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La Prima Commissione dà parere favorevole (..e suggerisce alla Consulta un cambio di orientamento sull’art. 29)

La Prima Commissione Permanente del Senato con nota formale in data odierna, pubblicata in anteprima da ARTICOLO29, ha espresso parere favorevole al Testo Unificato sulle unioni civili e le convivenze (relatrice Cirinnà) rilevando che, con riguardo alla sua regolamentazione, l’Unione Civile riservata alle coppie gay e lesbiche «può correttamente essere accostata all’istituto matrimoniale». La Commissione parlamentare pare peraltro auspicare una rimeditazione dell’indirizzo della Corte costituzionale con riguardo all’art. 29 Cost.

Nel parere del 12 maggio 2015 la Prima Commissione Permanente (Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) esprime PARERE FAVOREVOLE al Testo unificato, rilevando che «la regolazione dell’unione civile prevista dal testo unificato appare coerente con l’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale».
Nel parere obbligatorio a firma della senatrice Lo Moro, la Prima Commissione sottolinea, peraltro, che l’Unione Civile, «seppure non omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione del rapporto può correttamente essere accostata all’istituto matrimoniale, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia, come prevede il testo unificato. Al riguardo, opportunamente, all’articolo 1, comma 3, rispetto alle cause interdittive, si introduce un regime non dissimile da quello matrimoniale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono l’applicazione all’unione civile di alcune specifiche disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio e i diritti successori».
Notevole, l’indicazione, che pare un auspicio, di un possibile mutamento della giurisprudenza della nostra Corte costituzionale anche con riguardo all’art. 29 (e dunque con riguardo ad una possibile apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso). Come noto, la Corte costituzionale italiana, unica nel panorama occidentale, pare avere offerto una lettura assai peculiare della Costituzione, la quale avrebbe incorporato nell’art. 29 il cd. paradigma eterosessuale, sino a vietare, secondo alcuni, una modifica legislativa diretta ad aprire il matrimonio alle coppie dello stesso sesso (come accaduto, invece, in Francia, Spagna, Inghilterra ecc..). Nel proprio parere, la Prima Commissione Permanente sembra incalzare la Consulta a rimeditare tale indirizzo (privo peraltro di qualsiasi riferimento letterale nella nostra Costituzione), osservando che «non può escludersi, dunque, un’evoluzione interpretativa dell’espressione “società naturale”, contenuta all’articolo 29 della Costituzione. In ragione della duttilità propria dei principi costituzionali, quella formula è suscettibile di essere oggetto di un’ulteriore indagine ermeneutica, che svincoli il dato normativo dallo stretto richiamo alla voluntas del legislatore costituente, avvinta – per evidenti ragioni di contesto storico e culturale – al paradigma eterosessuale del vincolo affettivo, per aprire ad un’interpretazione evolutiva, che tenga conto delle profonde trasformazioni sociali palesate negli ultimi decenni e delle mutate coordinate culturali alle quali il diritto non può restare insensibile. Infatti, alla luce del più avanzato costituzionalismo, i diritti fondamentali, seppure espressione di un ordinamento libero già realizzatosi ed elementi costitutivi del quadro costituzionale, devono essere garantiti anche nella loro dimensione di spazi di esperienza». Si tratta del primo segnale in questo senso proveniente da un atto formale parlamentare.
Nonostante il parere favorevole a tutto il Testo Unificato, la Commissione segnala alcune possibili modifiche, di cui soltanto la prima riguarda le Unioni Civili, mentre le altre riguardano il titolo secondo:
– in riferimento all’articolo 3, comma 1, appare opportuno che, in luogo del richiamo espresso all’articolo 147 del codice civile (Doveri verso i figli), il legislatore si sforzi di elaborare una norma autonoma che, pur riproducendo integralmente il contenuto dell’articolo, quanto alla ratio e ai suoi effetti, sia però ricostruita in modo tale da rendere l’istituto compatibile con la fattispecie alla quale si riferisce, per i profili di oggettiva specificità che essa presenta e che potrebbero rendere complessa un’applicazione immediata e diretta della disposizione codicistica;
– in riferimento al titolo II, riguardante la disciplina delle convivenze, occorre verificare, sul piano della tecnica normativa, se possa essere corretto il ricorso all’espressione “convivenza di fatto”, nel momento in cui, in ragione dell’automatica produzione di effetti giuridici che ne discendono, la “convivenza di fatto” si risolve sempre in una “convivenza di diritto”;
– con particolare riguardo agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, occorre valutare se siano stati accuratamente bilanciati, da una parte il diritto all’autodeterminazione individuale e, dall’altra, il principio solidaristico, in base al quale, come pure ha affermato la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, per il solo fatto della convivenza protratta per un determinato numero di anni – e pur in assenza di ulteriori manifestazioni di volontà – possono sorgere diritti e doveri reciproci. Nel momento in cui la legge fa discendere dalla convivenza una serie articolata di diritti e di doveri, occorre verificare lo spazio di libertà che residua a due persone che desiderino convivere senza far discendere alcuna conseguenza giuridica dalla coabitazione protratta nel tempo. Benché il testo unificato si limiti a codificare diritti già ampiamente riconosciuti in via pretoria, persistono comunque profili di criticità, che richiedono un’ulteriore riflessione, dal momento che, mentre il riconoscimento giurisdizionale vincola esclusivamente le parti del giudizio, la previsione legislativa ha invece efficacia erga omnes.