La Cassazione sulla condotta omofoba della Pubblica Amministrazione
23 gennaio, 2015 | Filled under discriminazione, italia, NEWS, orientamento sessuale |
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La Corte di cassazione, terza sezione civile, con sentenza del 22 gennaio 2015, n.1126 (Pres. Segreto , est. Travaglino) ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva ridotto da 100.000 a 20.000 euro il risarcimento del danno dovuto ad un giovane cui era stata sospesa la patente a causa del suo orientamento sessuale.
Nel maggio 2001 il ragazzo in sede di visita militare aveva detto in tutta tranquillità ai medici d’essere gay e si era ritrovato coinvolto in una kafkiana vicenda, davvero incredibile, che aveva condotto addirittura a visite mediche ed alla sospensione della sua patente di guida.
Nella motivazione la Suprema Corte osserva come risulti leso «il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale», protetto dall’art. 2 Cost., rammentando altresì che «il diritto al proprio orientamento sessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell’inclinazione e della comunicazione (cd. coming out) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regno unito del 1981».
Molto netta la presa di posizione dei giudici di legittimità, per i quali nonostante «il malaccorto tentativo» della Corte d’appello di Catania «di edulcorare la gravità del fatto, riconducendola ad aspetti soltanto endo-amministrativi, non pare revocabile in dubbio che la parte lesa sia stata vittima di un vero e proprio (oltre che intollerabilmente reiterato) comportamento di omofobia». Nella specie, infatti, il comportamento dei pubblici funzionari non trova altra spiegazione che in una loro irrazionale avversione e diffidenza nei confronti dell’orientamento sessuale del malcapitato cittadino.
Non può dubitarsi, allora, della «gravità dell’offesa» che deve condurre ad una congrua quantificazione del danno subito dalla vittima della condotta omofoba della Pubblica Amministrazione.
Negano, in particolare, i giudici che il danno possa assumersi circoscritto in ragione della riservatezza che aveva contraddistinto il procedimento amministrativo di sospensione della patente, se non altro in considerazione della necessità per la vittima di instaurare la causa civile con la conseguente conoscenza e conoscibilità pubblica della vicenda. Né si può ritenere, come aveva sostenuto l’Avvocatura dello Stato, che a rendere pubblico il caso in maniera eclatante fosse stato lo stesso attore, posto che quest’ultimo non poteva certo rinunciare a difendersi proponendo l’azione giudiziaria, con la conseguente inevitabile «eco delle cronache nazionali e internazionali» dell’incredibile vicenda.
La decisione viene quindi rinviata alla (diversa) Corte d’appello di Palermo perché quantifichi congruamente il danno subito dalla vittima. Non è invero dubbio che comportamenti univocamente omofobi, razzisti o diretti a discriminare in base ad altre condizioni quali il credo religioso, l’appartenenza ad una minoranza linguistica, la disabilità fisica, debbano dare luogo ad un congruo risarcimento, vieppiù ove provengano addirittura dalla Pubblica Autorità.
Una vicenda, che ha visto già l’intervento sia del giudice civile che di quello amministrativo (vedi Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, II sez., sentenza del 28 ottobre – 7 dicembre 2005), che dimostra ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno, come lo strumento civile e amministrativo risulti, nella lotta al razzismo, alla omofobia ed alla transfobia, in molti casi assai più efficace dello stesso ricorso al giudice penale. Raggiunta la condanna della Pubblica Amministrazione, resterà aperta la questione della responsabilità contabile dei singoli responsabili dell’illecito.[whohit] Cassazione patente [/whohit]