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Autorecensioni/Anna Lorenzetti: Diritti in transito

Screenshot_3L’approssimarsi della data del 10 giugno 2014, fissata per l’udienza avanti alla Corte costituzionale sul cd. “Caso Bernaroli”, nel quale la Consulta dovrà decidere sulla legittimità costituzionale del divorzio imposto in caso di cambiamento di sesso di una persona coniugata, ha visto la pubblicazione del volume “Diritti in transito” che analizza con grande intelligenza ed approfondimento la condizione giuridica delle persone transessuali nella prospettiva offerta dal diritto costituzionale.

di Anna Lorenzetti*

Nell’affrontare un tema considerato spesso avulso dal contesto giuridico, ma proprio della sociologia, della storia, dell’antropologia e della filosofia, il volume prende il via dalla constatazione dell’esistenza di persone che non si riconoscono nel sesso assegnato alla nascita, individui venerati quasi come divinità in alcune culture o in altre epoche in ragione della loro “straordinarietà”.

Simile “straordinarietà”, o meglio “extra-ordinarietà”, si frappone come ostacolo nel pieno godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantite alle persone transgender. Questo “termine ombrello” racchiude tutte le vicende di quanti non si riconoscano univocamente in ciò che viene definito come maschile o come femminile e che si pongono dunque quali elementi di rottura del binarismo sessuale che chiede, o meglio impone, ad ogni individuo di riconoscersi in uno dei due sessi, convenzionalmente nominati come maschio (M) o femmina (F).

Medicalmente, il transessualismo è oggi inquadrato tra le patologie psi-chiche, sebbene appaia un paradosso che una malattia mentale venga “guarita” attraverso un intervento medico-chirurgico che interviene modificando il corpo e dunque assecondando i sintomi piuttosto che curando la patologia.

In Italia, il tema del transessualismo ha destato l’interesse dei giuristi a partire dagli anni ’70, a seguito di una serie di casi giurisprudenziali e all’introduzione di una normativa che, nel 1982, ha dettato le regole per modificare l’attribuzione di sesso.

Nell’ambito del diritto privato e processuale, si è a lungo dibattuto delle questioni riguardanti lo stato civile, la regolazione dei rapporti coniugali e di filiazione e del procedimento che consente di modificare il proprio sesso anatomico, e quindi anagrafico, in accordo al genere percepito.

Meno solido è invece apparso l’interesse suscitato nelle discipline giuspubblicistiche, pure a fronte di numerosi e fecondi profili di interesse che anche (e anzi forse soprattutto) in questo settore disciplinare presenta.

Il transessualismo – e dunque le vicende giuridiche che scaturiscono dall’umana condizione di chi non si riconosca all’interno del proprio corpo e voglia perciò affrontare un percorso medico e chirurgico di adeguamento della propria esteriorità al genere percepito a livello psicologico – chiama in causa i diritti e le libertà individuali sotto molteplici profili.

Oltre al tema dei diritti della personalità e dei diritti sociali – tra cui il diritto alla salute sotto la cui “copertura” ha trovato la propria genesi la normativa di riferimento (l. 164/1982) e il diritto al lavoro, in particolare sotto il profilo del divieto di trattamenti discriminatori – posizione centrale è assunta dalle questioni che gravitano attorno alla famiglia e non (sol)tanto per il rilievo costituzionale che a essa è riconosciuto, quale formazione sociale nel cui ambito la persona può trovare il pieno sviluppo.

La famiglia rappresenta un interessante punto prospettico nella misura in cui viene coinvolta dalle vicende della persona transessuale che, cambiando sesso, mette in discussione il paradigma fondamentale sul quale, quanto meno nell’ordinamento italiano, essa è costruita, ossia il carattere eterosessuale del matrimonio. Quest’ultimo fonda la coppia sulla diversità di sesso dei suoi componenti, con la necessità di alcuni approfondimenti quando ad essere coniugate o ad aspirare al matrimonio siano persone transessuali.

Altrettanto forieri di questioni controverse sono i fronti che riguardano la transgenitorialità, ossia la genitorialità da parte di individui transessuali, che può profilarsi sostanzialmente in due modi, se una persona con prole si sottoponga all’intervento di modifica del sesso e quando, a seguito della riassegnazione del sesso, si intenda dare vita a un legame di filiazione; entrambe queste possibilità impongono di mettere a fuoco il carattere delle relazioni verticali e di considerare come si assestano i rapporti con la prole.

Così, se la famiglia è definita e riconosciuta dalla Costituzione come una “società naturale fondata sul matrimonio” (art. 29), pare evidente riconoscere la centralità delle questioni che riguardano questo istituto, direttamente investito dalle vicende relative alla condizione transessuale, nella duplice prospettiva della sua ammissibilità, una volta concluso il percorso di rettificazione, e della sopravvivenza del vincolo coniugale, nel caso in cui uno dei due coniugi intraprenda e concluda il “transito”.

Proprio su quest’ultimo profilo, la Corte costituzionale, interrogata sulla conformità a costituzione dell’ipotesi di uno scioglimento d’ufficio del vincolo coniugale in caso di cambiamento di sesso, verrà a breve chiamata a dare una risposta (ci si riferisce al cd. “Caso Bernaroli”, dal nome della protagonista, Alessandra Bernaroli che, coniugata, si è vista porre nel nulla il vincolo matrimoniale, a seguito del proprio cambiamento di sesso anagrafico).

Il volume “Diritti in transito” ambisce ad analizzare a 360° le questioni costituzionali evocate dalla condizione umana prima ancora che giuridica delle persone transessuali, affiancando l’analisi dell’ordinamento interno ad una dovuta considerazione delle dinamiche inerenti il rapporto con gli ordinamenti sovranazionali che hanno visto sul punto una giurisprudenza dinamica e significativa.

L’approdo conclusivo è costituito dal tentativo di ipotizzare alcune vie di superamento della debolezza mostrata dal diritto nel garantire alle persone transessuali i diritti e le libertà costituzionalmente previste.

Tra queste vi sono la valorizzazione della “regola del caso concreto” (P. Veronesi, Il corpo e la Costituzione, Giuffré, 2007) e un più incisivo ruolo della giurisprudenza nell’applicazione delle regole astratte al caso concreto, nonché la via (ancora sentiero) legislativa che vede alcune proposte di legge giacenti in Parlamento.

Nella ricerca di un più solido appiglio nel tutelare una condizione di particolare fragilità umana e giuridica, un’ulteriore prospettiva appare l’indagine sui portati teorici della questione transessuale, tra cui la valorizzazione della salute come diritto, la tutela della diversità, dell’identità personale e della dignità della persona, così come l’autodeterminazione, l’integrità e la libertà individuale.

La riflessione conclusiva è incentrata sulla constatazione di come fra una soluzione costituzionalmente possibile e una soluzione costituzionalmente dovuta, possa e anzi debba essere rinvenuta una “soluzione costituzionalmente preferibile”, in grado di valorizzare il principio personalista e in linea con la piena assunzione del principio di uguaglianza compiutamente declinato.

* Dottoressa di ricerca nell’Università di Bergamo, presso cui collabora con le cattedre di “Diritto Costituzionale” e “Analisi di genere e Diritto Antidiscriminatorio”

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Anna Lorenzetti, Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 250, Isbn: 978-88-204-5660-3.

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