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Sentenza della Corte costituzionale tedesca sulla step-adoption

Il partner di vita può adottare il figlio adottivo dell’altro partner.

Con sentenza del 19 febbraio 2013 la Corte costituzionale tedesca assesta un nuovo colpo alla regolamentazione del partenariato di vita introdotto nel 2001 per le coppie omosessuali, confermando il percorso di rapida convergenza verso il matrimonio. Come noto, la legge del 2001 prevedeva alcune regole che consentivano al partner di vita di collaborare nella gestione quotidiana del figlio del partner, ma non consentiva, in origine, la cd. step-adoption, la possibilità, cioè, di diventare genitore (adottivo) del figlio biologico del partner. Con una riforma del 12 ottobre del 2004 tale possibilità era stata introdotta dal legislatore di Berlino, restando invece esclusa l’adozione congiunta da parte della coppia.

Con la decisione di ieri la Corte compie adesso un nuovo passo, consentendo al partner di vita la step-adoption non solo del figlio biologico ma anche del figlio adottivo del partner. Dunque, se resta esclusa allo stato l’adozione congiunta (ma un ulteriore ricorso del Tribunale di Amburgo é ancora pendente), viene tuttavia ammessa l’adozione successiva (sukzessivadoption).

La Corte, infatti, tenuto conto che la sukzessivadoption é consentita alle coppie sposate, ha ravvisato nella specie la violazione del diritto all’eguaglianza del figlio adottivo del partner di vita rispetto al figlio adottivo d’una coppia sposata, particolarmente grave in una materia dominata dal suo diritto fondamentale ad un equilibrato sviluppo della personalità, protetto dalla Legge fondamentale; secondo la Corte, inoltre, é violato anche il principio di eguaglianza nel raffronto tra la coppia (dello stesso sesso) nel parternariato di vita e la coppia (di sesso diverso) nel matrimonio. Nota in particolare la Corte come il partenariato di vita contempli durata e assunzione di reciproca responsabilità analoghe al matrimonio. Sottolineano inoltre i giudici di Karlsruhe come la coppia dello stesso sesso favorisca la crescita del bambino tanto quanto la coppia sposata. La Corte sottolinea infatti che “i dubbi per la crescita dei minori derivanti dal loro inserimento in una coppia genitoriale dello stesso sesso sono stati confutati dalla grande maggioranza dei pareri specialistici” (BVG 19/2/2013, par. 80). Posto, inoltre, che i bambini possono già essere adottati da single omosessuali e che i bambini convivono gia’ con le coppie genitoriali dello stesso sesso, l’adozione garantisce una cornice di maggiori garanzie giuridiche per il minore, anche in caso di morte del genitore adottivo o di separazione. In ogni caso, rileva la Corte come qualsiasi pregiudizio per il minore debba escludersi in ragione del controllo giurisdizionale nel procedimento di adozione, che assicura che prevalga sempre il superiore interesse del bambino. Né, infine, risulta in alcun modo scalfita la speciale protezione che l’art. 6 della Legge fondamentale assicura al matrimonio. La Corte, dunque, dichiara l’incostituzionalità della norma ed assegna al legislatore termine sino al 30 giugno 2014 per adottare le misure conseguenti.

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