Archivi mensili: maggio 2015

Gli emendamenti all’art. 3 del Testo Unificato

Pubblichiamo qui la seconda parte degli emendamenti al Testo Cirinnà, in particolare il testo degli emendamenti relativi all’art. 3 del Testo Unificato sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 3

Si tratta con ogni probabilità della parte più importante, atteso che l’art. 3 del Testo Unificato Cirinnà, intitolato al «Regime giuridico dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» concerne la parte più rilevante dell’effettiva regolamentazione delle Unioni civili.

Come si ricorderà, il Testo Unificato conteneva inizialmente un rinvio secco alla disciplina del matrimonio (salvo le adozioni): «Ad ogni effetto, all’unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio, ad esclusione della disciplina di cui all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.». (more…)

Ecco gli emendamenti al Testo unificato Cirinnà

Come noto, in Commissione giustizia in Senato sono scaduti da qualche giorno i termini per la presentazione degli emendamenti al Testo Unificato sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.

Pubblichiamo qui il testo di gran parte degli emendamenti (mancano soltanto quelli relativi all’art. 3).

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 1

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 2-6

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 2

EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 4-19

Trattandosi di oltre 4300 emendamenti, la lettura  può risultare assai noiosa, in quanto la gran parte degli emendamenti sono meramente ostruzionistici. La noia può essere mitigata dalla peculiarità e bizzaria di alcuni.

Per un esempio, si legga questo: (more…)

Il sì dell’Irlanda al matrimonio

A cinque anni dall’introduzione delle Unioni civili, l’Irlanda vota per l’abrogazione della discriminazione matrimoniale delle coppie dello stesso sesso

di Denis Amram

Con Referendum del 22 maggio 2015 l’Irlanda ha approvato il Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Marriage Equality) Bill 2015 n. 5 con cui gli irlandesi sono stati chiamati ad esprimersi sull’introduzione di un modello matrimoniale “gender neutral”.
Con una ampia maggioranza di voti favorevoli, il nuovo articolo 41, sub. 4 della Costituzione irlandese recita dunque “Marriage may be contracted in accordance with law by two persons without distinction as to their sex”.
L’Irlanda diventa così il primo paese al mondo ad aver esteso il matrimonio alle coppie dello stesso sesso attraverso un referendum.
In realtà, la consultazione popolare è parte di un iter di revisione della Costituzione più complesso. Infatti, ai sensi dell’articolo 46 Cost. la proposta di modifica di una norma costituzionale (Amendment of the Constitution Bill) deve essere prima approvata da entrambe le camere (Seanad e Dáil) e poi sottoposta a referendum. La stessa passa (o meno) con la maggioranza semplice dei voti espressi: nessun quorum partecipativo è richiesto. Infine, la nuova norma entra in vigore con la promulgazione del Presidente della Repubblica, il quale esegue un controllo formale sulla procedura legislativa, senza entrare nel merito delle modifiche costituzionali. (more…)

La Cassazione sulla persecuzione per omosessualità (e sull’ammissibilità di domande reiterate)

Con la sentenza del 15 marzo 2015 n. 4255, la Cassazione è tornata ad affermare la rilevanza delle leggi penali contro le persone omosessuali ai fini dell’accoglimento della loro domanda di protezione internazionale, affermando, in particolare, che può essere ammessa la reiterazione di una domanda con nuovi motivi attinenti all’orientamento sessuale, posto che possono sussistere impedimenti di carattere ‘psicologico e morale’ che abbiano indotto l’interessato a non prospettare la propria omosessualità nella prima domanda. Secondo l’Autore, tuttavia, la decisione, che pure dimostra sensibilità per la particolare situazione in cui si trovano i/le richiedenti omosessuali che possono avere difficoltà a dichiarare che il vero motivo della fuga dal proprio paese è l’omosessualità, presenta alcuni aspetti problematici e non del tutto condivisibili, in particolare nella parte in cui individua l’assenza di colpa quale requisito di ammissibilità della nuova domanda.

di Simone Rossi*

Con la sentenza del 15 marzo 2015 n. 4255, la Cassazione torna ad affrontare le questioni dell’inammissibilità della nuova domanda di protezione internazionale e della rilevanza delle leggi penali contro le persone omosessuali.

Il caso riguarda un cittadino liberiano che presenta una nuova domanda di protezione internazionale, fondata su un presupposto diverso rispetto alla precedente, e cioè il timore di persecuzione per orientamento sessuale. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta respinge la domanda. Il Tribunale di Napoli rigetta il ricorso ritenendo che l’argomento dell’omosessualità sia stato introdotto surrettiziamente e intempestivamente per giustificare la riproposizione della domanda e senza peraltro dimostrare tale condizione e le persecuzioni che il ricorrente subirebbe nel paese di (more…)

Luci ed ombre di un recente provvedimento del Tribunale di Palermo

La decisione del Tribunale di Palermo del 15 aprile u.s. ha destato l’interesse dei media ed ha suscitato opposte reazioni, non solo tra i giuristi. La decisione è nota: a seguito della separazione di una coppia di donne, il Tribunale ha disciplinato gli incontri tra la madre sociale o comadre ed i figli. Si tratta di un vero e proprio diritto di visita. L’Autore analizza la decisione, con rilievi critici sotto il profilo della legittimazione attiva della comadre e del Pubblico Ministero, rilevando le criticità della difficile emersione giuridica di un legame non solo affettivo alla luce del superiore interesse del minore.

di Geremia Casaburi*

 La decisione

Il  decreto del Tribunale di Palermo del 15 aprile 2015 qui pubblicato, ha destato l’interesse dei media e, come sempre più spesso accade in materie sensibili (viene da dire eticamente) come quelle affrontate, ha suscitato opposte reazioni, non solo tra i giuristi.
La decisione è ormai nota: a seguito della rottura di una coppia omosessuale (due donne), il Tribunale ha disciplinato gli incontri tra una delle partner – qualificata madre sociale (ma è in uso anche il neologismo comadre) – ed i figli (biologici) dell’altra. Si tratta di un vero e proprio diritto di visita, e del resto è stata fatta espressa applicazione degli artt. 337 bis e ter del codice civile, nel testo introdotto dal d.lgs 154\2013 (si tratta comunque delle disposizioni sull’affido condiviso, già contenute negli artt. 155 ss cod. civ., ed a loro volta introdotti dalla l. 54\2006; tali disposizioni, inserite nell’ambito della disciplina della separazione, erano però applicabili anche al divorzio e alla famiglia di fatto in crisi, rectius ai figli nati da genitori non coniugati, come espressamente disponeva l’art. 4 l. 54\2006 cit.).
I giudici siciliani hanno però offerto di tali disposizioni una lettura “costituzionalmente orientata”, ritenendo in particolare configurabile un diritto del minore –non dell’adulto- ad intrattenere e conservare rapporti significativi non solo con gli ascendenti (per i quali opera ormai l’art. 317 bis cod. civ.) ed i parenti, ma anche con terzi – al di là di ogni legame biologico – con i quali appunto abbiano di fatto consolidato siffatti rapporti significativi.
Il riferimento è, in primo luogo, al partner –coniuge o compagno\a- del genitore con cui vivono.
Nel caso di specie si è ritenuto che sussistesse la prova dell’esistenza di tali rapporti: infatti i due bambini (di cui non è precisata l’età) vivevano con la coppia dalla nascita, e riconoscevano ad entrambe le donne il ruolo di mamma; al riguardo vi è stata anche una c.t.u., le cui conclusioni sono state riprese in ordinanza.
Sotto il profilo probatorio, del resto, vi era il dato significativo che – qualche anno prima – le due donne, in primis evidentemente la madre biologica – avevano (pur inutilmente) adito il tribunale per i minorenni di Palermo (more…)

La Prima Commissione dà parere favorevole (..e suggerisce alla Consulta un cambio di orientamento sull’art. 29)

La Prima Commissione Permanente del Senato con nota formale in data odierna, pubblicata in anteprima da ARTICOLO29, ha espresso parere favorevole al Testo Unificato sulle unioni civili e le convivenze (relatrice Cirinnà) rilevando che, con riguardo alla sua regolamentazione, l’Unione Civile riservata alle coppie gay e lesbiche «può correttamente essere accostata all’istituto matrimoniale». La Commissione parlamentare pare peraltro auspicare una rimeditazione dell’indirizzo della Corte costituzionale con riguardo all’art. 29 Cost.

Nel parere del 12 maggio 2015 la Prima Commissione Permanente (Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) esprime PARERE FAVOREVOLE al Testo unificato, rilevando che «la regolazione dell’unione civile prevista dal testo unificato appare coerente con l’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale».
Nel parere obbligatorio a firma della senatrice Lo Moro, la Prima Commissione sottolinea, peraltro, che l’Unione Civile, «seppure non omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione del rapporto può correttamente essere accostata all’istituto matrimoniale, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia, come prevede il testo unificato. Al riguardo, opportunamente, all’articolo 1, comma 3, rispetto alle cause interdittive, si introduce un regime non dissimile da quello matrimoniale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono l’applicazione all’unione civile di alcune specifiche disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio e i diritti successori».
Notevole, l’indicazione, che pare un auspicio, di un possibile mutamento della giurisprudenza della nostra Corte costituzionale (more…)

Studio INPS, la reversibilitá per i gay non incide sul bilancio dello Stato: nel 2016 costerà appena 100.000 euro

Il riconoscimento della pensione di reversibilità comporta costi risibili per lo Stato. Lo ha verificato l’INPS con uno studio del 31 marzo 2015, pubblicato oggi da ARTICOLO29, per cui gli oneri per lo Stato sarebbero pari a soli 100.000 euro nel 2016, che diverrebbero 500.000 nel 2017 sino a raggiungere appena 6 milioni di euro nel 2025.

 

Uno dei temi più dibattuti a proposito del disegno di legge sulle unioni civili (il cd. Testo Unificato Cirinnà, per cui scade oggi il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione giustizia in Senato), è certamente quello della estensione delle pensioni di reversibilità alle coppie dello stesso sesso unite civilmente, per la quale vi sarebbero, secondo alcuni commentatori, dubbi di compatibilità di bilancio a causa di un paventato dispendio di ingenti risorse.
Uno studio appena realizzato dall’INPS (che viene reso pubblico oggi da ARTICOLO29) esclude tuttavia che la previsione legislativa  della pensione di reversibilità in caso di decesso di un membro dell’Unione civile comporti ingenti oneri per lo Stato.
Nello studio dell’INPS si rileva, difatti, come nel primo anno di entrata in vigore della legge, 2016, l’onere per lo Stato sarebbe pari a soli 100.000 euro, che diverrebbero 500.000 nel 2017 sino a raggiungere i 6 milioni di euro nel 2025. Dunque importi assolutamente risibili per il bilancio dello Stato.
L’INPS ha calcolato tali oneri con riferimento non al numero di coppie gay e lesbiche stimate in Italia (more…)

Matrimonio, unione civile tra persone dello stesso sesso e Costituzione tedesca

Mentre in Italia si accende la discussione sul progetto di legge sulle unioni civili ispirato al modello tedesco, pubblichiamo un interessantissimo contributo su matrimonio, unioni civili e Costituzione in Germania.
Anne Sanders, professore associato a Bonn e già assistente presso la Corte costituzionale tedesca, ricostruisce in dettaglio l’evoluzione delle nozioni di famiglia e di matrimonio, discutendo i presupposti ed i limiti delle unioni civili introdotte in Germania nel 2001 (Lebenspartnerschaft), con ampi riferimenti alla storia sociale, alla dottrina giuridica ed all’evoluzione giurisprudenziale, dalla Repubblica di Weimar ai giorni nostri, sino alle recenti proposte di apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso.
Dallo studio emerge, fra l’altro, come tanti dei temi oggi discussi in Italia siano stati già affrontati (e positivamente) risolti dalla dottrina tedesca e dalla giurisprudenza della Bundesverfassungsgericht ai tempi dell’emanazione della legge sulle unioni civili (Lebenspartnerschaft, 2001) e come oggi il dibattito sia tutt’altro che chiuso con riguardo alla questione della discriminazione matrimoniale.
La, impeccabile, traduzione dall’inglese è di Giacomo Viggiani,
assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Bergamo, che ringraziamo vivamente e cui va tutto il merito di questo tentativo di fornire al lettore italiano una informazione più approfondita su cosa accade oltre i nostri confini.
Un sentito ringraziamento va, ovviamente, soprattutto all’illustre Autrice ed alla prestigiosa German Law Review che hanno autorizzato la pubblicazione.

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 di Anne Sanders

A.    Introduzione

Il matrimonio oggi non riguarda soltanto interessi privati; è anche un importante strumento giuridico e politico. La questione di quale sia oggi il significato del matrimonio e se debba essere aperto alle unioni di persone dello stesso sesso è oggetto di dibattito in tutto il mondo. In molti stati, per esempio in Germania e negli Stati Uniti, tali questioni non sono solo dibattute nell’agone politico, ma anche all’interno del diritto costituzionale. In questo articolo ricostruirò lo sviluppo del modo in cui il matrimonio è stato interpretato in relazione alla Costituzione tedesca e discuterò criticamente l’approccio della legge tedesca al matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La Corte Federale Costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht, da ora in poi BVG) ha celebrato il suo sessantesimo anniversario nel settembre 2011. Dal 1951, la Corte non ha solo avuto una considerevole influenza sul diritto amministrativo e penale, ma anche sul diritto di famiglia. Potrebbe essere sorprendente per un lettore non tedesco comprendere che non tutte le costituzioni includono previsioni riguardo al matrimonio ed alla famiglia nella forma di diritti umani garantiti a tutti. La Legge Fondamentale, comunque, garantisce questi diritti nell’Articolo 6.

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