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Gli emendamenti all’art. 3 del Testo Unificato

Pubblichiamo qui la seconda parte degli emendamenti al Testo Cirinnà, in particolare il testo degli emendamenti relativi all’art. 3 del Testo Unificato sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 3

Si tratta con ogni probabilità della parte più importante, atteso che l’art. 3 del Testo Unificato Cirinnà, intitolato al «Regime giuridico dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» concerne la parte più rilevante dell’effettiva regolamentazione delle Unioni civili.

Come si ricorderà, il Testo Unificato conteneva inizialmente un rinvio secco alla disciplina del matrimonio (salvo le adozioni): «Ad ogni effetto, all’unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio, ad esclusione della disciplina di cui all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.».

Successivamente è stato modificato, introducendo un più articolato rinvio a singole disposizioni del codice civile. Si tratta di un mutamento soprattutto formale, posto nella sostanza le disposizioni più rilevanti risultano comunque applicabili (vedi qui un commento sul punto). Si deve rammentare al riguardo, come la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea non abbia tollerato, sino ad oggi, differenze di trattamento sostanziali fra Unioni civili e matrimonio, in particolare sotto il profilo dei diritti sociali ed economici.

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