Archivi mensili: febbraio 2016

Un buco nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del Senato

di Angelo Schillaci*

1. Il faticoso compromesso che ha portato all’approvazione – con voto di fiducia – del disegno di legge AS 2081 da parte del Senato della Repubblica il 25 febbraio 2016, ha comportato il sacrificio del suo art. 5. Tale disposizione estendeva alle parti di una unione civile tra persone dello stesso – attraverso la modifica dell’art. 44, lett. b), della legge n. 184/83 – la possibilità di chiedere l’adozione del figlio biologico o adottivo dell’altra parte, così garantendo al bambino la stabilità e la certezza giuridica del rapporto con il cd. genitore sociale.

Si sarebbe trattato – è bene ricordarlo – di una tutela solo parziale, di un primo passo verso l’uguaglianza tra tutti i figli, indipendentemente dal tipo di famiglia in cui crescano. L’adozione coparentale, infatti, presenta differenze significative, sul piano degli effetti, rispetto all’adozione piena di cui al Titolo II della stessa legge: mentre quest’ultima, infatti, comporta che si stabilisca una relazione giuridica anche tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, gli effetti dell’adozione coparentale sono limitati alla relazione tra adottante e adottato.

E tuttavia, il legislatore non è riuscito a completare l’operazione di riconoscimento e tutela della vita familiare omosessuale, lasciando fuori dal testo della legge – seppure, come vedremo, solo parzialmente – il profilo dei rapporti genitoriali.

Al di là delle valutazioni politiche, devono essere sottolineate alcune implicazioni di carattere culturale, che una simile scelta di riconoscimento solo parziale comporta. Queste sono state richiamate, con efficacia, anche in Aula: si è sostenuto, in modo particolare, che la scelta di stralciare il profilo delle adozioni nasconda “una logica ed un approccio culturale che intende negare l’istanza morale che c’è, che può esserci, nella domanda di unione civile, che mira a neutralizzare il valore sociale ed etico di quella stessa unione civile e a ridurla a un mero contratto privato”. Sullo sfondo del riconoscimento delle unioni civili pulsa, in altre parole, “un’altra grande questione, ancora più importante e delicata […] la questione della dignità della persona e della persona omosessuale” e “la dignità non è, non può essere, parziale, intermittente e dimidiata […] la dignità o è o non è” (così il Sen. Luigi Manconi, con la dichiarazione di voto in dissenso dal gruppo con la quale ha annunciato la non partecipazione al voto di fiducia, 25 febbraio 2016). Una dignità – quella delle persone omosessuali e delle loro famiglie – che passa anche attraverso (more…)

Cosa c’è nella legge sulle unioni civili: una prima guida

di Marco Gattuso*

 

Ecco il “Maxiemendamento”.
Con il voto di fiducia di oggi si chiude di fatto questo lungo e travagliato iter della legge Cirinnà. Salvo imprevisti (che la politica italiana non ci ha fatto mancare..) l’approvazione anche dell’altra Camera dovrebbe essere, di fatto, scontata.
È stato un percorso complicato e pieno di ostacoli. Questo portale non è la sede giusta per commentare i controversi passaggi politici delle ultime settimane. É, invece, la sede idonea per analizzare il testo della legge, per constatare come il testo contenga alcune cose davvero inaccettabili, altre meno rilevanti, altre addirittura risibili.

1. In primo luogo.

É inaccettabile che nel 2016, undici anni dopo la legge Zapatero e dopo quel che è successo in tutto il mondo occidentale, in parlamenti a noi vicini come quelli di Londra e Parigi, dopo la sentenza della Corte suprema americana, dopo il referendum irlandese, e tante altre vicende che abbiamo avuto modo di seguire e commentare in questo sito, una classe politica che non possiamo non definire provinciale e, almeno in parte, bigotta, non abbia posto fine alla discriminazione matrimoniale nei confronti della minoranza omosessuale.
È davvero inaccettabile, soprattutto, che la mancanza di volontà e capacità politica sia stata nascosta dietro l’alibi di insussistenti vincoli costituzionali. La Costituzione italiana, la Costituzione antifascista, non ha nulla di meno di quella spagnola, di quella francese o di qualsiasi altro Paese occidentale ed avrebbe consentito (e, ad avviso di scrive, avrebbe anzi imposto) di assicurare piena uguaglianza.
É ancora depositata in Senato una legge semplice, di poche righe, intitolata “Norme contro la discriminazione matrimoniale”. É una legge di poche parole. Perché quando le cose sono giuste e razionali, spesso sono anche semplici.
É stata prodotta, invece, una legge lunga, cavillosa, prolissa, complicata, che assicura alle coppie gay e lesbiche tutti i diritti del matrimonio ma di fatto prosegue nella strada del cd “separate but equal“.
Questa legge non appaga le istanze di uguaglianza. Non ci porta nel novero dei Paesi più civili.
Se qualcosa di buono è comunque accaduto, sta nel rianimarsi del movimento per i diritti civili, nella crescita della consapevolezza -nel Paese, nell’opinione pubblica, nel mondo accademico, nei tribunali, nella classe forense, e, soprattutto, nelle stesse persone omosessuali- della necessità di proseguire in fretta il viaggio verso la piena uguaglianza.
Credo che di questo ci avvedremo presto nella vita d’ogni giorno, nelle piazze ed anche nelle sentenze dei nostri giudici.

2. In secondo luogo.

È del tutto inaccettabile che in un Paese democratico e che si richiama ai valori occidentali non sia stato possibile mettere nero su bianco il principio del diritto dei bambini al riconoscimento giuridico della relazione con i propri genitori.
Non è stato possibile confermare una cosa così banale come la necessità di tutelare il superiore interesse dei bambini, di tutti i bambini, anche quelli con due mamme e due papà.
Il nostro portale si é battuto per questo, e la risposta al nostro appello, strabiliante per la qualità delle adesioni, prima ancora che per la quantità, ci ha confermato quanto tale esigenza sia ormai un dato del tutto acquisto nella parte più colta ed informata del Paese.
Si trattava, come abbiamo detto, di una “garanzia minima”. Sarebbe stato molto (more…)

Vagiti e manette. L’emendamento Dalla Zuanna: una proposta tecnicamente irricevibile

Prima di ucciderlo ne facciamo uno di noi
Non possiamo tollerare che un pensiero sbagliato
esista in una parte qualsiasi del mondo,
per quanto innocuo e recondito possa essere.
Non possiamo permettere alcuna deviazione,
nemmeno in punto di morte

G. Orwell

 

 di Luca Morassutto*

 

Introduzione

Il d.d.l. n. 2081/2015, approdato all’aula del Senato, si appresta ad essere votato e, sin da subito, è apparso chiaro che lo scontro più cruento si sarebbe combattuto sul terreno dell’art. 5 e l’istituto della stepchild adoption. Proprio in relazione alla possibilità che due persone dello stesso sesso possano formare una famiglia si sono levate le ire di esponenti del Governo[1], ridotti poi a più miti consigli da una sana realpolitik[2], aprendosi così alla possibilità del riconoscimento giuridico delle coppie same sex a patto che venisse stralciato proprio quell’art. 5 del d.d.l. Cirinnà che porterebbe all’adozione del figlio del partner e qualsivoglia riferimento al matrimonio. Tutto questo mentre in Portogallo il Parlamento ha approvato l’adozione anche per le coppie same sex, quindi un provvedimento normativo ben più pregnante dell’adozione del figlio del coniuge. Vale la pena osservare che in ordinamenti giuridici affini, già oggi, le coppie dello stesso sesso possono accedere all’adozione di minori. Lo fanno nella cattolicissima Spagna, per l’appunto in Portogallo; nella “figlia prediletta della Chiesa” – così sin dai tempi di Clodoveo I – la Francia; ma anche in Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria, Islanda, Malta, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Brasile, Uruguay, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda. Altri Stati hanno avuto un approccio più timido optando per la stepchild adoption, pensiamo in tal senso a Germania, Finlandia e Groenlandia.

Nel novero degli intenzionati a frustrare i disegni di genitorialità delle persone omosessuali non si iscrive solo il fronte di coloro che vorrebbero lo stralcio dell’art. 5 del d.d.l. 2981/2015 o meglio del disegno intero, ma anche chi si spinge oltre e ritiene di dover porre in combinato disposto il d.d.l. Cirinnà e l’art. 12 della l. 40/04. Si fa in tal senso precipuo riferimento all’emendamento n. 4.0.6000, presentato dal Senatore Dalla Zuanna, appartenente al Partito democratico, volto ad introdurre un art. 4 bis nell’impianto normativo. Come dichiarato dal Senatore, primo firmatario dell’emendamento: “a noi spetta il difficile compito di tenere sullo sfondo le nostre convinzioni personali, interpretando la sensibilità del Paese approvando una legge che non contrasti con il pronunciamento della Consulta e contemperando le aspirazioni di tutti i soggetti coinvolti, partendo da quelli più deboli che, come ha ricordato Monica Cirinnà, non hanno voce e possono parlare solo attraverso di noi. Fra questi soggetti deboli, non possiamo dimenticare le donne che accettano di fare da gestanti per altri..”[3] (more…)

Il Presidente del Senato rigetta la prima richiesta di voto a scrutinio segreto

Logo_del_Senato_della_Repubblica_Italiana.svgIl Presidente del Senato rigetta la richiesta del sen. Quagliarello di voto a scrutinio segreto sul passaggio all’esame degli articoli (che avrebbe bloccato di fatto la legge: nel pomeriggio il voto a scrutinio palese ha respinto la proposta con 195 voti a contrari, 101 favorevoli ed un astenuto)
Quagliarello: “Presidente, non è stato un buon inizio”

Secondo il Presidente del Senato, Pietro Grasso, il voto a scrutinio segreto non può essere concesso “soprattutto per il fatto che la disciplina delle formazioni sociali, dove si svolge la personalità dell’individuo – e tra queste rientrano senz’altro le famiglie non fondate sul matrimonio – trova il proprio fondamento costituzionale nell’articolo 2, che non è ricompreso tra le disposizioni tassative per le quali il voto segreto può essere concesso”
Il Presidente, dunque, osserva come il Parlamento non stia votando sul matrimonio ex art. 29 Cost. (norma in relazione alla quale, secondo il Regolamento del Senato, sarebbe possibile il voto segreto) ma su un istituto diverso.
Questa motivazione appare ineccepibile, in quanto appare evidente che si sta introducendo un nuovo istituto diverso dal matrimonio che nulla toglie al matrimonio e che in nulla scalfisce le regole applicabili alle coppie coniugate.
E’ una motivazione che si segnala per la particolare rilevanza per il proseguo dell’iter, poiché dovrebbe valere per la gran parte delle successive richieste di voto segreto.

La selezione degli interventi più rilevanti dell’ultimo giorno di Discussione generale

 

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Come abbiamo già fatto per i primi tre giorni di discussione, continuiamo a pubblicare, grazie all’archivio di Radio Radicale, una selezione degli interventi (in video) della discussione generale in Aula sul d.d.l. n. 2081/2015 sulle Unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Qui dunque gli interventi più rilevanti dell’ultimo giorno. Crediamo di poter consentire, così, a chi non ha tempo di seguire tutta la discussione di assistere ai momenti a nostro avviso più interessanti del dibattito in corso in Senato (ogni intervento dura circa otto minuti). Non abbiamo tenuto conto della provenienza politica, ma abbiamo avuto riguardo al contenuto degli stessi, cercando comunque di dare conto dei diversi orientamenti emersi sino ad oggi in Aula.

EMILIA GRAZIA DE BIASI (pd)

CARLO GIOVANARDI (gal (gs-ppi-m-mbi-id-ee))

ANNA FINOCCHIARO (pd) (more…)

Alle 16,30 iniziano le votazioni in Aula

Alle 16,30 iniziano le votazioni in Aula.
Questa mattina (e sino alle 16,30) sono attese tre decisioni importanti:
– il PD decide su quanti e quali specifici emendamenti lasciare libertà di voto.
– la Lega decide quali emendamenti ritirare: ha annunciato che resteranno “solo” 500 emendamenti, ma è necessario capire quali. Solo se non rappresentano forme di ostruzionismo parlamentare il PD potrà ritirare l’emendamento cd. Supercanguro del sen. Marcucci.
– il Presidente del Senato Grasso deve decidere se sulla proposta di non passare al voto (rinviando tutto alla Commissione e di fatto bloccando la legge) si vota a scrutinio palese o segreto.

Domani il primo voto sull’iter legislativo: ma è possibile concedere il voto segreto?

Con la proposta di delibera pubblicata qui, una settantina di senatori, capeggiati dal Sen. Calderoli, domandano che l’Aula, nella seduta pomeridiana di domani, prima dell’inizio del voto sugli emendamenti, si pronunci sul passaggio all’esame degli articoli.

Se dovesse passare tale proposta, quindi, l’iter della discussione in Aula della proposta di legge sulle Unioni civili si fermerebbe qui: tutto ritornerebbe in Commissione giusitiza e se ne riparlerebbe tra chissà quanti mesi (o anni).

L’art. 96 del Regolamento prevede infatti che, una volta conclusa la discussione generale, ciascun Senatore possa chiedere all’Aula di pronunciarsi sull’opportunità di proseguire l’esame del disegno di legge.

I proponenti hanno chiesto che su tale proposta di delibera l’Aula voti a voto segreto. Sappiamo che la questione del voto segreto inciderà pesantemente sul voto della Legge, posto che viene avversata da più parti in quanto consente al parlamentare di esprimere il proprio voto senza alcun controllo democratico da parte dell’elettorato.

Con riguardo a questo primo voto, tuttavia, la richiesta di voto segreto non persuade.

Si tratta difatti, all’evidenza, di un passaggio attinente alla scansione del procedimento legislativo e non direttamente attinente al contenuto del disegno di legge. Ne è conferma l’applicabilità a tale deliberazione, ai sensi del medesimo articolo 96, dell’art. 95 del Regolamento, relativo all’esame degli ordini del giorno.

Non appare persuasivo, pertanto, che i firmatari della proposta richiedano espressamente che su di essa si deliberi con voto segreto, ai sensi dell’art. 113, comma 4, del Regolamento, atteso che tale disposizione, nel disciplinare il ricorso al voto segreto, fa espresso riferimento a deliberazioni che attengano ad una serie di previsioni costituzionali tra cui, per ciò che qui rileva, l’art. 30 Cost.: l’art. 113, comma 4, in altri termini, collega il ricorso al voto segreto a criteri di tipo sostanziale e si riferisce pertanto a deliberazioni direttamente attinenti al contenuto degli articoli di un disegno di legge. Ciò che, evidentemente, la delibera di non passaggio all’esame degli articoli non è.

Sarà pertanto particolarmente interessante analizzare la decisione della Presidenza, competente sull’ammissione del voto segreto.

Inviato al Presidente della Repubblica l’Appello dei Giuristi in favore della stepchild adoption: 702 firmatari

LETTERA Presidente Mattarella x

E’ stato inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre che ai Presidenti delle due Camere, Laura Boldrini e Pietro Grasso, l’Appello dei Giuristi in favore della stepchild adoption.

Il documento promosso da ARTICOLO29 su iniziativa di Marco Gattuso, Pina Palmeri e Barbara Pezzini, è stato firmato da 702 tra docenti, magistrati e avvocati.

Nel documento si sottolinea la necessità che «la normativa da emanare assicuri … un trattamento giuridico omogeneo a quello delle coppie coniugate».

Si evidenzia, inoltre, la necessità che sia assicurata «l’adozione del figlio da parte del partner del genitore biologico … la quale rappresenta la garanzia minima per i bambini che vivono oggi con genitori dello stesso sesso».

L’appello è stato sottoscritto da 702 giuristi, fra cui buona parte dei più autorevoli accademici italiani in materia di diritto costituzionale e di diritto di famiglia e dei minori, le più importanti associazioni italiane di avvocati di famiglia (l’Unione Nazionale Camere Minorili e l’AIAF nazionale, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori), oltre a Magistratura Democratica e ad Area (associazione di magistrati promossa da MD e Movimento per la Giustizia-Art. 3), molti fra i giudici più noti del nostro Paese, con competenze specifiche in materia di famiglia e minori (basti pensare al Presidente della sezione famiglia della stessa Corte di Cassazione, Gabriella Luccioli, appena andata in pensione) ed avvocati assai stimati per le loro competenze in materia di famiglia .

Tra le adesioni segnaliamo: costituzionalisti del calibro di Paolo Ridola, Roberto Romboli, Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto, Marilisa D’Amico, Gaetano Azzariti, Salvatore Prisco, Mauro Volpi, Augusto Cerri, Carmela Salazar, Tommaso Francesco Giupponi, Cesare Pinelli e molti altri), gran parte dei massimi esperti italiani di diritto di famiglia e dei minori (Paolo Zatti, Gilda Ferrando, Salvatore Patti, Maria Carmela Venuti, Maria Rosaria Marella, Alfredo Galasso, Paolo Cendon) oltre a  giuristi illustri come Stefano Rodotà, Nerina Boschiero (preside della Facoltà di Giurisprudenza di Milano), Giulia Rossolillo, Vladimiro Zagrebelsky (già giudice della Corte europea dei diritti umani), Stefania Bariatti, Eva Cantarella (già professore ordinario di Istituzioni di Diritto Romano a Milano), Nicola Colaianni (ordinario di diritto ecclesiastico e di diritto ecclesiastico comparato a Bari), Claudio Scognamiglio, il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli e tantissimi altri ed altre ancora.
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Giudice minorile, famiglia, relazione genitoriale

Partendo dall’esame della vicenda che ha interessato il Tribunale per i minorenni di Bologna, che ha confermato, con ampia motivazione, il provvedimento del giudice tutelare di Parma che aveva disposto nel 2014 l’affido di un bambino ad una coppia di uomini, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna ricostruisce le gravi questioni che si agitano in materia di omogenitorialità, con alcune affermazioni di grande rilievo: “le persone lesbiche e gay hanno sempre cresciuto bambini, il punto è se in Italia questi bambini possono essere allevati ed educati da genitori in possesso dei diritti, dei benefici e delle tutele che vanno garantiti ad un sistema familiare senza discriminazioni. Al momento, l’unica diversità reale rispetto alle famiglie eterosessuali è che le famiglie con genitori omosessuali non vedono ancora riconosciuti i loro diritti fondamentali”.  Il giudice ci ricorda, quindi, quanto è ormai assodato in giurisprudenza, ma non sempre inteso nel dibattito pubblico e politico, che “la relazione genitoriale in realtà risulta socialmente e legalmente sempre più spesso disgiunta dal solo vincolo biologico. Sappiamo che possono esserci almeno tre possibilità per cui una persona può diventare o essere considerata genitore naturale: la prima è la genitorialità genetica, la seconda è la genitorialità gestazionale, la terza è rappresentata dalla genitorialità sociale e psicologica; è quest’ultimo il caso in cui il bambino percepisce il ruolo genitoriale svolto dall’adulto indipendentemente dal vincolo biologico. La genitorialità sociale ricomprende anche i genitori adottivi omosessuali e il partner omosessuale del genitore biologico, ed è questa una condizione che ha ricevuto una tutela legislativa in molte giurisdizioni, ma non ancora in modo definitivo nella nostra”. In carenza di una legge ordinaria, il giudice si interroga sul ruolo dell’organo giudicante, “filtro principale” tra norma e realtà sociale, “area di intersezione – forse potremmo di dire di mediazione – cruciale tra il sistema ordinamentale strictu sensu e il sistema sociale all’interno del quale si sviluppano dinamiche e aspettative soggettivizzate o interiorizzate dai singoli, come quelle che stanno alla base delle relazioni familiari secondo la portata dei profondi cambiamenti che le stanno caratterizzando”.

di Giuseppe Spadaro*

Inquadramento generale: filiazione e capacità genitoriale

In Italia, a differenza di quanto accade in altri Paesi, la realtà dei genitori omosessuali è ancora immersa in una sorta di vuoto giuridico, anzi da molte parti l’espressione “genitore omosessuale” è considerata un ossimoro e la possibilità che una persona gay o lesbica possa essere un genitore “sufficientemente buono” non è da molti considerata accettabile.

In realtà, le persone lesbiche e gay hanno sempre cresciuto bambini, il punto è se in Italia questi bambini possono essere allevati ed educati da genitori in possesso dei diritti, dei benefici e delle tutele che vanno garantiti ad un sistema familiare senza discriminazioni.

Al momento, l’unica diversità reale rispetto alle famiglie eterosessuali è che le famiglie con genitori omosessuali non vedono ancora riconosciuti i loro diritti fondamentali.

La relazione genitoriale in realtà risulta socialmente e legalmente sempre più spesso disgiunta dal solo vincolo biologico. Sappiamo che possono esserci almeno tre possibilità per cui una persona può diventare o essere considerata genitore naturale: la prima è la genitorialità genetica, la seconda è la genitorialità gestazionale, la terza è rappresentata dalla genitorialità sociale e psicologica; è quest’ultimo il caso in cui il bambino percepisce il ruolo genitoriale svolto dall’adulto indipendentemente dal vincolo biologico. (more…)

Unioni civili: una selezione della Discussione generale sul d.d.l. 2081/15

 



 

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Pubblichiamo, grazie all’archivio di Radio Radicale, una selezione degli interventi (in video) dei primi tre giorni della discussione generale in Aula sul d.d.l. n. 2081/2015 sulle Unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Crediamo di poter consentire, così, a chi non ha tempo di seguire tutta la discussione di assistere ai momenti a nostro avviso più interessanti del dibattito in corso in Senato (ogni intervento dura circa otto minuti). Non abbiamo tenuto conto della provenienza politica, ma abbiamo avuto riguardo al contenuto degli stessi, cercando comunque di dare conto dei diversi orientamenti emersi sino ad oggi in Aula.

 

 

2 febbraio 2016:

MONICA CIRINNA’ (pd)

NITTO FRANCESCO PALMA (fi-pdl)

GIANPIERO DALLA ZUANNA (pd) (more…)