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Unioni civili, primi pareri sugli emendamenti

Oggi la relatrice ed il governo hanno dato i pareri sugli emendamenti agli art.1 e 2 del ddl  sulle unioni civili.

La relatrice Cirinnà ha dato parere favorevole all’emendamento 1.109 Ichino, che colloca nei registri di stato civile e non in registri separati gli atti relativi alle unioni civili, ed all’emendamento 1.1218 Malan, che elimina la possibilità di unione civile fra minori (prevista nel testo originario su autorizzazione del tribunale). I pareri sugli altri 460 emendamenti ai due primi articoli sono stati negativi.
Il governo non ha espresso pareri, ma si è rimesso alle valutazioni della Commissione giustizia.
La relatrice ha inoltre presentato un emendamento che, in premessa al Testo, precisa che le unioni civili nascono come nuovo istituto ed ha presentato inoltre una riformulazione dei commi 3 e 5 che precisa meglio il testo anche tenendo conto di alcune proposte emendative.
Ecco la nuova formulazione dell’art.1 (l’art.2 rimane immutato nella proposta) su cui potranno essere presentate proposte di subemendamento entro lunedì 29 giugno.

(Finalità)
1. Le disposizioni di cui al presente titolo istituiscono  l’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 1.

(Costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

2. Gli atti di unione civile cui al comma 1 sono registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune. 

3. Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) la minore età di una delle parti;

c) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell‘unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile. 

5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

6. Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell’altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

 

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