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Trascritto per la prima volta in Italia un matrimonio tra persone dello stesso sesso

Per la prima volta in Italia, un Tribunale ammette la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero fra due persone dello stesso sesso.

(Marco Gattuso) Con decreto del 3 aprile 2014, il tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso di due italiani che si erano sposati a New York, ordinando la trascrizione del loro matrimonio: si tratta di una novità assoluta nel panorama della giurisprudenza del nostro Paese.

In seguito alla celebrazione del proprio matrimonio a New York, due cittadini italiani ne avevano chiesto la trascrizione all’ufficiale dello stato civile di Grosseto, il quale aveva rigettato l’istanza rilevando che il matrimonio tra due uomini non è consentito nel nostro paese e che si deve dare applicazione nella specie alla legge nazionale dei nubendi; secondo  il pubblico ufficiale, inoltre, il matrimonio sarebbe stato comunque contrario all’ordine pubblico.

Presentato ricorso a norma dell’art. 96 del d.p.r. n. 396 del 2000, il tribunale di Grosseto osserva come la Corte di cassazione con la nota sentenza n. 4184 del 2012 abbia già affermato che il matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso non può ritenersi “inesistente” per l’ordinamento italiano, atteso che, come noto, la Corte di Strasburgo nella sentenza Schalk e Kopf c. Austria del 24 giugno 2010 ha affermato che la nozione di matrimonio di cui all’articolo 12 della Convenzione europea dei diritti umani comprende anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso (pur non imponendo ai singoli paesi contraenti di modificare le loro disposizioni interne).

La Corte di cassazione in quella sentenza ha osservato, infatti, come il “diritto al matrimonio” ha assunto oggi “un nuovo più ampio contenuto”, includendo anche il matrimonio contratto fra persone dello stesso sesso. Per conseguenza, è ovvio come un istituto giuridico ricompreso nella Convenzione europea dei diritti umani non possa essere mai ritenuto contrario al nostro ordine pubblico internazionale.

Il tribunale di Grosseto compie, adesso, un’ulteriore passo, osservando come il codice civile italiano non indichi la diversità di sesso degli sposi fra i cd. impedimenti al matrimonio. Si tratta di un’affermazione per un verso assai scontata, visto che è noto che il codice civile non indica espressamente la diversità di sesso fra le cause di impedimento al matrimonio, ed al tempo stesso di assoluta novità, atteso che come noto la giurisprudenza italiana sino ad oggi aveva ritenuto che la diversità di sesso fosse comunque un requisito implicito desumibile da una lettura logico sistematica del codice civile.

Osserva, allora, il tribunale di Grosseto che l’articolo 27 delle disposizioni di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995) che richiama la necessità di rispettare le condizioni per contrarre matrimonio previste dal codice civile, non può richiamare un impedimento che non è espressamente previsto.

È pacifico, infine, che l’articolo 28 della legge n. 218 del 1995 richiede, quanto alla forma del matrimonio, il mero rispetto della legge del luogo di celebrazione e nella specie la legge newyorkese è stata certamente rispettata.

In conclusione, il tribunale di Grosseto rileva che in presenza di una forma corretta, in mancanza di espressi impedimenti ed in mancanza di violazione dell’ordine pubblico internazionale, si impone nella specie la trascrizione del matrimonio come richiesto dall’articolo 65 della legge n. 218 del 1995, per cui “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla … esistenza di rapporti di famiglia di diritti … purché non siano contrarie all’ordine pubblico”, con la precisazione da parte del tribunale toscano che la trascrizione «non ha natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido».

Come detto, si tratta di una decisione di assoluta novità e di assoluto rilievo: viene smentita la soluzione adottata appena due anni fa dalla Cassazione, peraltro traendo spunto proprio dai primi movimenti impressi da quella decisione all’interpretazione della parola “matrimonio”.

Come si sa, la questione dell’apertura del matrimonio è questione giuridica ma anche culturale e negli ultimi anni è divenuto sempre più difficile ammettere che quanto è celebrato in Paesi a noi vicini resti per noi inesistente, contrario all’ordine pubblico, privo di qualsiasi effetto. Dopo la decisione del 2012, non solo New York, ma anche la Francia, l’Inghilterra, la California hanno aperto il matrimonio e i nostri giudici, prima ancora del nostro Legislatore, sono costretti dunque a fare i conti con una realtà in rapido mutamento. A prescindere dai dati tecnico giuridici della decisione toscana, vi è da prendere atto, intanto, che in un mondo globalizzato il nostro ordinamento stenta a restare indifferente a quel che accade alle porte di casa.

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