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Tribunale minori di Bologna: riconosciuta l’adozione da parte di una single effettuata negli Stati uniti

Mentre è aperta la discussione sull’ipotesi di adozione (non legittimante) da parte del partner del genitore biologico dello stesso sesso, pubblichiamo l’inedita decisione (segnalataci dall’avv. Elena Merlini del foro di Bologna) del Tribunale per i Minorenni di Bologna, decreto del 21 marzo 2013, con la quale viene riconosciuta a ogni effetto in Italia l’adozione (piena, o legittimante) di una minore da parte di una cittadina italiana single effettuata negli Stati uniti. Come evidenziato dall’Autrice nella breve nota, il Tribunale ha superato alla luce dell’interesse del minore ogni dubbio in ordine alla paventata lesione del nostro di ordine pubblico internazionale.

di Elisa Battaglia*

Con decreto del 21 marzo 2013, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nel pronunciarsi sul riconoscimento in Italia di un’adozione da parte di single adotta un atteggiamento di notevole apertura rispetto al modo di intendere la famiglia, senza discriminazioni fra categorie di soggetti, in base alle scelte affettive personali o agli stili di vita. La questione affrontata dal Tribunale è quella del riconoscimento in Italia di una sentenza statunitense di adozione di un minore da parte di una cittadina italiana single, da tempo residente negli USA, e degli effetti che tale sentenza potrà produrre nel nostro ordinamento.
E’ bene premettere che il nostro sistema giuridico non vieta l’adozione di minore da parte di singoli ma ne restringe l’ambito di operatività, per coloro che risiedono in Italia, alle ipotesi contemplate dall’art. 44, legge 184/1983, prevedendo la formula dell’“adozione in casi particolari”. Si tratta, in sostanza, di adozioni che si fondano sull’esistenza di un consolidato legame affettivo tra adottante ed adottato oppure riguardano situazioni in cui il minore sarebbe altrimenti difficilmente adottabile. A differenza che nell’adozione ordinaria o c.d. legittimante, l’adozione in casi particolari produce effetti limitati: il minore mantiene i propri legami con la famiglia d’origine, conservando il proprio cognome d’origine in aggiunta a quello del genitore adottivo e non acquista legami familiari rispetto ai parenti dell’adottante. Inoltre, l’adozione è sempre revocabile.
Per quanto attiene, invece, ai cittadini italiani che risiedono all’estero da almeno due anni, essi possono adottare un minore conformemente alla normativa del paese di nuova residenza, che può talvolta essere più permissiva di quella del nostro ordinamento, richiedendo in seguito (se lo desiderano), la delibazione del provvedimento straniero da parte del giudice italiano. Nell’incertezza del dettato normativo, il problema che si pone è quello dei limiti e delle condizioni di tale delibazione. L’art. 36 comma 4 della legge 184/1983, infatti, afferma genericamente che l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un paese straniero è riconosciuta a ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni.
In ordine a tale questione, la Cassazione (n. 3572/2011), chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della normativa vigente in un caso analogo a quello oggetto del provvedimento in esame, ha stabilito che, allorché l’adottante è persona singola, la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero non può avvenire con effetto legittimante ma unicamente con gli effetti dell’“adozione in casi particolari”. Si consentirebbe, altrimenti, una deroga “ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori” ed in particolare al principio secondo il quale l’adozione legittimante è riservata solo ai coniugi. La Suprema Corte ha poi rivolto al legislatore un cauto invito a provvedere ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione da parte di singles con gli effetti dell’adozione legittimante.
I principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia, che, in buona sostanza, possono ricondursi al concetto di ordine pubblico, sono stati interpretati due anni dopo dai giudici minorili di Bologna nel caso in commento in modo molto più elastico ed aderente alle esigenze di tutela del minore emerse nel caso concreto.
La ricorrente, cittadina italiana residente negli Stati Uniti, chiedeva che fossero riconosciuti anche in Italia gli effetti legittimanti dell’adozione di una bambina pronunciata negli Stati Uniti.
Innanzitutto, Il Tribunale per i Minorenni di Bologna inquadra il ricorso nell’art. 41 della legge 218/1995 (legge di diritto internazionale privato), il quale stabilisce che i provvedimenti giudiziari hanno immediata efficacia in Italia purché siano rispettate alcune condizioni, attinenti, rispettivamente, alla verifica della competenza dell’autorità che ha pronunciato il provvedimento, al rispetto e garanzia del contraddittorio nel procedimento straniero e, infine, alla non contrarietà all’ordine pubblico italiano. Ritenuti soddisfatti i primi due requisiti, il Tribunale è passato a valutare il terzo, arrivando ad affermare un importante principio e cioè che, considerando il quadro normativo vigente, l’adozione da parte di una sola persona non è contraria all’ordine pubblico qualora produca effetti legittimanti. L’obiettivo perseguito dal tribunale è quello di tutelare gli interessi del minore restando fedele al dettato normativo. Ed è proprio nell’interpretazione del concetto di ordine pubblico offerta dai giudici minorili bolognesi che sta l’innovazione apportata dal decreto in esame.
Il primo parametro utilizzato dal Tribunale riposa sull’assenza di un divieto espresso da parte della legge. Osserva infatti il Tribunale che, sebbene l’adozione da parte di una persona singola non sia quella preferita dalla legge, poiché il minore ha “certamente diritto, ogni volta che ciò sia possibile, ad instaurare e mantenere uno stabile rapporto con una doppia figura parentale”, essa tuttavia “non è certo esclusa, né è escluso che possa avere in casi speciali effetti legittimanti”.
In secondo luogo, il Tribunale ritiene che il riconoscimento di effetti legittimanti non appare “sconvolgente” rispetto al sistema nel suo complesso. In altre parole, esso non mette in discussione i principi informatori del diritto di famiglia. A sostegno di tale affermazione, il Tribunale ricorda che il nostro sistema ammetteva sino ad epoca recente la legittimazione del figlio da parte del singolo genitore naturale che non possa sposarsi con l’altro (l’istituto è stato abrogato per mezzo della L. 219/2012 che ha uniformato lo status di figlio) e contempla la possibilità di instaurare un legame adottivo con effetti legittimanti in caso di morte di uno degli affidatari o di loro separazione. Una tale interpretazione della legge, fondata sulla premessa che ogni ordinamento è caratterizzato da propri principi e valori che vanno protetti, tende ad assicurare il tendenziale principio di reciproca fiducia tra gli Stati, per mezzo del riconoscimento dei rispettivi provvedimenti.
Infine, i giudici interpretano il concetto di ordine pubblico alla luce dell’interesse del minore e concludono che il riconoscimento di effetti legittimanti rappresenta un indubbio vantaggio per la bambina, tenuto conto della maggiore stabilità e pregnanza che l’adozione legittimante, che è irrevocabile, ha rispetto a quella non legittimante. Nel far ciò, il Tribunale apre le porte ad un’interpretazione del concetto di ordine pubblico più attuale ed aderente alla normativa interna ed internazionale. Occorre ricordare, infatti, che la verifica della compatibilità all’ordine pubblico deve essere effettuata tenendo conto di alcuni parametri fondamentali. Innanzitutto, gli effetti prodotti dalla decisione del giudice italiano devono essere valutati in concreto: l’ordine pubblico deve essere garantito tenendo conto degli effetti che “in concreto” produrrebbe il riconoscimento del provvedimento straniero in Italia e non invece basandosi su di una valutazione “astratta” rispetto ai principi dell’ordinamento statale (Cass., 4 maggio 2007, n. 10215). In secondo luogo, la valutazione della non contrarietà all’ordine pubblico deve essere compiuta tenendo conto dei diritti fondamentali dell’uomo. Tra questi, valore preminente è attribuito all’interesse superiore del minore (in questo senso: art. 23 reg. CE n. 2201/2003 che impone espressamente di valutare l’ordine pubblico tenendo conto dell’interesse superiore del minore e Convenzione di New York del 1989). In tale nozione, è compreso sicuramente l’interesse del figlio ad avere il riconoscimento giuridico di filiazione.
In conclusione, con il decreto in commento il Tribunale per i Minorenni di Bologna apre la strada ad un’interpretazione del dettato normativo più aderente alle esigenze reali di tutela dei rapporti di famiglia, utilizzando le aperture contenute nella legge e consentendo l’applicazione dei principi affermati ad altre ipotesi di status di filiazione, anche omogenitoriali, acquisiti all’estero.

 *Avvocato del foro di Bologna e dottore di ricerca in diritto dell’Unione europea

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