Archivi mensili: ottobre 2015

É definitiva la sentenza Oliari: si apre la via per nuovi ricorsi a valanga

FINALE’ appena divenuta definitiva (il 21 ottobre) la sentenza della Corte europea dei diritti umani che condanna l’Italia per violazione della vita familiare delle coppie gay e lesbiche.

Come si rammenterà, la Corte di Strasburgo con  decisione del 21 luglio 2015 sul caso Oliari e altri c. Italia, ha condannato l’Italia per la mancata previsione da parte del legislatore, nonostante i numerosi solleciti delle sue superiori Corti, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello stesso sesso, poiché la carenza di riconoscimento giuridico delle dette unioni determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione.

L’Italia aveva tre mesi per la presentazione di un eventuale ricorso alla Grande Camera, ma il Governo, molto opportunamente, ha ritenuto del tutto insensato appellare la sentenza nel momento in cui il Parlamento procedeva ad incardinare il disegno di legge sulle Unioni civili volto proprio a dare una risposta in relazione alla affermata violazione dei diritti umani delle persone lgbti.

Com’è pure noto, tuttavia, la legge già incardinata non è stata discussa e non sappiamo quando lo sarà  (si ipotizza l’inizio della discussione soltanto nel gennaio del 2016).

Come si ricorderà, la Corte europea ha affermato la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, condannando il nostro Paese a risarcire simbolicamente il danno patito con l’importo di € 5.000,00, oltre imposte, per ognuno dei ricorrenti, cui vanno aggiunte (more…)

Il Consiglio di Stato sui poteri del prefetto in materia di Stato civile

gomma-da-cancellareCon una decisione che certamente farà molto discutere, il Consiglio di Stato con sentenza in data 26 ottobre 2015 ha riformato la decisione del T.A.R. Lazio (sentenza 9 marzo 2015 n. 3907), il quale aveva affermato, insieme ad altri tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Lombardia, Friuli;ma in senso conforme al Consiglio di Stato v. T.A.R. Veneto, sentenza 29 luglio 2015), l’illegittimità dei provvedimenti prefettizi di annullamento della trascrizione di matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero.
La decisione consta di due diverse parti, la prima relativa all’accertamento da parte del giudice amministrativo della sussistenza del diritto soggettivo del cittadino alla trascrizione in Italia di matrimoni celebrati all’estero fra persone dello stesso sesso, la seconda relativa alla sussistenza di un potere prefettizio di annullamento in autotutela.
Sul primo punto il Consiglio di Stato rileva la carenza di diritto soggettivo alla trascrizione, rilevando che la diversità di sesso dei nubendi appare condizione implicita del matrimonio secondo la legge italiana, come desumibile implicitamente dagli artt. 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c., sul punto peraltro in piena sintonia con quanto rilevato anche dalla Corte di Cassazione (sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400; sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184).
I giudici amministrativi si spingono tuttavia ad una osservazione in aperto contrasto con quanto stabilito dai giudici di legittimità, osservando che tale matrimonio sarebbe, a loro avviso, addirittura «inesistente», assumendo che questa sarebbe «la classificazione più appropriata», senza tuttavia dare conto delle ragioni di tale presa di distanza (come noto, la Corte di Cassazione aveva diffusamente spiegato come il superamento della inesistenza fosse imposto al giudice italiano in seguito al noto revirenment sull’art. 12 Cedu avvenuto nel giugno 2010 nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani).
I giudici amministrativi concludono sul punto che con la trascrizione «si finirebbe per ammettere, di fatto, surrettiziamente ed elusivamente il matrimonio omosessuale anche in Italia», nonostante la sua introduzione possa essere disposta soltanto con «scelta (libera e politica) del Parlamento nazionale».
Sul secondo punto, la decisione dei giudici amministrativi si fonda sull’assunto che (more…)

Il primo passo delle Unioni civili in Aula

imageViene incardinata stamani alle 9,30 la legge sulle unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Dopo decenni di discussioni, polemiche e studi, il testo di legge arriva dunque per la prima volta in Aula. La discussione comincerà tuttavia soltanto in novembre o, forse, nel gennaio 2016. Molte le incognite: quale maggioranza voterà il provvedimento, quali emendamenti hanno chance d’essere accolti, quali geometrie si formeranno attorno alle singole questioni e quali al momento dell’approvazione finale della legge, quanto reggerà l’abbinamento fra le due parti, il titolo uno che costituisce un nuovo istituto giuridico diretto a tutelare le coppie dello stesso sesso ed il titolo due diretto ad assicurare qualche forma di protezione alle famiglie di fatto. ARTICOLO29 continuerà a seguire il dibattito, come già fatto in questo lunghissimo anno di discussioni in Commissione, cercando di approfondire di volta in volta i diversi aspetti controversi di questa riforma.

Le Unioni civili in mare aperto: ecco il progetto di legge che andrà in Aula in Senato

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di Marco Gattuso

In seguito all’ostruzionismo in Commissione Giustizia di alcuni senatori (di Ncd e Forza Italia) che hanno presentato, come noto, migliaia di emendamenti (ne ha dato conto ARTICOLO29 in maggio), è stato depositato ieri un nuovo progetto di legge (prima firmataria sempre la sen. Cirinnà, relatrice per il Testo unificato) che sarà oggetto della discussione che dovrebbe aprirsi in Senato a breve, il 13 o il 14 ottobre.

La discussione che si apre riguarderà formalmente anche tutti gli altri progetti di legge, ma di fatto è questo il testo che sarà oggetto del dibattito parlamentare e che sarà sottoposto, infine, alla votazione dell’Aula. Un testo, dunque, che affronta le intemperie dell’Aula senza relatrice.

Cercheremo di esporre qui in estrema sintesi i principi che informano la disciplina di cui al Titolo I della legge, relativo al nuovo istituto dell’Unione civile tra persone dello stesso sesso.

ART. 1: le “specifiche formazioni sociali”

Il nuovo testo mantiene, all’art. 1, il riferimento, che ha suscitato tante polemiche, alle “specifiche formazioni sociali”. Contrariamente a quanto equivocato da più parti, non si tratta di una nuova definizione dell’istituto giuridico, che resta denominato come “Unione civile fra persone dello stesso sesso”. Si tratta, invero, di una mera qualificazione giuridica del nuovo istituto ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Allo stesso modo delle famiglie di fatto, etero e omosessuali, che rappresentano specifiche formazioni sociali ex art. 2 e delle coppie coniugate, che rappresentano altrettante specifiche formazioni sociali protette dagli artt. 2 e 29, anche le unioni fra persone delo stesso sesso che accedono al nuovo istituto sono infatti in tutta evidenza specifiche formazioni sociali ex art. 2.

La sottolineatura di cui all’articolo 1 è dunque sostanzialmente priva di qualsiasi contenuto giuridico, essendo tesa a rimarcare quanto é evidente a tutti, ossia che la legge in discussione non sta estendendo l’istituto del matrimonio.

Con questo provvedimento, infatti, il Parlamento italiano non è chiamato a cessare la tradizionale discriminazione matrimoniale delle persone omosessuali, come avvenuto negli ultimi anni in tanti Paesi a civiltà giuridica a noi affine (fra cui, Francia, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti d’America, Canada, Argentina..), ma si sta avviando verso l’introduzione di un nuovo istituto di diritto di famiglia, distinto dal matrimonio ma ad esso equivalente, così seguendo la strada già percorsa da altri ordinamenti in un numero limitato di Paesi (come, fra altri, la Germania, l’Austria e la Svizzera).

Si tratta di una scelta che non è scontata, è assai opinabile ed è invisa alla stragrande maggioranza della comunità gay e lesbica, che chiede con forza uguaglianza. E’ una scelta per nulla obbligata (chi sostiene che sia imposta dalla nostra Costituzione ha un’idea davvero ristretta della funzione della nostra Carta costituzionale e fraintende la ratio garantista dell’art. 29, imputando allo stesso proprie aspirazioni e visioni ideologiche). Tale scelta tradisce, invero, (more…)

Ecco il progetto di legge