel medesimo procedimento, il conflitto di interessi tra minore e genitore è in re ipsa, per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni – avuto riguardo allo stesso oggetto del giudizio”.

Stesso principio, ad avviso di chi scrive, non pare possa essere espresso con riguardo all’adozione in casi particolari, disciplinata dal Titolo IV della Legge 184 del 1983 il cui presupposto non è lo stato di abbandono del minore (more…)