La Corte Suprema riconosce il diritto costituzionale al matrimonio delle persone gay e lesbiche
27 giugno, 2015 | Filled under discriminazione, internazionale, matrimonio, OPINIONI, orientamento sessuale |
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Con una sentenza storica, attesa da decenni da tutta la comunità gay e lesbica americana e non solo, la Corte Suprema degli Stati Uniti mette la parola fine ad una delle vicende più combattute e sofferte nella storia dei diritti civili, riconoscendo il diritto costituzionale delle persone gay e lesbiche di sposarsi. Tra i motivi più significativi per il riconoscimento del diritto al matrimonio, la Corte ricorda “che esso tutela i bambini e le famiglie e per questo trae significato dal diritto di procreare, di crescere ed educare i figli”. “In base alle leggi statali, alcune delle tutele per i bambini derivanti dal matrimonio sono di natura materiale. Ma dando riconoscimento e stabilità sul piano giuridico alle unioni tra i loro genitori, il matrimonio permette anche ai bambini di comprendere l’integrità e l’intimità della propria famiglia e la sua armonia con le altre famiglie della loro comunità e della loro vita quotidiana. Il matrimonio permette, inoltre, quella stabilità e permanenza che è importante per la tutela degli interessi del bambino”. Dopo aver, dunque, richiamato la realtà delle molte coppie omosessuali con figli, la maggioranza conclude che “escludere le coppie dello stesso sesso dal matrimonio contraddice una premessa centrale dello stesso diritto al matrimonio. Senza il riconoscimento, la stabilità, e la prevedibilità che il matrimonio offre, i loro bambini soffrono lo stigma derivante dal ritenere le loro famiglie come qualcosa di minore importanza. … Le leggi sul matrimonio che vengono in considerazione ai fini di questa pronuncia dunque danneggiano ed umiliano i bambini delle coppie dello stesso sesso”. Anche per questo i giudici americani ritengono indispensabile il loro intervento anche contro la volontà del Legislatore, perché “Gli individui non possono attendere l’azione del legislatore perché sia loro riconosciuto un diritto fondamentale”. “L’idea della Costituzione è quella di sottrarre certi temi alle vicissitudini della lotta politica e di porli oltre la portata delle maggioranze e dei funzionari pubblici”.
di Angioletta Sperti*
Con un’attesissima sentenza, Obergefell v. Hodges[1], la Corte Suprema degli Stati Uniti ha messo la parola fine a più venti anni di lotta da parte delle coppie dello stesso sesso per il riconoscimento del proprio diritto al matrimonio in tutti gli Stati Uniti.
L’opinione della Corte, sostenuta da una maggioranza di 5 giudici su 4 e di cui è estensore il giudice Kennedy, conclude che gli Stati non hanno, in base al XIV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti (in cui trovano espressione i principi dell’equal protection under the laws e del due process of law), né il diritto di negare licenze di matrimonio alle coppie dello stesso sesso, né quello di vietare, in base alla § 2 del Defense of Marriage Act[2](DOMA), il riconoscimento dei matrimoni “legalmente autorizzati e contratti” in altri stati dell’Unione.
La sentenza apre dunque al riconoscimento del diritto al matrimonio same-sex in tutti gli Stati dell’Unione. Prima della decisione, infatti, il diritto delle coppie omosessuali di unirsi in matrimonio era riconosciuto in 36 dei 50 Stati.
L’antefatto giurisprudenziale.
Prima di ripercorrere le principali affermazioni della sentenza e tentarne un commento a caldo, occorre svolgere una breve premessa e ricordare che la sentenza rappresenta l’epilogo di una lunga e complessa vicenda giurisprudenziale iniziatasi nel 1993 quando, per la prima volta al mondo, la Corte Suprema dello stato delle Hawaii – in Baehr v. Lewin[3] – riconobbe che la limitazione del matrimonio alle sole coppie eterosessuali rappresenta un’illegittima discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, in violazione della Costituzione statale.
La pronuncia – del tutto isolata nel panorama giurisprudenziale e ancora distante dalla sensibilità del paese – suscitò un’accesa reazione sia a livello federale che nei singoli Stati: si temeva, infatti, che una volta ammessi i matrimoni same-sex in uno degli Stati, potesse derivarne la necessità di un riconoscimento sia a livello federale che da parte delle amministrazioni di tutti gli altri Stati. Per questo motivo, nel 1996, l’amministrazione Clinton sostenne in Congresso una proposta di legge, con l’intento di “definire e difendere il tradizionale istituto del matrimonio eterosessuale”[4]. La legge, dal titolo Defence of Marriage Act, si proponeva di “definire e difendere il tradizionale istituto del matrimonio eterosessuale”[5] attraverso due centrali disposizioni: la § 2 –ora dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema – che consentiva, come già ricordato, agli Stati di non riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati in altri Stati e, la sect. 3, che disponeva che a livello federale la parola “matrimonio” dovesse essere riferita alla sola coppia di sesso diverso ed il termine “coniuge” al marito o alla moglie di sesso opposto[6].
Quest’ultima disposizione fu dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema nel 2013, nel ben noto caso United States v. Windsor[7], di cui fu peraltro estensore lo stesso giudice Kennedy.Tuttavia, la pronuncia ritenne estranea all’oggetto del giudizio la definizione del potere degli Stati di ammettere e riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso e lasciò dunque impregiudicata la questione di legittimità costituzionale della § 2 del DOMA e, conseguentemente, quella relativa ai numerosi emendamenti costituzionali ed alle leggi ordinarie che, sin dalla fine degli anni Novanta, molti Stati si erano affrettati ad adottare per vietare i matrimoni same-sex ed impedire il riconoscimento di quelli celebrati in altri Stati dell’Unione.
Ciononostante, facendo leva su alcune affermazioni della sentenza Windsor che valorizzavano la dignità ed il valore delle unioni omosessuali e condannavano l’ostilità (animus) con cui, in base alla § 3, lo stato federale aveva negato loro tutela sul piano del diritto federale, moltissime coppie omosessuali hanno adito negli ultimi mesi i giudici federali e statali, denunciando l’illegittimità degli state bans adottati in base al DOMA.
Le pronunce hanno pressoché unanimemente concluso per l’incostituzionalità della § 2 del DOMA e degli state bans[8]. In tal senso si sono in particolare pronunciate nell’ultimo anno anche alcune Corti federali di appello. Sollecitata da più parti ad intervenire, nel 2014 la Corte Suprema aveva inizialmente negato il certiorari, rifiutando di pronunciarsi sui ricorsi presentati contro le sentenze delle Corti di appello del IV, VII e X Circuit che avevano rispettivamente concluso per l’illegittimità costituzionale dei same-sex marriage bans in vigore in Virginia[9], Indiana [10], Wisconsin[11], Utah[12] e Oklahoma[13] . Il diniego di certiorari aveva tuttavia avuto l’effetto pratico di aprire implicitamente al matrimonio tra persone dello stesso sesso in tutti gli Stati ricadenti sotto la giurisdizione delle stesse corti di appello sopra citate [14].
La sola Corte di Appello del VI Circuit ha invece concluso per la legittimità costituzionale dei same-sex marriage bans in vigore in Kentucky, Michigan, Ohio e Tennessee[15].
È, dunque, proprio questa diversità di vedute tra le corti federali di appello ad aver indotto la Corte Suprema ad intervenire con la sentenza in commento, al fine di fare definitiva chiarezza riguardo al riconoscimento del diritto delle coppie omosessuali di contrarre matrimonio e di ottenerne il riconoscimento in altri stati.
Il diritto costituzionale al matrimonio per le coppie dello stesso sesso.
Il rationale della decisione ruota intorno al riconoscimento del diritto al matrimonio per le coppie dello stesso sesso e del suo fondamento costituzionale.
Il giudice Kennedy muove, sin dai primi passaggi della motivazione, dalla ricostruzione del significato e del valore del matrimonio di cui si sottolinea soprattutto la dimensione affettiva, il valore sociale e, per taluni, religioso. “Derivante dai bisogni più basilari della persona umana, il matrimonio – si legge nell’opinion of the Court – è essenziale per le nostre più profonde speranze ed aspirazioni”. Le coppie omosessuali dunque, non desiderano il matrimonio in quanto mero legame giuridico, ma piuttosto – precisa la Corte – per la sua “duratura importanza” (enduring importance) e la “natura immutabile” del legame e dei diritti e dei doveri che ne conseguono.
È quindi su queste premesse che la Corte osserva che il diritto al matrimonio è un diritto costituzionale e ricorda a tale proposito la pronuncia con cui in passato ha esteso tale diritto alle coppie interrazziali (Loving v Virginia).
I sostenitori della legittimità costituzionale della § 2 del DOMA hanno obiettato – anche nei numerosi giudizi di fronte alle altre corti federali ed a quelle statali – che il diritto al matrimonio, anche nel caso delle coppie interrazziali è pur sempre riconosciuto a coppie eterosessuali, con la conseguenza che il diritto al matrimonio riferito alle coppie same-sex deve ritenersi un nuovo diritto costituzionale, configurabile – in base agli stessi precedenti della Corte Suprema – solo se si prova che esso sia “profondamente radicato nella storia e nella tradizione del paese”.
A queste due obiezioni la Corte risponde nella sentenza in commento molto sinteticamente e, ad una prima impressione, forse meno persuasivamente di quanto non abbiano fatto le stesse corti federali di appello negli ultimi mesi: invece di sostenere – come queste ultime – che il diritto al matrimonio non deve essere declinato in relazione alle singole caratteristiche personali dei nubendi, l’opinion ricorda che il matrimonio non è un istituto immutabile nel tempo e che i suoi attributi essenziali “sono basati sulla storia, la tradizione e altre libertà costituzionali inerenti a tale intimo legame”. Inoltre aggiunge che “se i diritti fossero definiti da coloro che in passato li hanno esercitati, le prassi consolidate servirebbero da giustificazione degli stessi diritti e nuovi gruppi non potrebbero invocare diritti in passato negati”.
Si tratta di un’affermazione sicuramente vera, ma senz’altro più debole del riconoscimento di un generale diritto al matrimonio di tutti gli individui a prescindere dalle caratteristiche personali o dalle inclinazioni sessuali. Si può supporre, a nostro parere, che la maggioranza abbia scelto un’argomentazione che le consentiva di porsi in linea con i propri precedenti riferimenti alla “storia” e “alla tradizione” quali presupposti per il riconoscimento di nuovi diritti costituzionali. Il giudice Kennedy sembra avvedersi della limitata persuasività della sua argomentazione e risponde anche a chi paventa il rischio di una slippery slope che possa condurre fino all’estensione del diritto al matrimonio per unioni poligamiche: un successivo passaggio della motivazione sottolinea la natura del matrimonio quale “unione duratura tra due persone” le quali possono realizzare attraverso esso “altre libertà come quella di esprimere il proprio pensiero, la propria intimità e spiritualità”.
La natura “fondamentale” del diritto al matrimonio delle coppie omosessuali.
Dopo aver dunque concluso che “anche le coppie dello stesso sesso possono esercitare il diritto al matrimonio” e che il XIV emendamento impone agli Stati di concedere loro il permesso di sposarsi, il giudice Kennedy passa quindi ad un esame più puntuale dei principi costituzionali che consentono di qualificare tale diritto come fondamentale.
In primo luogo, sottolinea che il diritto al matrimonio è “inerente al principio dell’autonomia individuale”. Anche in passato la Corte ha ricondotto nuove rivendicazioni – come il diritto all’aborto o all’uso di contraccettivi – al valore della libertà e dell’autodeterminazione di cui alla due process clause del XIV emendamento della Costituzione federale. Al pari di altre scelte individuali dunque, anche il matrimonio deve ricondursi alle scelte individuali più intime e personali ed è espressione della libertà dell’individuo di compiere liberamente le scelte essenziali riguardanti la propria vita personale.
In secondo luogo, secondo la maggioranza, il diritto al matrimonio ha natura di diritto fondamentale perché sostiene (supports) un’unione che lega più di ogni altra due individui fra loro. A questo riguardo la Corte richiama il proprio precedente del 2003, Lawrence v. Texas[16], in cui riconobbe l’incostituzionalità di una legge in vigore nello stato del Texas che puniva penalmente i rapporti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso e ricorda che, come affermato in quella pronuncia, “le coppie dello stesso sesso hanno un diritto ad un’intima unione (a right to enjoy intimate associations ) non meno delle coppie eterosessuali”. Come in Lawrence dunque, la Corte sembra voler sottolineare che nel caso in esame non viene in considerazione il diritto ad un’unione stabile di un particolare gruppo di persone, ma piuttosto di tutti gli individui. Anche a commento del caso Lawrence, Tribe osservò come la Corte Suprema fosse abilmente riuscita a tener da parte il profilo della discriminazione per trasformare il caso in una questione inerente un diritto generale di tutti gli individui[17].
Infine – ed in questo passaggio può a mio giudizio rinvenirsi una delle considerazioni più interessanti della sentenza – la maggioranza riconosce che un terzo motivo “per proteggere il diritto al matrimonio è che esso tutela i bambini e le famiglie e per questo trae significato dal diritto di procreare, di crescere ed educare i figli”. “In base alle leggi statali, alcune delle tutele per i bambini derivanti dal matrimonio sono di natura materiale. Ma dando riconoscimento e stabilità sul piano giuridico alle unioni tra i loro genitori, il matrimonio permette anche ai bambini di comprendere l’integrità e l’intimità della propria famiglia e la sua armonia con le altre famiglie della loro comunità e della loro vita quotidiana. Il matrimonio permette, inoltre, quella stabilità e permanenza che è importante per la tutela degli interessi del bambino”.
Dopo aver, dunque, richiamato la realtà delle molte coppie omosessuali con figli, la maggioranza conclude che “escludere le coppie dello stesso sesso dal matrimonio contraddice una premessa centrale dello stesso diritto al matrimonio. Senza il riconoscimento, la stabilità, e la prevedibilità che il matrimonio offre, i loro bambini soffrono lo stigma derivante dal ritenere le loro famiglie come qualcosa di minore importanza. … Le leggi sul matrimonio che vengono in considerazione ai fini di questa pronuncia dunque danneggiano ed umiliano i bambini delle coppie dello stesso sesso”.
Come era stato sottolineato in alcuni commenti alla vigilia della sentenza, il tema della profilo relativo alla tutela dei diritti dei figli delle coppie omosessuali ha probabilmente rivestito un peso determinante ai fini della scelta della Corte di concludere per l’incostituzionalità. Come anche in Windsor, anche in questa pronuncia, il giudice Kennedy è attento alle difficoltà che incontrano le famiglie omogenitoriali e respinge con decisione l’argomento secondo cui la finalità procreativa sarebbe un carattere essenziale del matrimonio.
Il principio di eguaglianza
In un successivo passaggio della decisione la Corte sottolinea come il diritto al matrimonio trovi il proprio fondamento anche nel principio di eguaglianza (equal protection clause) e conclude che le leggi statali oggetto del giudizio sono invalide in quanto escludono le coppie dello stesso sesso dal matrimonio civile negli stessi termini e nelle stesse condizioni riconosciute alle coppie di sesso diverso. La Corte sottolinea, inoltre, lo stretto legame tra eguaglianza e libertà, osservando come come le leggi statali che vietano il riconoscimento dei matrimonio contratti in altri Stati non solo limitano la libertà delle coppie omosessuali, ma anche il loro diritto ad essere egualmente tutelati.
Questa affermazione rappresenta sicuramente uno degli aspetti di maggiore interesse della sentenza: in passato la Corte si era, infatti, astenuta dal fondare il riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso sulla violazione del principio di eguaglianza.
Tuttavia questo passaggio, pur apprezzabile, suscita alcune perplessità laddove la maggioranza, come nelle precedenti pronunce, non si spinge sino a riconoscere l’orientamento sessuale come un fattore vietato di discriminazione e a qualificare gli omosessuali come vittime di discriminazione. In altri termini la Corte Suprema non compie ancora quel passaggio, pur da tempo auspicato da parte della dottrina statunitense, che le avrebbe consentito di qualificare l’omosessualità come una suspect classification al pari della razza, del sesso, ecc. e di sottoporre in futuro ad un più rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale le leggi che prevedono disparità di trattamento fondate sull’orientamento sessuale.
Alcune considerazioni conclusive
Per la sue invocazioni al valore della dignità, dell’autodeterminazione e della libertà delle coppie dello stesso sesso, la sentenza in commento si pone in linea con i precedenti.
A differenza però del passato, la parte conclusiva dell’opinion of the court esprime una più netta presa di posizione sul ruolo delle corti costituzionali nei confronti del legislatore, in quanto respinge nettamente l’affermazione secondo cui il riconoscimento del diritto degli omosessuali al matrimonio rientri nella discrezionalità del legislatore.
“Gli individui non possono attendere l’azione del legislatore perché sia loro riconosciuto un diritto fondamentale” conclude la corte. “Le corti sono aperte verso i soggetti lesi che vengono di fronte a loro per rivendicare il sostegno della nostra Carta fondamentale. L’idea della Costituzione è quella di sottrarre certi temi alle vicissitudini della lotta politica e di porli oltre la portata delle maggioranze e dei funzionari pubblici, stabilendo principi giuridici che fossero applicati dalle corti”.
[1] La sentenza è reperibile all’indirizzo www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf.
[2] Sect. 2, Defence of Marriage Act: “No State, territory, or possession of the United States, or Indian tribe, shall be required to give effect to any public act, record, or judicial proceeding of any other State, territory, possession, or tribe respecting a relationship between persons of the same sex that is treated as a marriage under the laws of such other State, territory, possession, or tribe, or a right or claim arising from such relationship” 28 U.S.C. § 1738C.
[3] Baehr v. Lewin, 74 2 Haw. 530, 852 P. 2d 44 (1993).
[4] H. R. Rep. No. 104–664, pp. 12–13 (1996).
[5] H. R. Rep. No. 104–664, pp. 12–13 (1996).
[6] “In determining the meaning of any Act of Congress, or of any ruling, regulation, or interpretation of the various administrative bureaus and agencies of theUnited States, the word ‘marriage’ means only a legal union between one man and one woman as husband and wife, and the word ‘spouse’ refers only to aperson of the opposite sex who is a husband or a wife”. 1 U. S. C. §7.
[7] United States v. Windsor, 133 S. Ct. 2675 (2013).
[8] Su questi sviluppi giurisprudenziali sia consentito rinviare a Il matrimonio same-sex negli Stati Uniti ad un anno dalla sentenza Windsor. Una riflessione sugli sviluppi giurisprudenziali a livello statale e federale, in GenIUS, 2014, II.
[9] Schaefer v. Bostic, Corte di Appello del IV Circuit, docket n. 14-225 (http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/08/Virginia-Schaefer-petition-8-22-14.pdf).
[10] Bogan v. Baskin, Corte di Appello del VII Circuit, docket n. 14-277 (http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/09/14-277-baskincert.pdf).
[11] Walker v. Wolf, Corte di Appello del VII Circuit, docket n. 14-278 (http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/09/14-278-pet.pdf).
[12] Herbert v. Kitchen, Corte di Appello del X Circuit, docket n. 14-124 (http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/08/Utah-same-sex-marriage-petition-8-5-14.pdf).
[13] Smith v. Bishop, Corte di Appello del X Circuit, docket n. 14-136 (http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/08/Oklahoma-Smith-petition-8-6-14.pdf).
[14] Di questi sviluppi, in questo sito, https://www.articolo29.it/2014/corte-suprema-implicitamente-via-libera-celebrazione-dei-matrimoni-same-sex-in-stringato-order-sapore-decisione-storica/
[15] DeBoer v. Snyder, 772 F. 3d 388 (2014).
[16] Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003).
[17]Tribe L.H., Lawrence v. Texas: The “Fundamental Right” that Dare Not Speak Its Name, in 117 Harv. L. Rev. 1893 (2004) .
* Professore associato di Diritto pubblico comparato, Università di Pisa