Archivi mensili: gennaio 2016
Unioni civili e “stepchild adoption”: l’impossibile mediazione
17 gennaio, 2016 | Filled under genitorialità, italia, OPINIONI, orientamento sessuale, Unioni civili |
di Angelo Schillaci*
1. Premessa
Con l’approssimarsi della data prevista per la discussione, in Senato, del disegno di legge in materia di unioni civili e disciplina delle convivenze (28 gennaio 2016), è tornato ad accendersi il dibattito, in particolare in relazione al suo art. 5, che prevede l’estensione alle parti di una unione civile dell’art. 44, lett. b) della legge n. 184/83.
In base a quest’ultima disposizione, nel testo attualmente vigente, il coniuge può adottare il figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge: si tratta, come noto, di una delle ipotesi di “adozione in casi particolari”, vale a dire di adozione che prescinde dalle condizioni di cui all’art. 7, comma 1, della medesima legge, e cioè dallo stato di adottabilità del minore.
2. Che cos’è la cd. stepchild adoption?
Rispetto all’adozione cd. “legittimante” o piena, che continuerà ad essere consentita, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, unicamente alle coppie unite in matrimonio, l’adozione di cui all’art. 44, lett. b) (cd. adozione coparentale-successiva, adozione interna alla coppia o stepchild adoption) garantisce – non automaticamente, ma previa valutazione del Tribunale dei minori, è bene sottolinearlo – il riconoscimento giuridico del rapporto tra il minore ed il coniuge (o, secondo il disegno di legge in esame, il partner civile) del genitore biologico o adottivo, e questo soltanto. Non vengono dunque stabiliti, per effetto di tale forma di adozione, rapporti di parentela né in linea retta né in linea collaterale. In altre parole, l’adottato diviene sì figlio del genitore cd. “sociale”, ma non diviene nipote dei genitori di questo né fratello di altri figli eventualmente nati, accolti o cresciuti dalla coppia, con conseguenze rilevanti, ad esempio in materia successoria e in materia di garanzia della continuità affettiva con i parenti del genitore adottivo, in caso di morte di quest’ultimo.
Proprio per queste ragioni, la cd. stepchild adoption – seppure prevista, per le parti di una unione civile, negli ordinamenti che già conoscono tale istituto (come Germania o Austria) – non ha mai rappresentato (more…)
Appello dei giuristi a tutela dei bambini: sì alla stepchild adoption, il Parlamento non si volti dall’altra parte
12 gennaio, 2016 | Filled under genitorialità, italia, Unioni civili |
Il documento promosso da ARTICOLO29 su iniziativa di Marco Gattuso, Pina Palmeri e Barbara Pezzini, è stato firmato da 746 tra docenti, magistrati e avvocati. Tra le adesioni alcuni dei più autorevoli giuristi italiani, fra cui il preside della Facoltà di Giurisprudenza di Milano Nerina Boschiero, costituzionalisti del calibro di Paolo Ridola, Roberto Romboli, Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto, Marilisa D’Amico, Gaetano Azzariti, Salvatore Prisco, Mauro Volpi, Augusto Cerri, Carmela Salazar, Tommaso Francesco Giupponi e molti altri), gran parte dei massimi esperti italiani di diritto di famiglia e dei minori (Paolo Zatti, Gilda Ferrando, Salvatore Patti, Maria Carmela Venuti, Maria Rosaria Marella, Alfredo Galasso, Paolo Cendon) oltre a giuristi illustri come Giulia Rossolillo, Vladimiro Zagrebelsky (già giudice della Corte europea dei diritti umani), Stefania Bariatti, Eva Cantarella (già professore ordinario di Istituzioni di Diritto Romano a Milano), Nicola Colaianni (ordinario di diritto ecclesiastico e di diritto ecclesiastico comparato a Bari), Claudio Scognamiglio, il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli e tantissimi altri ed altre ancora. Hanno appena aderito anche il professor Stefano Rodotà (numero 535) ed il prof. Cesare Pinelli (ordinario diritto costituzionale, Università Sapienza di Roma, n. 556).
Fra i firmatari anche MAGISTRATURA DEMOCRATICA ed AREA, oltre a numerosissimi magistrati noti, come l’ex procuratore della Repubblica di Milano, Edmondo Bruti Liberati, Gabriella Luccioli, ex presidente della sezione famiglia di Cassazione, l’ex presidente del Tribunale per i minorenni di Roma Carmela Cavallo, l’attuale presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna Giuseppe Spadaro, Bianca La Monica, presidente della sezione famiglia della Corte d’Appello di Milano, Francesco Mazza Galanti, Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, Elena Paciotti, presidente della Fondazione Basso, Livio Pepino, oggi direttore delle Edizioni Gruppo Abele, Gherardo Colombo, oltre a presidenti di tribunale (Reggio Emilia e Pistoia), noti giudici della Corte di Cassazione, come Domenico Carcano, Luciana Barreca, Giacinto Bisogni, e giudici di merito, fra cui moltissimi con competenze specifiche in materia di famiglia (come Francesco Mazza Galanti, presidente della sezione famiglia del tribunale di Genova) ed assai conosciuti (vedi i presidenti di sezioni civili a Milano e Firenze, Elena Rivacrugnolo e Luciana Breggia, quest’ultima anche presidente e animatrice degli Osservatori sulla giustizia civile), in particolare per le specifiche competenze in materia di minori e famiglia, come ad es. Geremia Casaburi, consigliere d’appello a Napoli e noto esperto di diritto minorile per il Foro Italiano.
Dopo l’adesione della Camera Minorile di Milano, hanno aderito anche
il Consiglio Direttivo dell’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI,
l’AIAF nazionale, ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI,
la ASSOCIAZIONE AVVOCATI CAMERA MINORILE DELL’EMILIA ROMAGNA,
il direttivo dell’AIGA, ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI, SEZIONE DI BOLOGNA,
l’OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA, SEZIONE BOLOGNA
Numerosissimi gli avvocati, fra cui Gianfranco Dosi, presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e tanti nomi assai noti, ad esempio Annamaria Bernardini de Pace, Ada Valeria Fabj, avvocato matrimonialista ed ex Senatore della Repubblicae meno noti che continuano ad aderire in queste ore mentre l’appello sta ancora girando nelle liste delle associazioni.
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Unioni gay: i bambini, innanzitutto
-Appello dei giuristi-
I giudici di Strasburgo con la sentenza del 21 luglio 2015 hanno condannato l’Italia per inottemperanza all’obbligo positivo di dare attuazione ai diritti fondamentali alla vita privata e alla vita familiare delle coppie dello stesso sesso. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, il Parlamento italiano è chiamato oggi ad approvare “con la massima sollecitudine” una “disciplina di carattere generale” che tuteli le unioni omosessuali. Le corti europee richiedono che la normativa da emanare sia conforme al principio di non discriminazione ed assicuri un trattamento giuridico omogeneo a quello delle coppie coniugate, giacché ogni disparità esporrebbe la legge a nuovo vaglio di legittimità.
Preoccupa, quindi, che il dibattito sociale e parlamentare sembri bloccarsi sul tema della genitorialità, agitando questioni estranee al ddl (quale quella della surrogazione di maternità, comunque oggi vietata in Italia) e rischi di arenarsi sullo scoglio della c. d. stepchild adoption.
Quali giuristi (docenti universitari, giudici, avvocati) impegnati sui temi dei diritti fondamentali, del diritto di famiglia e dei minori, non possiamo non rilevare che l’adozione del figlio da parte del partner del genitore biologico (c. d. “adozione in casi particolari”), diretta a dare veste giuridica ad una situazione familiare già esistente di fatto, rappresenta la garanzia minima per i bambini che vivono oggi con genitori dello stesso sesso.
Il riconoscimento giuridico della relazione anche nei confronti del genitore sociale assicura difatti al bambino i diritti di cura, di mantenimento, ereditari ed evita conseguenze drammatiche in caso di separazione o intervenuta incapacità o morte del genitore biologico, salvaguardando la continuità della responsabilità genitoriale nell’esclusivo interesse del minore.
Queste bambine e questi bambini esistono. Il Legislatore non può cancellarli, non può voltarsi dall’altra parte, ignorandone le esigenze di protezione.
La giurisprudenza italiana ed europea segnala come la scelta più ragionevole e giuridicamente corretta consista nel consentire ai giudici di valutare caso per caso se l’adozione da parte del partner assicuri la migliore protezione dell’interesse superiore dei figli di genitori omosessuali. La giurisprudenza di merito ha già individuato diverse modalità di tutela, secondo la disciplina vigente, consentendo l’adozione ex art. 44, lettera d, Legge adozioni e, in alcuni casi, la trascrizione di atti esteri.
Tutti i Paesi con civiltà giuridica a noi affine si sono dotati di strumenti efficaci per la tutela dei figli di genitori omosessuali: la stepchild adoption, in forma analoga a quella prefigurata nel ddl in discussione, è prevista da anni nella legge tedesca; alcuni dei maggiori Paesi europei (Regno unito, Francia, Spagna) già ammettono l’adozione piena e legittimante.
Va, dunque, rigettato il ricorso a un inedito “affidamento in casi particolari” perché del tutto inadeguato alla protezione dei bambini, che non possono restare in balia di status precarî e revocabili, ma che, al contrario, necessitano di stabilità giuridica, di genitori che abbiano responsabilità nella cura, nell’educazione e nel mantenimento sino alla maggiore età ed oltre.
Va, pure, respinta con forza l’ipotesi di una legge sulle unioni civili che oggi regoli soltanto le relazioni tra gli adulti, perché ciò significherebbe l’ennesimo rinvio che ancora una volta lascerebbe senza protezione proprio i soggetti più deboli, i bambini.
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